Corte di giustizia, Sentenza C-335/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 15 ottobre 2020. — E. Sp. z o.o. Sp. k. contro Minister Finansów. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 90 – Riduzione della base imponibile dell’IVA – Mancato pagamento totale o parziale del prezzo – Condizioni imposte da una normativa nazionale ai fini dell’esercizio del diritto alla riduzione – Condizione secondo cui il debitore non deve essere sottoposto a procedura di insolvenza o di liquidazione – Condizione secondo cui creditore e debitore devono essere entrambi soggetti passivi dell’IVA. — Causa C-335/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha affermato che la direttiva IVA non consente a uno Stato membro di negare la riduzione della base imponibile per crediti non pagati sulla base di requisiti formali e soggettivi non pertinenti, come il mantenimento dello status IVA delle parti o l’assenza di insolvenza del debitore. Tali condizioni non sono giustificate dalla necessità di accertare la definitività del mancato pagamento e risultano sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. Resta invece ferma la possibilità per gli Stati membri di imporre formalità limitate e proporzionate per dimostrare l’effettiva inesigibilità del credito.
Riduzione della base imponibile IVA per crediti inesigibili: incompatibilità con l’articolo 90 della direttiva 2006/112 di condizioni nazionali fondate sullo status IVA delle parti e sull’assenza di insolvenza/liquidazione del debitore.
La questione giuridica
Se l’articolo 90 della direttiva 2006/112, alla luce dei principi di neutralità fiscale e proporzionalità, osti a una normativa nazionale che consenta la riduzione della base imponibile IVA per crediti inesigibili solo se: 1) il debitore era registrato come soggetto passivo IVA al momento dell’operazione e lo è ancora al giorno precedente la richiesta di rettifica; 2) il debitore non è sottoposto a insolvenza o liquidazione alla medesima data; 3) il creditore è ancora registrato come soggetto passivo IVA al giorno precedente la richiesta di rettifica.
Principio di diritto
L’articolo 90 della direttiva 2006/112 osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile IVA per mancato pagamento a condizioni legate allo status di soggetto passivo del creditore e del debitore e al fatto che il debitore non sia in insolvenza o liquidazione, quando tali condizioni eccedono quanto necessario per tener conto dell’incertezza sulla definitività del mancato pagamento. Il creditore deve poter ridurre la base imponibile quando il corrispettivo non è definitivamente percepito; lo Stato membro non può escludere in via generale tale riduzione imponendo requisiti che non sono idonei a dimostrare l’irrecuperabilità del credito.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 63 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 73 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 90 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 184 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 185 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273 direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
Riduzione della base imponibile IVA per crediti inesigibili
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in materia di IVA e, in particolare, della compatibilità con l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE di talune condizioni previste dal diritto polacco per la rettifica della base imponibile in caso di mancato pagamento del prezzo.
Fatti e procedimento principale
La società E. sp. z o.o. sp. k., soggetto passivo IVA in Polonia, aveva emesso una fattura per prestazioni di consulenza tributaria soggette a IVA. Il cliente era registrato come soggetto passivo IVA e non era in insolvenza o liquidazione al momento della prestazione, ma veniva posto in liquidazione entro 150 giorni dalla scadenza del pagamento, pur restando registrato ai fini IVA. Poiché il credito non era stato pagato né ceduto, la società chiedeva un parere tributario per sapere se potesse comunque beneficiare della riduzione della base imponibile prevista dall’articolo 89 bis della legge polacca sull’IVA.
Il Ministro delle Finanze negava la possibilità di rettifica, ritenendo che il diritto interno subordinasse validamente lo sgravio al rispetto di condizioni ulteriori rispetto al semplice mancato pagamento. Dopo il rigetto dei ricorsi dinanzi ai giudici nazionali di merito, la controversia giungeva in cassazione davanti al giudice del rinvio.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 63 della direttiva 2006/112/CE, sul momento in cui si verifica il fatto generatore e l’IVA diventa esigibile;
- l’articolo 73, sulla base imponibile, commisurata al corrispettivo effettivamente ricevuto;
- l’articolo 90, paragrafo 1, che impone la riduzione della base imponibile in caso di annullamento, risoluzione, recesso, mancato pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo, e il paragrafo 2, che consente una deroga in caso di mancato pagamento;
- gli articoli 184 e 185, relativi alla rettifica delle detrazioni IVA;
- l’articolo 273, che consente obblighi ulteriori per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e prevenire le evasioni, nei limiti della proporzionalità.
