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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06816/2026 del 19/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna per plurime censure: 1) nullità della sentenza di primo grado per errata indicazione del giudice che deliberò; 2) nullità e inutilizzabilità della consulenza tecnica e della testimonianza del dott. Pivetti per violazione degli artt. 407 e 191 c.p.p. (consulenza conferita fuori termini e poi riutilizzata dal PM); 3) inutilizzabilità di fotografie tratte dall'agenda sequestrata (presunta perquisizione eccedente l'attività autorizzata) e delle testimonianze che le richiamano; 4) carenza e illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa (Del Core) e alla determinazione del tasso di interesse nei fatti di usura; 5) travisamento del fatto e carenza di motivazione circa il concorso di persone e la natura delle operazioni contestate (capo 4 e 6), con specifico riferimento a utilizzo di capannone, assegni e rapporti commerciali; 6) errata rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di prescrizione (art. 81 co. 2 c.p.) e richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non motivatamente respinte. Per Ambrisi, in aggiunta, dedotte doglianze su valutazione delle prove nel capo 7) e mancata ponderazione delle circostanze attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto: la svista sull'indicazione del giudice emendabile con correzione di errore materiale; legittimo il conferimento di nuova consulenza dal PM dopo la richiesta di rinvio a giudizio e utilizzazione dell'esame in dibattimento; l'eccezione di inutilizzabilità delle fotografie non è stata provata come decisiva (mancata prova di resistenza); le censure che chiedevano rivalutazione del compendio probatorio sono precluse in cassazione in assenza di travisamenti o manifeste illogicità; la richiesta di attenuanti generiche è implicitamente respinta quando il giudice motiva compiutamente la pena con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 525, comma 2, cod. proc. pen.

    L'indicazione errata del componente del Collegio nell'intestazione della sentenza è emendabile come errore materiale quando il verbale attesta la composizione reale; non giustifica nullità della sentenza se la discrepanza è mera svista e il verbale fa fede fino a querela di falso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite alla motivazione richiesta in cassazione: i ricorsi devono essere esposti nei limiti necessari per la decisione.

  • art. 407 cod. proc. pen.

    Il PM può chiedere il rinvio a giudizio entro i termini e successivamente effettuare ulteriori indagini; atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere acquisiti se rispettano i limiti di legge e, in particolare, l'acquisizione tramite esame dibattimentale è possibile.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    L'inutilizzabilità ex art. 191 (prove vietate) è distinta dall'inutilizzabilità per atti compiuti oltre i termini delle indagini. La Corte ha ritenuto che non si configurasse un divieto assoluto ai sensi di art. 191 nel caso della consulenza riesaminata in dibattimento.

  • art. 419, comma 3, cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'udienza preliminare di ricevere documentazione relativa ad indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio; la Corte ha richiamato la possibilità di acquisire atti integrativi successivi.

  • art. 430 cod. proc. pen.

    Limite agli atti garantiti (es. sequestro probatorio); la Corte ha ricordato che per gli atti che incidono su garanzie procedurali esistono vincoli particolari, ma nel caso concreto non è stato dimostrato un vizio decisivo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva fosse implicitamente respinta perché la motivazione della pena ha valutato i criteri dell'art. 133 c.p., escludendo spazio per ulteriore attenuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato la pena richiamando i criteri dell'art. 133, giustificando così il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Regola l'aumento per continuazione. La Corte ha ritenuto non irragionevole la quantificazione operata in grado di appello rispetto alla valutazione del primo giudice e alla parziale prescrizione di condotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sanzionatoria in cassazione per ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'errore materiale nell'intestazione della sentenza (es. nome di un giudice) è generalmente emendabile se il verbale d'udienza dimostra la composizione reale del collegio; non costituisce di per sé nullità in cassazione.
  • Il pubblico ministero può svolgere indagini integrative dopo la richiesta di rinvio a giudizio; gli atti nuovi non sono automaticamente inutilizzabili se poi l'ausiliario viene esaminato in dibattimento e l'attività è contraddistinta da garanzie procedurali.
  • L'inutilizzabilità di prove per averle acquisite oltre i termini delle indagini preliminari non equivale necessariamente al divieto di cui all'art. 191 c.p.p.; va valutata la modalità concreta di acquisizione e la possibilità di esame in contraddittorio.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione globale del merito probatorio: occorre dimostrare travisamento decisivo o manifesta illogicità della motivazione per ottenere annullamento.
  • Quando si eccepisce l'illegittimità di una prova (es. foto, documenti), il ricorrente deve documentare la decisività di quella prova rispetto al convincimento del giudice (prova di resistenza); altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
  • La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si considera implicitamente respinta se il giudice motiva compiutamente la pena con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., impedendo una doppia valutazione.
  • Le questioni inerenti a valutazioni di attendibilità delle persone offese o testi e l'interpretazione delle intercettazioni sono in linea di massima questioni di merito riservate ai giudici di merito e non sindacabili in Cassazione salvo evidenti contraddizioni o travisamenti.

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