Cassazione Penale, Ordinanza n. 18772/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un fatto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente in concorso, di lieve entità. I motivi erano due: 1) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per il mancato esclusione della recidiva, ritenuta dai giudici di merito sulla base dei precedenti penali, senza adeguata spiegazione della maggiore pericolosità sociale; 2) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocate in ragione della modestia del fatto, della cessione di una sola dose e della condizione personale di grave emarginazione sociale ed economica. Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero riproduttive di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, prive di una critica analitica della motivazione e della puntuale indicazione delle ragioni di diritto. Nel merito ha comunque osservato che la recidiva era stata motivata in modo non apparente, valorizzando numero, gravità, specificità e progressione dei precedenti, inclusi reati quali rapina ed estorsione e fatti della stessa indole. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivi e di concreti indici di resipiscenza, nonché sulla complessiva personalità criminale dell'imputato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, quale base della contestazione insieme al reato di stupefacenti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice contestata per condotta di lieve entità in materia di stupefacenti.
art. 133 c.p.
richiamato come criterio di valutazione della personalità dell'imputato e della gravità del fatto ai fini del trattamento sanzionatorio e del diniego delle attenuanti generiche.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La recidiva non può essere applicata o mantenuta in modo automatico sulla base del solo dato formale dei precedenti penali: il giudice deve verificare in concreto se essi siano significativi di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
- La motivazione sulla recidiva è sufficiente quando il giudice valorizza in modo specifico il numero, la gravità, la specificità e la progressione temporale dei precedenti, mostrando un apprezzamento complessivo della personalità del reo.
- La motivazione è apparente solo se manca del tutto l'esposizione del percorso logico seguito dal giudice; non lo è quando la decisione indica chiaramente le ragioni del giudizio.
- Il diniego delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica o contraddittoria.
- Nel giudizio sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare gli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare singolarmente tutte le deduzioni difensive o tutti i dati favorevoli prospettati dalla parte.
- La condizione personale di marginalità sociale o economica, da sola, non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche se non è accompagnata da elementi concreti di resipiscenza o di effettivo ravvedimento.
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già valutate dai giudici di merito senza una critica puntuale della motivazione impugnata.
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