Sentenza del 12/08/2015 n. 16735 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso di un credito d'imposta di 636.913,46 euro per gli anni 2001-2003, collegato all'assunzione di nuovi lavoratori in aree svantaggiate rientranti nell'obiettivo 1 comunitario. A fronte del silenzio dell'Amministrazione, aveva impugnato il silenzio-rifiuto ottenendo ragione dalla CTP e dalla CTR. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che il beneficio fosse soggetto alla regola de minimis e al relativo limite triennale, nonché che l'istanza fosse stata indirizzata a un ufficio incompetente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate limitatamente ai motivi quarto, quinto e sesto, ritenendo applicabile al credito d'imposta la regola de minimis e il relativo limite massimo previsto per il triennio. Ha escluso che il regolamento CE n. 2204/2002 avesse abrogato o reso inapplicabile tale limite, censurando la CTR per avere qualificato il beneficio come misura di riequilibrio a favore dei lavoratori e per avere disapplicato la normativa nazionale. I primi tre motivi processuali sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della società contro il silenzio-rifiuto. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Legge n. 388 del 2000, art. 7
al credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione in aree svantaggiate sono cumulabili altri benefici ... purchè non venga superato il limite massimo di lire 180 milioni nel triennio
Il credito d'imposta per le nuove assunzioni in aree svantaggiate è soggetto alla regola de minimis e al limite massimo cumulabile previsto per il periodo triennale.
Legge n. 289 del 2002, art. 63
La disposizione rinnova il regime degli incentivi alle assunzioni e mantiene ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, compresa la regola de minimis.
Regolamento CE n. 69/2001
Disciplina gli aiuti di importanza minore, esentandoli dall'obbligo di notificazione entro il limite massimo previsto nel triennio. La Corte lo considera applicabile al beneficio fiscale esaminato.
Regolamento CE n. 2204/2002
Riguarda gli aiuti all'occupazione che soddisfano le condizioni per essere qualificati come aiuti di Stato. Non ha modificato né eliminato la regola de minimis applicabile al credito d'imposta previsto dalla normativa nazionale.
Trattato CE, artt. 87 e 88
La disciplina sugli aiuti di Stato non impedisce l'applicazione della regola de minimis e non giustifica, nel caso concreto, la disapplicazione della normativa nazionale sul credito d'imposta.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, 57 e 62
Riguardano rispettivamente gli atti impugnabili nel processo tributario, le domande ed eccezioni nuove in appello e il ricorso per cassazione contro le sentenze tributarie. Le questioni processuali fondate su tali norme sono state assorbite.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo avere cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Un credito d'imposta destinato a incentivare le assunzioni può essere considerato un aiuto alle imprese, anche se la finalità indiretta è favorire i lavoratori e l'occupazione.
- La qualificazione della misura come incentivo occupazionale o misura di riequilibrio non esclude automaticamente l'applicazione della disciplina sugli aiuti di Stato e della regola de minimis.
- Un successivo regolamento europeo sugli aiuti all'occupazione non elimina automaticamente i limiti de minimis previsti dalla normativa nazionale: occorre verificare concretamente la compatibilità tra le disposizioni.
- Quando la legge nazionale richiama espressamente la regola de minimis, il beneficio non può essere riconosciuto oltre il limite massimo previsto per il relativo periodo triennale, salvo una specifica disciplina europea o nazionale derogatoria.
- Le questioni processuali sull'ufficio competente e sull'impugnabilità del silenzio possono non essere esaminate se una questione di merito è sufficiente a definire il giudizio.
- Per valutare un'agevolazione fiscale analoga occorre verificare sia i requisiti sostanziali dell'incentivo sia i limiti di cumulabilità e l'eventuale qualificazione come aiuto di Stato.
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