Cassazione Penale, Sentenza n. 06816/2026 del 19/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bologna per plurime censure: 1) nullità della sentenza di primo grado per errata indicazione del giudice che deliberò; 2) nullità e inutilizzabilità della consulenza tecnica e della testimonianza del dott. Pivetti per violazione degli artt. 407 e 191 c.p.p. (consulenza conferita fuori termini e poi riutilizzata dal PM); 3) inutilizzabilità di fotografie tratte dall'agenda sequestrata (presunta perquisizione eccedente l'attività autorizzata) e delle testimonianze che le richiamano; 4) carenza e illogicità della motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa (Del Core) e alla determinazione del tasso di interesse nei fatti di usura; 5) travisamento del fatto e carenza di motivazione circa il concorso di persone e la natura delle operazioni contestate (capo 4 e 6), con specifico riferimento a utilizzo di capannone, assegni e rapporti commerciali; 6) errata rideterminazione della pena a seguito di declaratoria di prescrizione (art. 81 co. 2 c.p.) e richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non motivatamente respinte. Per Ambrisi, in aggiunta, dedotte doglianze su valutazione delle prove nel capo 7) e mancata ponderazione delle circostanze attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto: la svista sull'indicazione del giudice emendabile con correzione di errore materiale; legittimo il conferimento di nuova consulenza dal PM dopo la richiesta di rinvio a giudizio e utilizzazione dell'esame in dibattimento; l'eccezione di inutilizzabilità delle fotografie non è stata provata come decisiva (mancata prova di resistenza); le censure che chiedevano rivalutazione del compendio probatorio sono precluse in cassazione in assenza di travisamenti o manifeste illogicità; la richiesta di attenuanti generiche è implicitamente respinta quando il giudice motiva compiutamente la pena con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
L'indicazione errata del componente del Collegio nell'intestazione della sentenza è emendabile come errore materiale quando il verbale attesta la composizione reale; non giustifica nullità della sentenza se la discrepanza è mera svista e il verbale fa fede fino a querela di falso.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione richiesta in cassazione: i ricorsi devono essere esposti nei limiti necessari per la decisione.
art. 407 cod. proc. pen.
Il PM può chiedere il rinvio a giudizio entro i termini e successivamente effettuare ulteriori indagini; atti compiuti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere acquisiti se rispettano i limiti di legge e, in particolare, l'acquisizione tramite esame dibattimentale è possibile.
art. 191 cod. proc. pen.
L'inutilizzabilità ex art. 191 (prove vietate) è distinta dall'inutilizzabilità per atti compiuti oltre i termini delle indagini. La Corte ha ritenuto che non si configurasse un divieto assoluto ai sensi di art. 191 nel caso della consulenza riesaminata in dibattimento.
art. 419, comma 3, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'udienza preliminare di ricevere documentazione relativa ad indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio; la Corte ha richiamato la possibilità di acquisire atti integrativi successivi.
art. 430 cod. proc. pen.
Limite agli atti garantiti (es. sequestro probatorio); la Corte ha ricordato che per gli atti che incidono su garanzie procedurali esistono vincoli particolari, ma nel caso concreto non è stato dimostrato un vizio decisivo.
art. 62-bis cod. pen.
Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la richiesta difensiva fosse implicitamente respinta perché la motivazione della pena ha valutato i criteri dell'art. 133 c.p., escludendo spazio per ulteriore attenuazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato la pena richiamando i criteri dell'art. 133, giustificando così il diniego delle attenuanti generiche.
art. 81, comma 2, cod. pen.
Regola l'aumento per continuazione. La Corte ha ritenuto non irragionevole la quantificazione operata in grado di appello rispetto alla valutazione del primo giudice e alla parziale prescrizione di condotte.
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sanzionatoria in cassazione per ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'errore materiale nell'intestazione della sentenza (es. nome di un giudice) è generalmente emendabile se il verbale d'udienza dimostra la composizione reale del collegio; non costituisce di per sé nullità in cassazione.
- Il pubblico ministero può svolgere indagini integrative dopo la richiesta di rinvio a giudizio; gli atti nuovi non sono automaticamente inutilizzabili se poi l'ausiliario viene esaminato in dibattimento e l'attività è contraddistinta da garanzie procedurali.
- L'inutilizzabilità di prove per averle acquisite oltre i termini delle indagini preliminari non equivale necessariamente al divieto di cui all'art. 191 c.p.p.; va valutata la modalità concreta di acquisizione e la possibilità di esame in contraddittorio.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione globale del merito probatorio: occorre dimostrare travisamento decisivo o manifesta illogicità della motivazione per ottenere annullamento.
- Quando si eccepisce l'illegittimità di una prova (es. foto, documenti), il ricorrente deve documentare la decisività di quella prova rispetto al convincimento del giudice (prova di resistenza); altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
- La richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si considera implicitamente respinta se il giudice motiva compiutamente la pena con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., impedendo una doppia valutazione.
- Le questioni inerenti a valutazioni di attendibilità delle persone offese o testi e l'interpretazione delle intercettazioni sono in linea di massima questioni di merito riservate ai giudici di merito e non sindacabili in Cassazione salvo evidenti contraddizioni o travisamenti.
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