Cassazione Penale, Sentenza n. 00527/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si deduceva violazione di legge penale e processuale per aver la Corte di appello confermato le statuizioni civili nonostante la riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 627 c.p., poi abrogato e trasformato in illecito civile dal d.lgs. n. 7/2016; in sostanza si lamentava che, avendo il giudice d'appello dichiarato che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, avrebbe dovuto revocare anche le statuizioni civili conseguenti e non confermarle
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che non era applicabile l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. perché la costituzione di parte civile era intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022. Richiamando il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n. 46688/2016), la Corte ha affermato che, se il fatto è stato riqualificato in reato successivamente abrogato e trasformato in illecito civile, il giudice dell'impugnazione che dichiara che il fatto non è più previsto come reato deve revocare anche le statuizioni civili; di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili, che sono state eliminate
Norme richiamate
art. 627 cod. pen.
Fattispecie originariamente contestata e poi riqualificata: nel caso è stata considerata abrogata e trasformata in illecito civile, con conseguente impossibilità di mantenere statuizioni civili penalmente fondate
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7
art. 1, comma 1, lett. d) e art. 4, comma 1, lett. b)
Ha abrogato la fattispecie penale ex art. 627 c.p. e l'ha ricondotta a illecito civile; perciò le statuizioni civili della sentenza penale devono essere revocate se il reato è dichiarato non più previsto dalla legge
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina gli effetti sulle statuizioni civili in caso di mutamento della qualificazione del fatto, ma ritenuta non applicabile nel caso concreto perché la costituzione di parte civile è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022
d.lgs. n. 150/2022
Richiamato esclusivamente per stabilire il termine di efficacia dell'art. 573, comma 1-bis; non opera retroattivamente rispetto a costituzioni di parte civile anteriori alla sua entrata in vigore
Sez. U., n. 46688 del 29/09/2016 (giurisprudenza)
Principio di diritto secondo cui, quando un reato è successivamente abrogato e qualificato come illecito civile, il giudice dell'impugnazione che dichiara che il fatto non è più previsto come reato deve revocare anche le statuizioni civili; la parte civile potrà poi agire "ex novo" in sede civile per il risarcimento o per la sanzione pecuniaria civile
Sez. U., n. 38841 del 25/05/2023 (giurisprudenza)
Citata in relazione alla nozione di applicabilità temporale delle norme processuali; nel caso è stata posta a fondamento della non applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis
Massime di principio
- Se in sede di appello il fatto viene riqualificato in reato abrogato e trasformato in illecito civile, il giudice d'appello che dichiara che il fatto non è più previsto come reato deve revocare le statuizioni civili connesse alla condanna
- La parte civile conserva comunque il diritto di agire "ex novo" in sede civile per ottenere risarcimento del danno e l'eventuale sanzione pecuniaria civile
- Verificare sempre la decorrenza e l'efficacia temporale delle norme processuali: regole come l'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. possono risultare inapplicabili se la costituzione di parte civile è antecedente all'entrata in vigore della norma che le introduce o le modifica
- La compensazione delle spese processuali tra le parti private in appello non è appropriata quando le statuizioni civili vengono eliminate per effetto dell'abrogazione della fattispecie penale; il giudice deve adeguare le statuizioni di chiusura alle decisioni sostanziali
- In cassazione, la conferma di statuizioni civili incompatibili con l'abrogazione di una fattispecie penale può essere eliminata con annullamento senza rinvio limitatamente a quelle statuizioni, rimettendo la tutela dei diritti civili alla sede civile
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