Cassazione Penale, Sentenza n. 25553/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge processuale perché, nel procedimento d'appello celebrato in forma cartolare secondo la disciplina emergenziale COVID-19 (art. 23-bis d.l. 137/2020), vi sarebbe stata una tardiva comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale alla difesa via PEC prevista dal comma 2, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa, impedendo una efficace replicazione, l'accesso a eventuali trattative per un concordato ex art. 599-bis c.p.p. e comunque comprimendo le facoltà difensive in un procedimento cartolare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la tardiva comunicazione non sia assimilabile alla mancata comunicazione prevista dall'art. 23-bis, comma 2, e che, secondo la giurisprudenza consolidata, la trasmissione non immediata delle conclusioni del P.M. non integra automaticamente una nullità: occorre provare il concreto pregiudizio subito dalla difesa (ad es. necessità di approfondimenti per la complessità delle imputazioni). Nel caso di specie il ricorrente non ha specificato alcun pregiudizio concreto (né l'impossibilità di trattare un concordato, che peraltro era teorica), per cui il vizio è insussistente. Di conseguenza è stata confermata la condanna di Quiligotti per i reati contestati e la pena di sei mesi di reclusione già inflitta; il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis, comma 2
Stabilisce l'obbligo di acquisire telematicamente la requisitoria del P.M. e di comunicare tramite PEC le conclusioni alla difesa nei procedimenti cartolari; la Corte ha interpretato che la tardiva comunicazione non equivale automaticamente alla violazione sancita e che occorre valutare il concreto pregiudizio.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9
Norme che disciplinano le modalità di celebrazione dei procedimenti cartolari nel periodo emergenziale; la sentenza ricorda che il procedimento è stato trattato secondo queste forme.
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 7
Proroga degli effetti della disciplina emergenziale; citato per spiegare la vigenza della normativa applicata al procedimento.
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16
Ulteriore proroga/estensione della disciplina emergenziale richiamata per motivare la legittimità della modalità cartolare impiegata.
codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Norma che disciplina le nullità generali a regime intermedio; la Corte precisa che la mancata comunicazione integrale può costituire nullità solo se sussiste il vizio previsto e se è vissuto come impedimento alla partecipazione difensiva, ma la tardiva comunicazione non è automaticamente assorbita in tale fattispecie.
codice di procedura penale, art. 599-bis
Prevede la possibilità di concordato in appello con rinuncia ai motivi; la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato che la tardiva comunicazione gli abbia impedito di esperire trattative, e inoltre la possibilità di ottenere un vantaggio era in concreto remota.
codice penale, artt. 99 e 337
Rami del capo A dei reati contestati al ricorrente; la sentenza conferma la condanna relativa a tali fattispecie.
codice penale, artt. 582, 585, 576
Rami del capo B dei reati contestati al ricorrente; la sentenza conferma la condanna relativa a tali fattispecie, con valutazione della continuazione e della recidiva ai fini della determinazione della pena.
Massime di principio
- La tardiva comunicazione telematica delle conclusioni del pubblico ministero, nell'ambito del procedimento cartolare previsto dalla normativa emergenziale, non determina automaticamente la nullità: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio alle ragioni della difesa.
- Le nullità processuali sono interpretate in modo restrittivo e tassativo; per far valere una nullità relativa all'art. 23-bis occorre specificare in che modo la tardiva o mancata comunicazione abbia impedito l'effettiva partecipazione o difesa.
- Il criterio decisivo è il pregiudizio concreto e non la mera inosservanza formale: es. complessità delle imputazioni o necessità di approfondimenti possono giustificare il riconoscimento del vizio; assenza di tali esigenze porta al rigetto.
- La possibilità di ricorrere a strumenti deflattivi (concordato ex art. 599-bis) richiede condizioni concrete per essere praticabile; una comunicazione ritardata non basta ad affermare che una trattativa sia stata preclusa senza prova dell'effettivo danno.
- In procedimenti celebrati con modalità emergenziali la difesa deve documentare tempestivamente e specificamente il pregiudizio subito (es. impossibilità materiale di consultare documenti o di formulare deduzioni approfondite) per ottenere tutela.
- È utile, in caso di comunicazioni ricevute con ritardo, chiedere formalmente l'ampliamento dei termini o l'immissione di atti integrativi e documentare ogni conseguenza negativa per poter provare il pregiudizio in sede di impugnazione.
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