Cassazione Civile, Ordinanza n. 10532/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune, addetto con qualifica di comandante dei vigili urbani, impugnava la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 15 giorni, irrogata perché avrebbe consentito l'accesso agli operatori del mercato senza previa esibizione della prova del pagamento della tassa dovuta per l'occupazione del posto. La corte territoriale aveva ritenuto legittima la sanzione sia sul piano formale sia su quello sostanziale. Nel ricorso per cassazione il dipendente deduceva: 1) violazione dell'art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare era stato superato e che la ricusazione non poteva sospendere il termine; 2) violazione della medesima norma per difetto di imparzialità del segretario comunale che aveva definito il procedimento disciplinare, ritenuto non terzo perché in precedenza aveva più volte richiamato il ricorrente all'osservanza delle direttive; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella documentazione dei richiami del segretario comunale su sollecitazione dell'amministrazione; 4) omesso esame di un fatto decisivo in ordine alla proporzionalità della sanzione, per la mancata considerazione dell'insussistenza dell'aggravante della causazione di un danno grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la ricusazione del segretario comunale ha efficacia sospensiva del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, con conseguente tempestività della sanzione. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché miravano a contestare la valutazione di merito della corte territoriale sulla terzietà/imparzialità del segretario comunale, apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, poiché si limitava a contrapporre una diversa lettura del giudizio di proporzionalità della sanzione, già motivatamente svolto dal giudice di merito in relazione alla gravità della condotta e alla vanificazione della finalità della direttiva impartita. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
il termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare è sospeso dalla ricusazione dell'organo incaricato della definizione del procedimento; la sanzione irrogata entro il termine così sospeso è tempestiva
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego, la proposizione della ricusazione dell'organo chiamato a decidere comporta la sospensione del termine perentorio previsto per la conclusione del procedimento.
- La deduzione del difetto di imparzialità dell'organo disciplinare, quando si fonda su circostanze già valutate dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se tende soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- Il controllo di legittimità sulla proporzionalità della sanzione disciplinare non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest'ultimo abbia motivato in modo coerente e non apparente sulla gravità della condotta.
- La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
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