Cassazione Civile, Ordinanza n. 33892/2021 del 12/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di una cartella di pagamento emessa per imposte dirette e IVA dovute da una società cedente per l'anno 2007. La cartella era stata notificata alla società contribuente quale cessionaria del relativo ramo d'azienda. Nei gradi di merito era stata contestata la responsabilità della cessionaria per difetto di preventiva escussione del cedente, per il superamento dei limiti di responsabilità connessi al valore dell'azienda trasferita, per l'assenza di una frode fiscale, nonché per la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e per difetto di motivazione della cartella. Il ricorso per cassazione era affidato a cinque motivi, ma la Corte non entra nel merito perché l'Agenzia chiede la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione della contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la contribuente aveva presentato regolare domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che l'Agenzia delle Entrate non aveva depositato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, non è stato esaminato il merito dei cinque motivi di ricorso; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La presentazione della domanda di definizione della controversia consente la definizione agevolata e, in mancanza di istanza di trattazione da parte dell'ente impositore entro il termine previsto, determina l'estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018
In presenza della domanda di definizione e della mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo deve essere dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia fiscale, se tempestivamente attivata dalla parte interessata e non contrastata con istanza di trattazione entro il termine fissato, produce l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando opera una causa legale di estinzione del processo, la Corte non decide sul merito dei motivi di ricorso e applica la disciplina speciale sulle spese prevista dalla norma estintiva.
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