Tribunale, Sentenza T-389/19
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 15 ottobre 2020. — Maria Teresa Coppo Gavazzi e a. contro Parlamento europeo. — Diritto istituzionale – Statuto unico del deputato europeo – Deputati europei eletti in circoscrizioni italiane – Adozione da parte dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Italia) della decisione n. 14/2018, in materia di pensioni ‐ Modifica dell’importo delle pensioni dei deputati nazionali italiani – Modifica correlativa, ad opera del Parlamento europeo, dell’importo delle pensioni di taluni ex deputati europei eletti in Italia – Competenza dell’autorità da cui promana l’atto – Obbligo di motivazione – Diritti quesiti – Certezza del diritto – Legittimo affidamento – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Parità di trattamento. — Cause riunite T-389/19 – T-394/19, T-397/19, T-398/19, T-403/19, T-404/19, T-406/19, T-407/19, T-409/19 – T-414/19, T-416/19 – T-418/19, T-420/19 – T-422/19, T-425/19 – T-427/19, T-429/19 – T-432/19, T-435/19, T-436/19, T-438/19 – T-442/19, T-444/19 – T-446/19, T-448/19, T-450/19 – T-454/19, T-463/19 e T-465/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto i ricorsi di numerosi ex deputati europei eletti in Italia e dei loro superstiti contro il Parlamento europeo, che aveva ricalcolato le loro pensioni in base alla deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati. Secondo il Tribunale, la regola di pensione identica dell’allegato III imponeva al Parlamento di adeguarsi alle nuove modalità di calcolo italiane, senza che ciò comportasse la violazione di diritti acquisiti o dei principi invocati. Solo la causa T‑453/19 è stata dichiarata irricevibile per mancanza di interesse ad agire.
Annullamento delle decisioni del Parlamento europeo che hanno ricalcolato le pensioni di ex deputati eletti in Italia in applicazione della deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati italiana, alla luce della regola di pensione identica dell’allegato III alla regolamentazione SID.
La questione giuridica
Se il Parlamento fosse competente ad adottare le decisioni di ricalcolo; se tali decisioni fossero adeguatamente motivate; se l’articolo 75 delle misure di attuazione e l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III consentissero l’adeguamento in senso sfavorevole delle pensioni in funzione della deliberazione n. 14/2018; se tale applicazione violasse i diritti quesiti, la certezza del diritto, il legittimo affidamento, il diritto di proprietà, la proporzionalità e la parità di trattamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, per i deputati europei eletti in Italia e rientranti nella regolamentazione SID, il Parlamento è tenuto ad applicare, per il calcolo delle pensioni, le stesse regole previste dal diritto italiano richiamate dall’allegato III, finché tali regole restano in vigore; ciò può comportare una riduzione dell’importo della pensione senza violare i diritti quesiti, poiché resta intatto il diritto alla pensione come tale e muta soltanto il criterio di calcolo. Le decisioni impugnate erano competenti e sufficientemente motivate; non sussistevano violazioni dei principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità, diritto di proprietà o uguaglianza. Il ricorso T‑453/19 è stato inoltre respinto come irricevibile per difetto di interesse ad agire.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione 2005/684/CE, Euratom
- Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento europeo, allegato III
- Articolo 25 dello statuto dei deputati
- Articolo 28 dello statuto dei deputati
- Articoli 49, 73, 74, 75 e 72 delle misure di attuazione
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU
- Articolo 228 TFUE
Adeguamento delle pensioni di ex deputati europei eletti in Italia
La sentenza riguarda ricorsi diretti ex articolo 263 TFUE proposti da ex deputati del Parlamento europeo eletti in Italia, nonché da alcuni superstiti titolari di pensione di reversibilità, contro decisioni del Parlamento che avevano ricalcolato le pensioni a seguito dell’entrata in vigore della deliberazione n. 14/2018 dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati italiana. Il Tribunale ha esaminato se il Parlamento fosse tenuto ad applicare automaticamente quella modifica nazionale in forza della disciplina transitoria delle pensioni contenuta nella regolamentazione SID e nelle misure di attuazione dello statuto dei deputati.
Contesto normativo dell’Unione
Il Tribunale ha richiamato la precedente regolamentazione sulle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, in particolare l’allegato III, che prevedeva una pensione provvisoria di cessata attività. Il punto centrale era l’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato III, secondo cui importo e modalità della pensione provvisoria "corrispondono esattamente" a quelli della pensione percepita dai membri della Camera bassa dello Stato membro di elezione.
