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Sentenza

Sentenza n. 1067/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - dell’ordinanza P.G. 165310 del 6.4.2022 recante “Richiesta di conguaglio del contributo di costruzione, diritti di segreteria e oblazione per la presentazione della SCIA DIFFERITA A SANATORIA PG 121908/2021 per intervento edilizio in Via del Tuscolano n. 113 Piano 1-T”, nella parte in cui ordina il pagamento di “una sanzione pari a Euro 30.448,00 (trentamilaquattrocentoquarantotto/00) pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere come da art. 10 comma 2 LR 23/2004”; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202200434

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale che ingiunge il pagamento di una sanzione edilizia pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile, per un importo di 30.448 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza nella parte relativa alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 10, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna n. 23/2004. Ha dedotto, anzitutto, che il manufatto, versando in stato di abbandono e degrado, era stato demolito per ragioni di sicurezza e successivamente ricostruito mediante una SCIA differita a sanatoria, con ripristino della volumetria, della disposizione planimetrica e dell’impianto rettangolare originari. Secondo il ricorrente, la sanzione del doppio dell’aumento del valore dell’immobile sarebbe stata applicabile soltanto previa dimostrazione dell’impossibilità della restituzione in pristino. Ha inoltre sostenuto che non si sarebbe trattato di demolizione senza titolo, bensì di demolizione seguita da fedele ricostruzione, sicché il Comune avrebbe illegittimamente cumulato una sanzione reale e una sanzione pecuniaria. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che la demolizione non autorizzata aveva compromesso irreparabilmente il bene tutelato, avente interesse documentale, poiché la ricostruzione era stata eseguita con materiali diversi e aveva comportato la perdita delle originarie caratteristiche storiche.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente le due censure. Ha ritenuto pacifico che la demolizione del fienile fosse stata eseguita senza titolo, mentre la successiva ricostruzione era stata assentita mediante SCIA a sanatoria. La sanzione non è stata considerata conseguenza dell’illegittimità della ricostruzione, ma della compromissione del bene tutelato e della perdita dei suoi originari connotati storici, che rendeva impossibile un ripristino fedele della preesistenza. Il Collegio ha valorizzato il riconoscimento, da parte del ricorrente, dell’impiego di materiali diversi da quelli originari e la documentazione fotografica, dalla quale emergeva un aspetto attuale differente rispetto a quello del fienile originario. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato l’impossibilità di utilizzare materiali coerenti con quelli preesistenti. La relazione istruttoria comunale evidenziava, infine, che alla SCIA in sanatoria non era stata allegata documentazione idonea a provare l’originaria consistenza del fabbricato, impedendo all’amministrazione di determinare esattamente la volumetria e l’altezza preesistenti, in violazione dell’art. 73, comma 4, del regolamento edilizio comunale. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    Su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l'edilizia irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della restituzione in pristino a causa della compromissione del bene tutelato. In tale ipotesi il Comune può prescrivere l'esecuzione di opere dirette a rendere l'intervento consono al contesto ambientale, assegnando un congruo termine per l'esecuzione dei lavori. Lo Sportello unico per l'edilizia si pronuncia sulla richiesta entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta stessa si intende rifiutata

    La sanzione pecuniaria è legittima quando la demolizione senza titolo abbia compromesso un bene tutelato, rendendo impossibile il ripristino fedele della preesistenza; la successiva legittimità della ricostruzione non esclude la debenza della sanzione se sono andate perdute le originarie caratteristiche storiche del bene.

  • art. 21, comma 2, l.r. Emilia-Romagna n. 23/2004

    È richiamato dalla disciplina regionale quale criterio per la determinazione dell’aumento del valore dell’immobile, ma la sentenza non ne esplicita ulteriormente il contenuto.

  • art. 73, comma 4, regolamento edilizio comunale

    Impone la produzione della documentazione necessaria a dimostrare l’originaria consistenza dell’edificio; la sua omissione ha impedito la determinazione esatta della volumetria e dell’altezza preesistenti.

Massime di principio

  • La sanzione pecuniaria parametrata al doppio dell’aumento del valore dell’immobile può essere applicata quando la demolizione senza titolo di un bene tutelato ne abbia compromesso gli originari caratteri storici o testimoniali, rendendo impossibile la restituzione in pristino fedele.
  • La successiva legittimazione o sanatoria della ricostruzione non elimina la sanzionabilità della demolizione abusiva se il manufatto ricostruito, pur conservando volumetria o impianto planimetrico, presenta materiali e caratteristiche tali da non riprodurre fedelmente il bene tutelato preesistente.
  • In una controversia sulla compromissione di un bene edilizio di interesse storico-documentale, la documentazione fotografica e la relazione tecnica istruttoria possono dimostrare la perdita delle caratteristiche originarie e l’impossibilità del ripristino fedele.
  • Il soggetto che invoca la possibilità di una ricostruzione fedele deve fornire adeguata documentazione sull’originaria consistenza del manufatto e sulle ragioni che abbiano impedito l’impiego di materiali coerenti con quelli preesistenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventi
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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