Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33892/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato l'annullamento di una cartella di pagamento emessa per imposte dirette e IVA dovute da una società cedente per l'anno 2007. La cartella era stata notificata alla società contribuente quale cessionaria del relativo ramo d'azienda. Nei gradi di merito era stata contestata la responsabilità della cessionaria per difetto di preventiva escussione del cedente, per il superamento dei limiti di responsabilità connessi al valore dell'azienda trasferita, per l'assenza di una frode fiscale, nonché per la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e per difetto di motivazione della cartella. Il ricorso per cassazione era affidato a cinque motivi, ma la Corte non entra nel merito perché l'Agenzia chiede la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione della contribuente alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che la contribuente aveva presentato regolare domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che l'Agenzia delle Entrate non aveva depositato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Conseguentemente, non è stato esaminato il merito dei cinque motivi di ricorso; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto previsto dalla medesima disposizione.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La presentazione della domanda di definizione della controversia consente la definizione agevolata e, in mancanza di istanza di trattazione da parte dell'ente impositore entro il termine previsto, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018

    In presenza della domanda di definizione e della mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo deve essere dichiarato estinto; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia fiscale, se tempestivamente attivata dalla parte interessata e non contrastata con istanza di trattazione entro il termine fissato, produce l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Quando opera una causa legale di estinzione del processo, la Corte non decide sul merito dei motivi di ricorso e applica la disciplina speciale sulle spese prevista dalla norma estintiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.