Sul piano nazionale sono esaminati gli articoli 89 bis e 89 ter della legge polacca sull’IVA, che disciplinano rispettivamente la rettifica della base imponibile per crediti inesigibili e la corrispondente rettifica dell’IVA detratta dal debitore.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se il diritto dell’Unione consenta allo Stato membro di subordinare lo sgravio per crediti inesigibili a condizioni quali:
- la registrazione del debitore come soggetto passivo IVA al momento dell’operazione e al momento della rettifica;
- l’assenza di insolvenza o liquidazione del debitore;
- la registrazione del creditore come soggetto passivo IVA al momento della rettifica.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto che l’articolo 90, paragrafo 1, esprime il principio secondo cui la base imponibile deve corrispondere al corrispettivo realmente percepito: l’amministrazione finanziaria non può riscuotere IVA per importi mai incassati. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per fissare formalità e condizioni, ma tale margine incontra i limiti del principio di neutralità fiscale e del principio di proporzionalità.
Quanto alla deroga dell’articolo 90, paragrafo 2, la Corte ribadisce che essa serve a consentire agli Stati membri di far fronte all’incertezza sulla definitiva irrecuperabilità del credito, ma non può tradursi nell’esclusione generale e assoluta della riduzione della base imponibile. I requisiti nazionali devono quindi essere strettamente connessi alla prova che il corrispettivo non sarà definitivamente percepito.
Applicando tali principi alle condizioni polacche, la Corte osserva che:
- lo status di soggetto passivo IVA del debitore al momento dell’operazione o al momento della rettifica non consente, di per sé, di stabilire se il credito sarà recuperato;
- lo stesso vale per il mantenimento dello status IVA del creditore al momento della rettifica, poiché il diritto alla riduzione dipende dalla mancata percezione del corrispettivo, non dalla qualità soggettiva del creditore;
- l’argomento fondato sulla simmetria con la rettifica dell’IVA detraibile del debitore non giustifica tali requisiti, perché il diritto del creditore alla riduzione e l’obbligo del debitore di rettifica non dipendono dal mantenimento dello status IVA;
- la circostanza che il debitore sia in insolvenza o liquidazione può invece riflettere l’incertezza sulla definitiva irrecuperabilità del credito, ma la misura nazionale resta sproporzionata se impedisce la riduzione in modo troppo rigido e senza consentire soluzioni meno onerose, ad esempio basate su una ragionevole probabilità di mancato pagamento.
La Corte richiama inoltre il principio del primato del diritto dell’Unione: se una disposizione nazionale è incompatibile con l’articolo 90, paragrafo 1, il giudice nazionale deve disapplicarla, anche se ciò incide su altre norme dell’ordinamento interno, comprese quelle fallimentari.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 90 della direttiva 2006/112/CE osta a una normativa nazionale che subordina la riduzione della base imponibile IVA alla condizione che, alla data della cessione o della prestazione e al giorno precedente la rettifica:
- il debitore sia registrato come soggetto passivo IVA;
- il debitore non sia sottoposto a insolvenza o liquidazione;
- il creditore sia ancora registrato come soggetto passivo IVA.
Principio affermato
Il creditore, in presenza di mancato pagamento totale o parziale, deve poter ottenere la riduzione della base imponibile IVA quando il corrispettivo non è definitivamente percepito; gli Stati membri possono disciplinare le modalità probatorie, ma non possono subordinare il diritto a requisiti estranei a tale finalità o tali da svuotare la neutralità dell’IVA.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 15 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-117/19
- Sentenza · 15 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-543/19
- Sentenza · 15 ott 2020Tribunale, Sentenza T-389/19
- Sentenza · 15 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-778/18
- Sentenza · 15 ott 2020Tribunale, Sentenza T-2/20
- Sentenza · 15 ott 2020Tribunale, Sentenza T-49/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →