Sentenza del 21/03/2017 n. 1229 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
INTERPELLO - Società immobiliare - Requisito della preventività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato il rigetto dell'istanza di interpello, motivato dall'ufficio esclusivamente con la mancata presentazione preventiva rispetto all'invio della dichiarazione dei redditi. Il ricorrente ha sostenuto che l'ufficio non potesse limitarsi a rilevare il difetto di preventività senza esaminare nel merito la questione interpretativa o applicativa sottoposta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. È stato ritenuto illegittimo il comportamento dell'ufficio che ha respinto l'interpello basandosi soltanto sull'assenza del requisito temporale della preventività, senza svolgere alcuna valutazione sul merito della domanda. La decisione non implica necessariamente l'accoglimento della soluzione prospettata dal contribuente, ma impone una valutazione effettiva della questione sottoposta, ove l'interpello sia comunque esaminabile.
Massime di principio
- Il requisito della preventività rispetto alla presentazione della dichiarazione dei redditi non può essere utilizzato automaticamente come unica ragione per rigettare un interpello, senza considerare il contenuto e il merito della questione.
- L'Amministrazione finanziaria deve motivare adeguatamente il rigetto e, quando ne ricorrono i presupposti, esaminare la problematica interpretativa sottoposta dal contribuente.
- L'accoglimento del ricorso contro un rigetto meramente formale non equivale a un riconoscimento della correttezza della posizione fiscale del contribuente: comporta piuttosto la necessità di una valutazione sostanziale della richiesta.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra l'ammissibilità o ricevibilità dell'interpello e la fondatezza nel merito della soluzione prospettata.
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