Sentenza n. 4142/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione del plenum del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata nella seduta del 14 maggio 2025, avente ad oggetto la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda, del dott. Paolo GUIDO; - di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso, e segnatamente: - in parte qua, del verbale della seduta del plenum del CSM in data 14.05.2025; - della proposta A della V Commissione del CSM, in favore del Dott. Paolo Guido per il “Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA - vac. 28/07/2024 - dott. Giuseppe Amato - pubblicato con bollettino n. 6050 del 22.03.2024; - della proposta B della V Commissione del CSM, in favore della Dott. Rosa Raffa per il “Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di BOLOGNA - vac. 28/07/2024 - dott. Giuseppe Amato - pubblicato con bollettino n. 6050 del 22.03.2024; - del “concerto” del Ministro della Giustizia, prot. n. 37/7/51-2025 del 7 maggio 2025, allegato all’ODG ordinario – Parte II della seduta del plenum del CSM in data 14.05.2025, a favore del Dott. Paolo Guido e della Dott. Rosa Raffa; Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del D.P.R. 22 maggio 2025 - REG. C.C. 09.06.2025, che “Decreta la nomina a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, a sua domanda, del dott. Paolo GUIDO […]”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, n. 12 del 30 giugno 2025, nonché per l’annullamento di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, cognito e non, nessuno escluso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del Plenum del CSM di nomina di un magistrato a Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, nonché decreto presidenziale di nomina e atti preparatori; proposta della V Commissione del CSM in favore di altra candidata
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 10, 11 e 12 del d.lgs. n. 160/2006, degli artt. 4, da 7 a 13, 18, 29 e 32 del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento e di autolimitazione amministrativa. Ha denunciato difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento, irrazionalità, illogicità, sviamento e difetto dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che il CSM avesse contraddittoriamente riconosciuto l’equivalenza dei candidati per gli indicatori specifici, salvo poi attribuire prevalenza al candidato nominato; che fosse stata sottovalutata la sua pluriennale esperienza presso la Procura di Milano e la DDA, inclusa la delega al coordinamento della DDA; che tale delega dovesse essere qualificata come funzione direttiva e non semidirettiva; che il candidato nominato non potesse prevalere quanto alle esperienze nella trattazione dei reati di criminalità organizzata, anche perché la sua esperienza riguardava un territorio criminale diverso da quello del distretto di Bologna; e che fosse stata erroneamente valorizzata l’esperienza del nominato nel Consiglio giudiziario. Ha inoltre censurato il difetto di motivazione della comparazione e chiesto il risarcimento del danno, anche in forma specifica. Con motivi aggiunti ha impugnato, per invalidità derivata, il decreto di nomina.
La decisione
Il TAR ha rigettato le censure rivolte contro la delibera di nomina e ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione della proposta della V Commissione in favore dell’altra candidata; i motivi aggiunti contro il decreto di nomina sono stati respinti per invalidità derivata. Il Collegio ha rilevato che la procedura riguardava numerosi candidati tutti di elevatissimo profilo e che il CSM dispone di un ampio margine di apprezzamento, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, omissione o travisamento dei fatti e difetto di motivazione, non anche quanto al merito della scelta. La delibera aveva considerato l’esperienza della ricorrente nella DDA di Milano e nella relativa delega, ma aveva ragionevolmente attribuito maggiore rilievo all’esperienza del nominato, ritenuta più ampia e variegata per la pluralità delle deleghe, l’estensione dei settori organizzativi coinvolti e i risultati conseguiti. È stata ritenuta corretta la qualificazione dell’incarico della ricorrente come semidirettivo: l’incarico di procuratore aggiunto resta tale anche se esercitato con ampia delega, non rientrando tra le funzioni direttive dell’art. 10 del d.lgs. n. 160/2006. La prevalenza del nominato nella trattazione dei procedimenti di criminalità organizzata è stata ritenuta non illogica, considerata la rilevanza delle indagini trattate; la maggiore conoscenza della criminalità tipica del territorio di destinazione non costituisce parametro attitudinale previsto dall’art. 32 del Testo Unico, che richiama i reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p. È stata inoltre ritenuta legittima la valorizzazione dell’esperienza del nominato nel Consiglio giudiziario quale elemento differenziale tra percorsi professionali altrimenti entrambi molto qualificati. La motivazione, pur non sempre lineare, è stata giudicata complessivamente coerente e sufficiente. La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto non risultava illegittima la delibera. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 10, 11 e 12 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160
Disciplinano il conferimento delle funzioni direttive e i criteri rilevanti per la valutazione dei magistrati; l’incarico di procuratore aggiunto, anche con ampia delega, resta qualificato come funzione semidirettiva ai sensi dell’art. 10.
