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Ordinanza

Ordinanza n. 4816/2026 - Napoli, Sezione 7

per la correzione della sentenza n. 2989/2026 pronunciata da questa Sezione in data 11 maggio 2026, sul ricorso 4350 del 2024;

Giustizia amministrativa202404350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 2989/2026, limitatamente all’erronea indicazione del difensore del Comune di Sant’Antonio Abate nell’epigrafe

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte processuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune di Sant’Antonio Abate ha presentato istanza di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., rilevando che l’epigrafe della sentenza n. 2989/2026 indicava quale difensore comunale l’avvocato precedentemente costituito, nonostante la sua rinuncia al mandato e la rituale sostituzione con gli avvocati subentrati. La richiesta riguardava esclusivamente la rettifica dell’indicazione nominativa dei difensori, senza contestazione del contenuto decisorio della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza, ritenendo che l’indicazione del precedente difensore costituisse un evidente mero errore materiale, poiché dagli atti risultavano depositate sia la rinuncia al mandato sia la successiva sostituzione dei difensori. Ha quindi disposto che, a pagina 1 dell’epigrafe della sentenza n. 2989/2026, la dicitura relativa alla rappresentanza e difesa del Comune fosse sostituita con quella riferita ai difensori subentrati. Ha ordinato alla Segreteria di effettuare le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    correzione di errore materiale

    Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali; la rettifica è stata ritenuta applicabile a un’erronea indicazione del difensore risultante superata dagli atti processuali.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Impone l’effettuazione delle annotazioni conseguenti alla correzione da parte della Segreteria.

Massime di principio

  • È correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. l’erronea indicazione del difensore nell’epigrafe di una sentenza quando dagli atti processuali risultino in modo univoco la cessazione del precedente mandato e la rituale sostituzione del difensore.
  • La correzione dell’errore materiale è ammessa quando non comporta una modifica del contenuto decisorio del provvedimento, ma si limita ad adeguarne la rappresentazione formale a circostanze processuali già documentate.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

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