Ordinanza n. 3383/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza di sgombero ex art. 47 comma 2 d.lgs. 159/2011 notificata il 21.02.2026, emessa dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizza; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell'art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, relativa a un immobile confiscato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza di sgombero notificata il 21 febbraio 2026 e adottata dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. A sostegno della domanda cautelare hanno prospettato un pregiudizio grave e irreparabile connesso all'esecuzione dello sgombero e alla possibile fondatezza del ricorso, richiamando altresì il giudizio di impugnazione, promosso da uno dei ricorrenti, contro la sentenza penale di condanna dalla quale sarebbe derivata la misura di prevenzione della confisca.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di sospensione cautelare e ha compensato le spese. In punto di fumus, ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'Agenzia dispone di un potere-dovere di ordinare lo sgombero dell'immobile confiscato, non subordinato alla previa destinazione del bene. Lo sgombero costituisce un'azione esecutiva distinta dal successivo procedimento discrezionale di destinazione a uso sociale e, in quanto strettamente consequenziale alla confisca definitiva, è atto dovuto e potere vincolato, collegato al trasferimento originario del bene al patrimonio dello Stato previsto dall'art. 45, comma 1, d.lgs. 159/2011. In punto di periculum in mora, il pregiudizio allegato è stato ritenuto generico, poiché correlato soltanto alla supposta fondatezza della domanda e all'esito, dai tempi imprecisati, del giudizio penale di impugnazione. Non sono quindi emersi presupposti sufficienti per la sospensione dell'ordinanza di sgombero.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordinanza di sgombero dell'immobile confiscato.
art. 45, comma 1, d.lgs. 159/2011
La confisca definitiva determina il trasferimento a titolo originario del bene al patrimonio dello Stato e fonda il carattere consequenziale dell'ordine di sgombero.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR è chiamato a pronunciarsi.
Massime di principio
- L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha il potere-dovere di ordinare lo sgombero di un immobile definitivamente confiscato, senza che sia necessaria la previa adozione del provvedimento di destinazione del bene.
- L'ordine di sgombero dell'immobile definitivamente confiscato costituisce esercizio di un potere vincolato e un atto dovuto, strettamente consequenziale alla confisca definitiva e distinto dal successivo esercizio della discrezionalità amministrativa in ordine alla destinazione del bene.
- La domanda cautelare contro un ordine di sgombero non può fondarsi su un pregiudizio grave e irreparabile allegato in modo generico, né sulla mera pendenza di un giudizio di impugnazione della sentenza penale da cui è derivata la confisca, se non sono precisati concretamente natura, attualità e tempi del danno prospettato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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