artt. 18, 29 e 32 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del CSM
L’art. 18 individua gli indicatori specifici di attitudine direttiva; l’art. 29 attribuisce speciale rilievo a tali indicatori, in particolare alle esperienze direttive o semidirettive; l’art. 32, lett. b), valorizza le esperienze nella trattazione dei procedimenti relativi ai reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Il CSM può comparare ampiamente i percorsi professionali e attribuire prevalenza a un candidato sulla base dell’ampiezza, varietà, rilevanza e risultati delle esperienze, purché la valutazione non sia manifestamente irragionevole o illogica.
art. 11 Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria del CSM
Tra gli indicatori generali rientrano anche le esperienze maturate nel governo autonomo presso il Consiglio Superiore della Magistratura e presso i Consigli giudiziari.
L’esperienza maturata presso un Consiglio giudiziario può costituire legittimo elemento di differenziazione nella comparazione tra candidati a un incarico direttivo.
art. 51, comma 3-bis, c.p.p.
Il richiamo ai reati previsti dalla disposizione costituisce il parametro normativo per valutare l’esperienza nella trattazione dei procedimenti di criminalità organizzata, senza attribuire rilievo autonomo alla maggiore o minore corrispondenza tra il territorio di provenienza del candidato e quello dell’ufficio da ricoprire.
artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impongono il rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa e dell’obbligo di motivazione; nel caso concreto la motivazione della delibera, pur non sempre lineare, è stata ritenuta complessivamente coerente e sufficiente.
Massime di principio
- Nelle procedure di conferimento degli incarichi direttivi requirenti, quando la comparazione riguarda candidati tutti dotati di elevatissimo profilo professionale, il CSM dispone di un ampio margine di apprezzamento; il giudice amministrativo può sindacare la scelta solo per manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento od omissione dei fatti e difetto di motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella consiliare.
- L’incarico di procuratore aggiunto conserva natura semidirettiva anche quando sia esercitato mediante un’ampia delega al coordinamento di una struttura o di un settore; la delega non trasforma formalmente l’incarico in funzione direttiva se tale qualificazione non è prevista dalla disciplina normativa.
- L’esperienza maturata da un candidato mediante deleghe organizzative o di coordinamento deve essere concretamente considerata nella comparazione, ma il CSM può attribuirle un peso inferiore rispetto a esperienze ritenute più ampie, trasversali e accompagnate da risultati di particolare rilievo, purché la motivazione sia complessivamente coerente.
- Ai fini della valutazione dell’esperienza nella trattazione dei procedimenti di criminalità organizzata, l’art. 32, lett. b), del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria richiama i reati indicati dall’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; non costituisce invece parametro attitudinale autonomo la specifica conoscenza della criminalità caratteristica del territorio in cui è situato l’ufficio da conferire.
- Le esperienze maturate presso i Consigli giudiziari possono essere valorizzate tra gli indicatori generali e fungere da elemento di differenziazione tra candidati con percorsi giurisdizionali entrambi di elevata consistenza.
- La proposta di una commissione del CSM, in quanto atto endoprocedimentale non autonomamente lesivo e suscettibile di essere recepito o non recepito dal Plenum, non è immediatamente impugnabile per carenza di interesse; la lesione effettiva deriva dalla successiva delibera plenaria di nomina.
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