Cassazione Civile, Ordinanza n. 23388/2025 del 16/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito e da una cartella esattoriale relativi a crediti contributivi e premi assicurativi richiesti a una impresa edile. In appello era stato ritenuto, da un lato, che il limite percentuale al ricorso al lavoro part time fissato dal contratto collettivo non integrasse un limite esterno di legge e che, quindi, i contratti part time stipulati in eccedenza non fossero assoggettabili alle maggiorazioni contributive; dall’altro, era stata confermata la pretesa contributiva relativa a permessi e ferie per difetto di prova da parte della società circa il rispetto dei limiti contrattuali. INAIL ha proposto ricorso principale denunciando violazione di legge sulla contribuzione virtuale applicabile ai contratti part time in edilizia quando sia superata la soglia percentuale prevista dal ccnl. INPS ha proposto ricorso incidentale con analogo motivo di violazione di legge, chiedendo l’applicazione dei precedenti di legittimità già formatisi sul minimale contributivo nel settore edile. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi ai contratti part time eccedenti il limite percentuale del ccnl, affermando che nel settore edilizia il minimale contributivo ex art. 29 del D.L. n. 244 del 1995 si applica anche ai rapporti part time stipulati in violazione del limite collettivo. Ha quindi rinviato la causa alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, per ulteriori accertamenti di fatto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 29 del D.L. n. 244 del 1995
Nel settore edilizia il minimale contributivo individua il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili dell'impresa e si applica anche ai contratti part time stipulati oltre il limite percentuale fissato dalla contrattazione collettiva, commisurando l'imponibile alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro.
D.Lgs. n. 61 del 2000
Le sue previsioni non modificano l'impostazione che attribuisce rilievo pubblicistico al rapporto contributivo e non escludono l'applicazione del minimale contributivo nei casi esaminati.
Massime di principio
- Nel settore edilizia, il minimale contributivo si applica anche ai rapporti di lavoro part time stipulati in eccedenza rispetto al limite percentuale previsto dalla contrattazione collettiva.
- La misura dell'imponibile contributivo non dipende dalla retribuzione effettivamente corrisposta, ma dalla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro quando il contratto collettivo vieti o limiti oltre una certa soglia il ricorso al part time.
- La violazione del limite collettivo al part time non richiede la dichiarazione di nullità del contratto individuale per determinare l'applicazione del minimale contributivo: l'effetto discende direttamente dalla disciplina collettiva e dalla funzione pubblicistica dell'obbligazione contributiva.
- Il rapporto contributivo verso gli enti previdenziali è autonomo rispetto all'obbligazione retributiva e non può essere ridotto per la sola circostanza che la prestazione lavorativa sia stata resa in misura inferiore all'orario normale, salvo i casi di legittima sospensione previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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