Parere n. 688/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora Iride Capirchio contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e l’Istituto di istruzione secondaria superiore di via Domizia Lucilla, in Roma, nonché nei confronti dei signori Giovanni Crispino e Carmelo Di Marco, per l’annullamento del provvedimento del Dirigente scolastico del 19 ottobre 2009.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del dirigente scolastico del 19 ottobre 2009, recante la rideterminazione in diminuzione del punteggio attribuito alla ricorrente nella graduatoria d’istituto di III fascia per le classi di concorso C510 e C450.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il dirigente scolastico ha escluso dal punteggio il servizio prestato negli anni scolastici 2002/03, 2003/04 e 2004/05, ritenendolo svolto senza il titolo di studio prescritto. Ha sostenuto, in via principale, che il diploma di maturità professionale quinquennale fosse sufficiente per l’ammissione ai corsi speciali abilitanti previsti dall’art. 2 del d.m. 9 febbraio 2005, n. 21, anche ai fini della valutazione del servizio; in via subordinata, ha dedotto che la disciplina allora vigente consentisse di surrogare il diploma di qualifica professionale richiesto per l’accesso al biennio finale con la dimostrazione dell’attività lavorativa svolta come cameriera, e che tale equipollenza dovesse valere anche per l’ammissione ai corsi abilitanti. Nel corso dell’istruttoria è emerso, secondo quanto riferito dal Ministero e non contestato dalla ricorrente, che l’abilitazione conseguita era stata revocata con decreto dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio del 2 ottobre 2006, poiché ottenuta mediante partecipazione a una sessione riservata in assenza del titolo prescritto. Il Consiglio di Stato ha quindi esaminato se la successiva rideterminazione del punteggio potesse essere contestata autonomamente, nonostante la mancata impugnazione del decreto di revoca dell’abilitazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha espresso parere per il rigetto. La rideterminazione del punteggio è stata considerata conseguenza diretta e automatica della revoca dell’abilitazione disposta dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio il 2 ottobre 2006. Poiché tale revoca, determinata dall’assenza del titolo prescritto per la partecipazione alla sessione riservata, non risulta essere stata impugnata, la ricorrente non può contestarne incidentalmente l’invalidità in sede di impugnazione del successivo provvedimento del dirigente scolastico che ne ha dato attuazione modificando il punteggio. Il parere non accoglie pertanto né la tesi relativa alla sufficienza del diploma di maturità professionale né quella subordinata relativa alla sostituzione del diploma di qualifica con l’attività lavorativa.
Osservazioni
Motivo unico - Valutazione del servizio e titolo di studio
Il motivo è infondato. La rideterminazione del punteggio deriva direttamente e automaticamente dalla revoca dell’abilitazione all’insegnamento disposta con decreto dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio del 2 ottobre 2006, adottato perché l’abilitazione era stata conseguita partecipando a una sessione riservata senza il titolo prescritto.
Mancata impugnazione del provvedimento presupposto
Non essendo stata impugnata la revoca dell’abilitazione, la ricorrente non può far valere nel ricorso contro il successivo provvedimento di rideterminazione del punteggio l’eventuale invalidità derivata dell’atto presupposto non contestato.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, ordinanza ministeriale 11 febbraio 1999, n. 38
surrogazione del diploma di qualifica professionale richiesto per accedere al biennio finale con la dimostrazione dell’effettiva attività lavorativa
La disposizione è richiamata quale base della disciplina allora vigente che aveva consentito alla ricorrente di accedere al percorso concluso con il diploma di maturità professionale pur non possedendo all’epoca il diploma di qualifica professionale.
art. 3, comma 3, ordinanza ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31
surrogazione del diploma di qualifica professionale richiesto per accedere al biennio finale con la dimostrazione dell’effettiva attività lavorativa
La disposizione è richiamata insieme all’ordinanza ministeriale n. 38 del 1999 per descrivere la disciplina dell’accesso al biennio finale seguita dalla ricorrente.
art. 2 d.m. 9 febbraio 2005, n. 21
docenti tecnico pratici, privi della specifica abilitazione o idoneità all’insegnamento da conseguire con il corso speciale, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, di durata quinquennale, che consente l’accesso alle classi di concorso di cui alla tabella C annessa al d.m. n. 39/1998, e di 360 giorni di servizio, prestati nella scuola statale o paritaria o legalmente riconosciuta, dal 1° settembre 1999 al 16 giugno 2004, con il prescritto titolo di studio, per insegnamenti corrispondenti a classi di concorso
La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere che il diploma quinquennale fosse il solo titolo richiesto e che i 360 giorni di servizio fossero valutabili; il parere decide il ricorso sulla base della revoca non impugnata dell’abilitazione, senza accogliere tale interpretazione.
d.m. 28 febbraio 1998, n. 39, tabella C
La tabella è richiamata dall’art. 2 del d.m. n. 21 del 2005 quale riferimento per le classi di concorso cui il diploma quinquennale deve consentire l’accesso.