Con l’entrata in vigore dello statuto dei deputati il 14 luglio 2009, la regolamentazione SID è stata in linea di principio abrogata, ma l’articolo 75 delle misure di attuazione ne ha mantenuto transitoriamente alcuni effetti. In particolare:
- l’articolo 75, paragrafo 1, ha mantenuto il versamento delle pensioni già in godimento prima del 14 luglio 2009;
- l’articolo 75, paragrafo 2, ha preservato i diritti alla pensione maturati prima di tale data per chi avesse poi maturato il diritto alla percezione effettiva secondo le condizioni previste.
Normativa italiana richiamata
La deliberazione n. 14/2018 della Camera dei deputati ha rideterminato, dal 1o gennaio 2019, gli importi degli assegni vitalizi e delle pensioni di reversibilità secondo un metodo contributivo, con possibili riduzioni significative. Il Parlamento ha ritenuto di dover applicare tale modifica alle pensioni dei ricorrenti per effetto della regola di pensione identica contenuta nell’allegato III.
Questioni sollevate dai ricorrenti
I ricorrenti hanno censurato le decisioni del Parlamento deducendo quattro gruppi di motivi:
- incompetenza dell’autore degli atti impugnati e violazione dell’obbligo di motivazione;
- assenza di valida base giuridica ed errata applicazione dell’articolo 75 delle misure di attuazione;
- errore di diritto nella qualificazione della deliberazione n. 14/2018 e nell’interpretazione della presunta "riserva di legge" nazionale;
- violazione dei principi di certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, proporzionalità, uguaglianza e del diritto di proprietà.
I ricorrenti hanno inoltre chiesto che gli atti impugnati fossero dichiarati inesistenti, oppure annullati, e che il Parlamento restituisse le somme trattenute.
Ricevibilità della causa T‑453/19
Il Parlamento ha eccepito l’irricevibilità del ricorso della sig.ra Panusa, poiché la decisione impugnata non le aveva comportato alcuna riduzione della pensione. Il Tribunale ha accolto l’eccezione: l’annullamento dell’atto non avrebbe potuto procurarle alcun beneficio concreto, con conseguente difetto di interesse ad agire.
Competenza dell’autore delle decisioni impugnate
Il Tribunale ha distinto nettamente tra la validità della deliberazione italiana, che non rientra nella sua competenza, e la legittimità degli atti del Parlamento europeo. Ha ricordato che l’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento interno del Parlamento attribuisce all’Ufficio di presidenza una competenza generale sulle questioni finanziarie dei deputati, ma non implica che ogni decisione individuale debba essere adottata da tale organo.
Nel caso concreto, il capo dell’unità "Retribuzione e diritti sociali dei deputati" della DG Finanze era stato validamente designato ordinatore subdelegato ai sensi del regolamento finanziario 2018/1046. Il Tribunale ha quindi ritenuto che tale funzionario fosse competente ad adottare le decisioni impugnate. Ha inoltre escluso che fosse necessaria una previa consultazione dei questori, in mancanza di una previsione regolamentare specifica.
Obbligo di motivazione
Il Tribunale ha ritenuto che le decisioni impugnate fossero sufficientemente motivate. Pur essendo il ragionamento del Parlamento più ampiamente esposto nel parere del servizio giuridico, tale parere era richiamato nel contesto delle comunicazioni inviate ai ricorrenti e comunque era stato reso accessibile, sicché gli interessati erano in grado di comprenderne la logica.
Le decisioni indicavano:
- l’adozione della deliberazione n. 14/2018;
- il fondamento giuridico nelle disposizioni dell’allegato III e dell’articolo 75;
- la conseguente necessità di adeguare l’importo delle pensioni;
- la decorrenza del nuovo importo e le modalità di recupero degli indebiti;
- la possibilità di presentare osservazioni e di proporre rimedio giurisdizionale.
Il Tribunale ha precisato che il difetto di motivazione non può essere confuso con la questione della correttezza nel merito della soluzione adottata.
Valida base giuridica e interpretazione dell’articolo 75
Sul secondo motivo, il Tribunale ha chiarito che l’allegato III non era stato abrogato nei rapporti transitori rilevanti, e che l’articolo 75 delle misure di attuazione ne manteneva in vita l’applicazione. La regola di pensione identica restava dunque operante.
