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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14267/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile per tardività la sua richiesta di rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 18/12/2020. La questione centrale era il calcolo del termine di 30 giorni previsto dall'art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen., decorrente dalla conoscenza della sentenza (17/12/2021) e l'effetto dei giorni festivi non computabili (in particolare il 16/01/2022) sul termine finale; la richiesta era stata trasmessa via PEC con consegna all'indirizzo istituzionale il 17/01/2022.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha stabilito che il termine di 30 giorni ex art. 629-bis, comma 2, scadeva il 17/01/2022 perché il 16/01/2022 era un giorno festivo non computabile ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Ne consegue che la trasmissione via PEC il 17/01/2022 era tempestiva. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il proseguimento del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 629-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 30 giorni per proporre la richiesta di rescissione del giudicato; la Corte ha interpretato che il termine decorre dalla conoscenza della sentenza e va calcolato tenendo conto dei giorni non computabili ai sensi dell'art. 172.

  • art. 172, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede giorni non computabili (es. festività) ai fini dei termini processuali; applicato per escludere il 16/01/2022 nel conteggio del termine di 30 giorni, facendo ricadere la scadenza utile al 17/01/2022.

Massime di principio

  • Il termine per proporre la rescissione del giudicato ex art. 629-bis, comma 2, decorre dalla conoscenza dell'atto impugnato e va calcolato secondo le regole generali di computo dei termini del codice di procedura penale.
  • I giorni festivi o altrimenti non computabili ai sensi dell'art. 172 cod. proc. pen. devono essere esclusi dal conteggio: se il giorno che sembrerebbe ultimo utile è non computabile, la scadenza utile si sposta al giorno successivo computabile.
  • La trasmissione tramite PEC con consegna all'indirizzo istituzionale nel giorno di scadenza utile è considerata tempestiva, pertanto è fondamentale conservare le ricevute di avvenuta consegna della PEC come prova del tempestivo esercizio di diritti processuali.
  • In caso di dubbi sul calcolo dei termini (es. presenza di festività o giorni non computabili) è consigliabile anticipare l'invio o richiedere tempestivamente chiarimenti procedurali per evitare declaratorie di inammissibilità per tardività.
  • Quando una decisione di merito è impugnata per presunta tardività di un rimedio, il giudice della legittimità può annullare l'atto impugnato e disporre il prosieguo del processo se accerta che il rimedio era stato presentato nei termini corretti.

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