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Sentenza

Sentenza n. 3921/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 1010/2025 del Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 25.08.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600116

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'accredito delle somme spettanti sulla Carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale Ordinario di Monza passata in giudicato. La sentenza aveva riconosciuto a ciascun docente il diritto al contributo annuo di 500 euro previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva ordinato al Ministero di mettere a disposizione, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente o altro mezzo equipollente, 1.000 euro per uno dei ricorrenti e 1.500 euro per l'altra ricorrente. È stata chiesta la condanna dell'amministrazione all'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese di giudizio.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero ha accreditato le somme dovute a titolo di Carta del docente, determinando la piena soddisfazione della pretesa creditoria. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La richiesta dei ricorrenti di porre le spese a carico del Ministero non è stata accolta: il Collegio ha disposto la compensazione integrale delle spese, rilevando che il ricorso era inammissibile per il mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. In particolare, la notificazione via PEC della sentenza, effettuata ai fini del decorso del termine, non era stata correttamente eseguita presso la sede reale dell'amministrazione e all'indirizzo PEC principale risultante dal Registro delle PP.AA., secondo quanto prescritto dall'art. 16-ter del d.l. n. 179/2012.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell'azione di ottemperanza promossa per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    somma di euro 500,00 annui

    Prevede il contributo per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, oggetto del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il mancato decorso del termine dilatorio prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione determina l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012

    Richiede, ai fini della notificazione via PEC rilevante per il termine dilatorio, l'invio presso la sede reale dell'amministrazione e l'indirizzo PEC principale risultante dal Registro delle PP.AA.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'azione di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione non è ammissibile prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Ai fini del decorso del termine dilatorio per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione via PEC della sentenza deve essere effettuata presso la sede reale dell'amministrazione e all'indirizzo PEC principale risultante dal Registro delle PP.AA.; una notificazione eseguita diversamente non è idonea a far decorrere il termine.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere compensate quando il ricorso di ottemperanza era originariamente inammissibile per mancato rispetto del termine dilatorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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