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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-778/18

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 ottobre 2020. — Association française des usagers de banques contro Ministre de l'Économie et des Finances. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 45 – Direttiva (UE) 2015/2366 – Articolo 55 – Recesso da un contratto quadro – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 – Pratiche di commercializzazione abbinata – Pratiche di commercializzazione aggregata – Direttiva 2014/92/UE – Conti di pagamento – Articoli da 9 a 14 – Trasferimento del conto di pagamento – Obbligo di accreditare i propri redditi su un conto di pagamento presso il creditore durante un periodo fissato dal contratto di prestito come contropartita di un vantaggio personalizzato – Durata dell’obbligo – Perdita del vantaggio personalizzato in caso di chiusura anticipata del conto. — Causa C-778/18

Giurisprudenza europea62018CJ0778

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte è intervenuta su una disciplina francese che consentiva ai creditori, nei mutui immobiliari, di imporre la domiciliazione degli stipendi presso un conto aperto con il medesimo creditore, in cambio di un vantaggio personalizzato. Ha chiarito che la deroga dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE va interpretata restrittivamente e non giustifica un obbligo generalizzato e svincolato dalle caratteristiche del prestito. Ha inoltre escluso che la perdita del vantaggio promozionale conseguente alla chiusura del conto integri "spese" di recesso o chiusura ai sensi delle direttive sui servizi di pagamento e sul conto di pagamento.

Rinvio pregiudiziale sull’ammissibilità, nei mutui immobiliari, dell’obbligo di domiciliazione degli stipendi su un conto del creditore in cambio di un vantaggio personalizzato e sulla qualificazione della perdita di tale vantaggio come "spesa" in caso di chiusura del conto.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE consenta una normativa nazionale che autorizza il creditore, nell’ambito di un credito immobiliare, a imporre al mutuatario l’accredito di tutti i redditi salariali o assimilati su un conto di pagamento presso il creditore, in cambio di un vantaggio personalizzato, senza tener conto dell’importo, delle scadenze e della durata del prestito, e se la durata di tale obbligo possa arrivare a 10 anni o, se inferiore, alla durata del contratto. 2) Se la nozione di "spese" di cui all’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, all’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2015/2366 e all’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2014/92/UE comprenda la perdita del vantaggio personalizzato conseguente alla chiusura del conto e, in caso positivo, se sia compatibile una disciplina che fa decorrere tale perdita anche oltre un anno dall’apertura del conto.

Principio di diritto

L’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE osta a una normativa nazionale che consenta al creditore di subordinare la concessione di un mutuo immobiliare, in cambio di un vantaggio personalizzato, all’accredito di tutti i redditi salariali o assimilati del mutuatario su un conto di pagamento presso il creditore, senza relazione con l’importo, le scadenze e la durata del prestito; invece, la stessa disposizione non osta a che l’obbligo di accredito, quando sia limitato alla parte necessaria ai fini del rimborso, dell’ottenimento del credito o di una garanzia ulteriore, possa durare fino a dieci anni o, se inferiore, per tutta la durata del contratto. Inoltre, la perdita del vantaggio personalizzato in caso di chiusura del conto non costituisce "spese" ai sensi delle direttive 2007/64/CE, 2015/2366/UE e 2014/92/UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 45 direttiva 2007/64/CE
  • Direttiva 2015/2366/UE
  • Articolo 55 direttiva 2015/2366/UE
  • Direttiva 2014/17/UE
  • Articolo 1 direttiva 2014/17/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2014/17/UE
  • Articolo 4, punti 26 e 27, direttiva 2014/17/UE
  • Articolo 12, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, direttiva 2014/17/UE
  • Direttiva 2014/92/UE
  • Articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 direttiva 2014/92/UE
  • Articolo 12, paragrafi 3 e 4, direttiva 2014/92/UE

Obbligo di domiciliazione degli stipendi nei mutui immobiliari e perdita del vantaggio personalizzato

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État francese nell’ambito di un ricorso dell’AFUB contro il decreto n. 2017-1099, relativo alle condizioni alle quali un creditore può imporre al mutuatario l’accredito dei redditi su un conto di pagamento presso il creditore. La Corte si pronuncia sull’interpretazione della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito immobiliari, della direttiva 2007/64/CE e della direttiva 2015/2366 sui servizi di pagamento, nonché della direttiva 2014/92/UE sui conti di pagamento.