Massime di principio
- Quando un provvedimento successivo costituisce conseguenza diretta e automatica di un provvedimento presupposto divenuto non contestato, il destinatario non può censurare nel ricorso contro l’atto consequenziale l’eventuale invalidità derivata dell’atto presupposto non impugnato.
- La rideterminazione del punteggio in una graduatoria, se adottata in attuazione automatica della revoca del titolo abilitante presupposto, non può essere utilmente contestata senza previamente mettere in discussione, nei termini e nelle forme previste, il provvedimento che ha revocato l’abilitazione.
Rideterminazione del punteggio nella graduatoria d’istituto
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e contro un istituto di istruzione secondaria superiore, per l’annullamento del provvedimento del dirigente scolastico del 19 ottobre 2009. L’atto aveva modificato in diminuzione il punteggio della ricorrente nella graduatoria d’istituto di III fascia per le classi di concorso C510 e C450.
Premesse e vicenda amministrativa
La ricorrente aveva conseguito il diploma di maturità professionale il 1° luglio 2000, accedendo al biennio finale attraverso il meccanismo allora previsto dall’art. 3, comma 3, delle ordinanze ministeriali 11 febbraio 1999, n. 38, e 4 febbraio 2000, n. 31, che consentiva di surrogare il diploma di qualifica professionale con la dimostrazione dell’attività lavorativa svolta.
Negli anni scolastici 2002/03, 2003/04 e 2004/05 aveva prestato 360 giorni di servizio di insegnamento. Tale servizio le aveva consentito di essere ammessa ai corsi speciali abilitanti disciplinati dal d.m. 9 febbraio 2005, n. 21, e di conseguire l’abilitazione il 14 giugno dell’anno indicato negli atti.
Dopo l’abilitazione, la ricorrente era stata inserita nelle graduatorie del personale docente e aveva ottenuto un incarico con decorrenza 1° settembre 2006. Nel 2009 era stata inserita nella graduatoria d’istituto dell’istituto di via Domizia Lucilla di Roma.
Provvedimento impugnato e motivi
Con il provvedimento del 19 ottobre 2009 il dirigente scolastico aveva ritenuto non valutabile il servizio prestato nel triennio precedente, poiché svolto senza il possesso del titolo di studio prescritto al momento delle nomine. Il diploma di qualifica professionale era stato infatti conseguito solo il 19 novembre 2005.
La ricorrente ha sostenuto:
- che il diploma di maturità professionale quinquennale fosse sufficiente ai fini dell’ammissione ai corsi speciali abilitanti e della valutazione del servizio, ai sensi dell’art. 2 del d.m. n. 21 del 2005;
- in subordine, che la possibilità di sostituire il diploma di qualifica professionale con la prova dell’attività lavorativa, prevista dalla disciplina dell’accesso al biennio finale, dovesse valere anche per l’ammissione ai corsi abilitanti.
Provvedimenti presupposti e istruttoria
Il Ministero ha riferito che l’abilitazione della ricorrente era stata revocata con decreto dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio del 2 ottobre 2006, poiché conseguita attraverso la partecipazione a una sessione riservata in assenza del titolo prescritto.
La Sezione ha acquisito il provvedimento impugnato e ha richiesto chiarimenti sull’equipollenza tra diploma di qualifica e servizio prestato, nonché sulla composizione del punteggio attribuito per titoli e servizio. Ha inoltre invitato il Ministero e la ricorrente a chiarire l’eventuale sopravvenuta carenza di interesse. In assenza di ulteriori elementi decisivi, l’affare è stato deciso allo stato degli atti.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto infondato il ricorso per una ragione preliminare e assorbente. La rideterminazione del punteggio è stata considerata conseguenza diretta e automatica della revoca dell’abilitazione disposta nel 2006.
La revoca dell’abilitazione non risulta essere stata impugnata. Pertanto, la ricorrente non poteva contestare, nel ricorso contro il successivo atto di rideterminazione del punteggio, l’eventuale invalidità derivata del provvedimento presupposto ormai non impugnato. Il dirigente scolastico si è limitato a dare attuazione alla revoca dell’abilitazione, modificando il punteggio conseguente alla perdita del titolo abilitante.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. La ricorrente non prevale sull’amministrazione e resta ferma la rideterminazione del punteggio disposta dal dirigente scolastico.
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