Il Tribunale ha poi distinto due ipotesi:
- ex deputati che già percepivano la pensione prima del 14 luglio 2009: per essi si applica l’articolo 75, paragrafo 1;
- ex deputati che hanno iniziato a percepire la pensione dopo tale data, ma con diritti maturati prima: per essi si applica l’articolo 75, paragrafo 2.
In entrambi i casi, il Parlamento deve calcolare l’importo della pensione secondo le regole nazionali richiamate dall’allegato III. Il Tribunale ha sottolineato che i "diritti acquisiti" restano tali, ma ciò non significa che l’importo della pensione sia immutabile. L’articolo 75 tutela il diritto a pensione, non un importo fisso e cristallizzato.
Ha inoltre escluso che l’articolo 28 dello statuto dei deputati, riferito ai diritti pensionistici acquisiti secondo la legislazione nazionale, potesse applicarsi a pensioni che trovano la loro base nell’allegato III, ossia in un regime dell’Unione.
Significato della deliberazione n. 14/2018 e assenza di rilievo della forma non legislativa
Quanto alla tesi secondo cui l’articolo 75, paragrafo 2, rinvierebbe solo a una "legislazione" nazionale in senso formale, il Tribunale l’ha respinta. La norma dell’Unione non richiede che le modalità di calcolo siano stabilite da una legge formale; è sufficiente il diritto nazionale applicabile.
La deliberazione n. 14/2018, benché non sia una legge in senso formale, ha modificato le modalità di calcolo delle pensioni e rientra quindi nel rinvio operato dall’allegato III. Non rileva, ai fini dell’applicazione della regola di pensione identica, la forma normativa interna scelta dall’ordinamento italiano.
Certezza del diritto e legittimo affidamento
Il Tribunale ha escluso la violazione della certezza del diritto: le norme dell’allegato III e dell’articolo 75 erano chiare nel prevedere l’identità delle modalità di calcolo rispetto al trattamento dei deputati nazionali italiani. La decorrenza dal 1o gennaio 2019 discendeva dalla deliberazione italiana e il Parlamento aveva avvertito i ricorrenti già a gennaio e febbraio 2019 della possibile applicazione di tale modifica.
Quanto al legittimo affidamento, il Tribunale ha osservato che i ricorrenti non avevano ricevuto assicurazioni precise e incondizionate circa l’immutabilità dell’importo delle loro pensioni. L’unica garanzia ricevuta era l’identità di trattamento rispetto ai deputati della Camera dei deputati, garanzia che il Parlamento ha rispettato applicando le nuove regole italiane.
Diritto di proprietà e proporzionalità
Il Tribunale ha riconosciuto che le pensioni rientrano nella sfera protetta dall’articolo 17 della Carta, ma ha ritenuto che la riduzione dell’importo costituisca una restrizione al diritto di proprietà prevista dalla legge e giustificata da un obiettivo di interesse generale.
Tale obiettivo è stato individuato nel contenimento della spesa pubblica e nella razionalizzazione delle uscite in un contesto di rigore di bilancio, obiettivo che il Tribunale considera legittimo. La restrizione è stata giudicata proporzionata perché:
- non elimina il diritto alla pensione, ma ne ridetermina il quantum;
- il nuovo metodo di calcolo tiene conto del montante contributivo individuale;
- la deliberazione prevede correttivi e salvaguardie, come gli aumenti per alcune categorie di beneficiari.
Il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti non avevano fornito elementi concreti per dimostrare un onere individuale esorbitante. Ha quindi respinto sia la censura sul diritto di proprietà sia quella autonoma sulla proporzionalità.
Principio di uguaglianza
Sul principio di parità di trattamento, il Tribunale ha affermato che il regime dell’allegato III è costruito proprio sull’identità di trattamento tra ex deputati europei eletti in Italia e membri della Camera dei deputati italiana. Perciò non è irragionevole che l’importo della pensione sia adeguato alle regole italiane applicabili ai deputati nazionali.
Ha inoltre escluso la comparabilità con ex deputati eletti in Francia o Lussemburgo, poiché per essi il rinvio opera verso diversi ordinamenti nazionali. Neppure la differenza tra adesione volontaria al regime europeo e adesione automatica al regime nazionale italiano ha inciso sulla validità della disciplina, perché non intacca l’oggetto e la finalità dell’allegato III.
Esito finale
Il Tribunale ha respinto il ricorso T‑453/19 per irricevibilità e ha respinto tutti gli altri ricorsi nel merito. Ha condannato i ricorrenti soccombenti alle spese, comprese quelle del Parlamento europeo.
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