Parere n. 685/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Raffaella Carlone contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Ufficio scolastico regionale per la Puglia per l’annullamento della graduatoria provinciale definitiva per gli aspiranti insegnanti per la scuola dell’infanzia iscritti nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Bari (approvata con decreto del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale per la Puglia n. 2923/1 del 29 agosto 2011).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria provinciale definitiva degli aspiranti insegnanti della scuola dell’infanzia iscritti nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Bari, approvata con decreto n. 2923/1 del 29 agosto 2011.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio ritenuto erroneo, per non avere l’amministrazione considerato alcuni periodi di insegnamento. L’eventuale attribuzione di un punteggio superiore avrebbe determinato l’avanzamento della ricorrente nella graduatoria e il conseguente arretramento di altri aspiranti. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, in subordine, ne ha chiesto il rigetto nel merito.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il rilievo preliminare di inammissibilità. La modifica del punteggio richiesta avrebbe inciso direttamente sulla posizione degli altri candidati collocati in graduatoria, i quali avrebbero subito un pregiudizio per effetto del loro sopravanzamento. Tali soggetti devono pertanto essere qualificati come controinteressati e il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno di essi, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 1199/1971. L’omessa notifica comporta l’inammissibilità del ricorso, senza esame delle contestazioni relative al punteggio. La Sezione ha inoltre rilevato che, nonostante gli incombenti istruttori e le richieste di chiarimento sulla persistenza dell’interesse, non è pervenuto alcun riscontro; ha tuttavia definito l’affare sulla base della causa preliminare di inammissibilità.
Osservazioni
Omessa notifica a un controinteressato
Il ricorso è inammissibile perché la ricorrente chiedeva un aumento del punteggio e il conseguente avanzamento in graduatoria, con pregiudizio per i candidati sopravanzati. Il ricorso avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 1199/1971.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. 1199/1971
Nel ricorso straordinario, quando l’accoglimento della domanda può arrecare un pregiudizio diretto ad altri soggetti, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato. Nelle controversie sulle graduatorie, sono controinteressati i candidati che verrebbero sopravanzati dall’eventuale attribuzione di un punteggio maggiore al ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso straordinario volto a ottenere l’incremento del punteggio in una graduatoria quando non sia stato notificato ad almeno un candidato che, per effetto dell’accoglimento, verrebbe sopravanzato e subirebbe un pregiudizio diretto.
- Nelle controversie relative alla posizione individuale in una graduatoria, la qualità di controinteressato deriva dall’incidenza potenziale della decisione sulla posizione di altri candidati, anche quando l’impugnazione riguardi formalmente soltanto il punteggio del ricorrente.
Impugnazione della graduatoria degli aspiranti insegnanti
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un’aspirante insegnante della scuola dell’infanzia contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca – Ufficio scolastico regionale per la Puglia. L’impugnazione concerneva la graduatoria provinciale definitiva degli aspiranti iscritti nella graduatoria ad esaurimento della provincia di Bari, approvata con decreto del 29 agosto 2011.
Domanda della ricorrente
La ricorrente contestava il punteggio attribuitole, sostenendo che non fossero stati considerati alcuni periodi di insegnamento. Chiedeva quindi l’annullamento della graduatoria nella parte relativa alla propria posizione e l’attribuzione di un punteggio superiore.
Sviluppo del procedimento
Il Ministero aveva trasmesso la relazione istruttoria chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato e, nel merito, il rigetto della domanda.
Con un parere interlocutorio del 12 giugno 2014, la Sezione aveva disposto la trasmissione alla ricorrente degli scritti difensivi dell’amministrazione e degli atti del procedimento. Successivamente, nel 2024 e nel 2025, aveva chiesto chiarimenti sia sulla persistente attualità dell’interesse alla decisione sia sull’esecuzione degli incombenti istruttori. Nessun riscontro è pervenuto; l’affare è stato pertanto deciso allo stato degli atti.
Controinteressati nella controversia sulla graduatoria
La Sezione ha rilevato che l’eventuale riconoscimento di un punteggio maggiore avrebbe comportato l’avanzamento della ricorrente nella graduatoria. Tale effetto avrebbe pregiudicato i candidati collocati nelle posizioni immediatamente successive, destinati a essere sopravanzati.
Questi candidati assumono quindi la qualità di controinteressati, poiché la decisione favorevole alla ricorrente avrebbe inciso direttamente sulle loro posizioni. Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 1199/1971, il ricorso straordinario avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno di essi.
Decisione
L’omessa notifica a un controinteressato determina l’inammissibilità del ricorso. Il Consiglio di Stato non ha quindi esaminato nel merito la contestazione relativa al mancato computo dei periodi di insegnamento e ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse dichiarato inammissibile.
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