Cassazione Penale, Sentenza n. 26842/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/10/2021 che ha dichiarato non estinta la pena relativamente al periodo di affidamento in prova al servizio sociale (9/7/2019 - 27/7/2020). Denuncia: 1) nullità per mancata possibilità di colloquio con il difensore e di partecipazione all'udienza; 2) vizio di motivazione per incongruenza tra motivazione e dispositivo sulle date considerate; 3) mancata assunzione di prova decisiva (beneficio di riduzione di 90 giorni riconosciuto il 5/10/2020) che dimostrerebbe esito favorevole dell'affidamento fino a quella data; 4) erronea applicazione della legge perché il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente la gravità e la soggettività delle inosservanze che hanno portato alla revoca dell'affidamento.
La decisione
La Corte ha riqualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila per il prosieguo secondo le norme sull'opposizione (procedere secondo l'art. 666 c.p.p., con fissazione dell'udienza). Non è stata decisa la questione di merito sull'estinzione o meno della pena, bensì è stato disposto il corretto inquadramento procedurale e il rinvio per il contraddittorio.
Norme richiamate
art. 47 legge 16 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Norma di riferimento per l'ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale; contestualmente usata per inquadrare la misura alternativa eseguita dal ricorrente.
art. 640 cod. pen.
Articolo che disciplina il reato per cui il ricorrente è stato condannato (truffa).
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la procedura semplificata per gli atti del giudice dell'esecuzione e la possibilità di opposizione avverso le ordinanze; la Corte ha richiamato la norma per qualificare la modalità procedurale applicabile.
art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Introdotto dal d.l. 146/2013 (conv. legge 10/2014) e modificato dal d.lgs. 123/2018; stabilisce che il Tribunale di sorveglianza deve procedere secondo l'art. 667, comma 4, nelle materie relative all'esito dell'affidamento in prova e ad altre questioni relative all'esecuzione.
art. 666 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la procedura in contraddittorio con fissazione dell'udienza per le opposizioni; la Corte ha richiamato l'obbligo di procedere secondo tale disciplina una volta qualificato il ricorso come opposizione.
art. 146 cod. pen.
Richiamato nella parte che riguarda il differimento dell'esecuzione della pena e le ipotesi per cui il Tribunale di sorveglianza deve applicare la procedura di cui all'art. 667 c.p.p.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Menziato nella giurisprudenza come riferimento per il principio secondo cui, anche se il giudice dell'esecuzione ha deciso in forma 'camerale', resta la possibilità di proporre opposizione; la Corte ha richiamato il principio di favor impugnationis.
d.l. 23 dicembre n. 146 (conv. legge 21 febbraio 2014, n. 10) e d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123
Norme legislative che hanno introdotto e modificato il comma 1-bis dell'art. 678 c.p.p., consentendo la procedura speciale del giudice dell'esecuzione nelle materie indicate.
Massime di principio
- I provvedimenti del Tribunale di sorveglianza relativi all'esito dell'affidamento in prova devono essere impugnati/qualificati come opposizione secondo gli artt. 667, comma 4, e 678, comma 1-bis, c.p.p.; in tal caso si procede con fissazione dell'udienza (art. 666 c.p.p.) per garantire il contraddittorio.
- Anche se il giudice dell'esecuzione decide 'in forma' de plano o camerale, resta la possibilità per la parte di proporre opposizione: il rimedio non viene escluso per vizi formali dell'atto originario (principio del favor impugnationis).
- Questioni procedurali quali mancata partecipazione o difetto di comunicazione/colloquio con il difensore devono essere denunciate e valutate nel giudizio di opposizione con pieno contraddittorio; non sempre comportano per sé la nullità definitiva del provvedimento senza che sia esperito il rimedio dell'opposizione.
- La valutazione dell'estinzione della pena a seguito di misure alternative richiede l'assunzione e la valutazione delle prove decisive (es. benefici di riduzione, comportamento durante l'affidamento, gravità e tipologia delle inosservanze) nel corso dell'udienza di opposizione.
- In caso di difformità tra motivazione e dispositivo del provvedimento del giudice di merito, il rimedio efficace è l'opposizione per ottenere la verifica e la correzione nel contraddittorio; la semplice impugnazione in cassazione può essere riqualificata e trasmessa al giudice competente.
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