Fatti e procedimento principale

L’ordinanza e il decreto francesi consentivano al creditore, nell’ambito di un mutuo immobiliare, di subordinare la concessione di un vantaggio personalizzato all’accredito degli stipendi o redditi assimilati del mutuatario su un conto di pagamento aperto presso lo stesso creditore. Se il mutuatario cessava di rispettare tale condizione prima della scadenza del periodo pattuito, perdeva il vantaggio per le rate residue. Il Conseil d’État ha chiesto se tale meccanismo fosse compatibile con il diritto UE, sia quanto all’ampiezza dell’obbligo di domiciliazione sia quanto alla durata massima e agli effetti della chiusura anticipata del conto.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 12, paragrafi 1, 2, lettera a), e 3, della direttiva 2014/17/UE;
  • gli articoli 45 della direttiva 2007/64/CE e 55 della direttiva 2015/2366/UE;
  • gli articoli da 9 a 14 della direttiva 2014/92/UE, in particolare l’articolo 12, paragrafi 3 e 4;
  • l’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE, che consente misure nazionali più rigorose per la tutela del consumatore.

Prima questione: obbligo di accredito dei redditi

La Corte osserva che l’articolo 12 della direttiva 2014/17/UE vieta in linea di principio le pratiche di commercializzazione abbinata, ma consente in deroga, e in casi rigorosamente definiti, di imporre l’apertura o la tenuta di un conto di pagamento o di risparmio quando ciò sia finalizzato ad accumulare capitale per rimborsare il credito, raccogliere risorse per ottenerlo o fornire una garanzia ulteriore al creditore. Tale deroga, essendo eccezionale, va interpretata restrittivamente.

La Corte afferma che un obbligo di accreditare tutti i redditi salariali o assimilati del mutuatario, indipendentemente dall’importo, dalle scadenze e dalla durata del prestito, eccede quanto consentito dall’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), perché non tiene conto delle caratteristiche del credito e può imporre un vincolo sproporzionato rispetto alle finalità ammesse dalla direttiva. Una simile disciplina rischia di pregiudicare sia il livello elevato di protezione del consumatore sia la mobilità bancaria.

Per contro, la Corte precisa che la direttiva non impedisce agli Stati membri di fissare una durata massima dell’obbligo di domiciliazione, purché tale obbligo resti limitato a quanto necessario per le finalità legittime previste dalla disposizione. In questa prospettiva, una durata fino a dieci anni, o fino alla durata del contratto se inferiore, non è di per sé incompatibile con il diritto dell’Unione.

Seconda questione: perdita del vantaggio e nozione di "spese"

Quanto alla seconda questione, la Corte esclude che la perdita del vantaggio personalizzato per effetto della chiusura del conto costituisca una "spesa" ai sensi delle disposizioni sui servizi di pagamento e sul trasferimento del conto. Secondo la Corte, tale perdita non deriva dalla chiusura del conto in quanto tale, ma dalla cessazione dell’accredito dei redditi, conseguenza dell’inadempimento di una clausola contrattuale collegata al mutuo.

Di conseguenza, le regole delle direttive 2007/64/CE, 2015/2366/UE e 2014/92/UE sulle spese di recesso o di chiusura del conto non si applicano a questo tipo di perdita economica.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2014/17/UE osta a una normativa nazionale che consenta di imporre l’accredito di tutti i redditi del mutuatario su un conto del creditore in cambio di un vantaggio personalizzato, senza nesso con le caratteristiche del prestito;
  • la stessa disposizione non osta a una durata dell’obbligo di accredito fino a dieci anni o, se inferiore, fino alla durata del contratto, se l’obbligo è limitato a quanto necessario;
  • la perdita del vantaggio personalizzato non rientra nella nozione di "spese" di cui alle direttive sui servizi di pagamento e sui conti di pagamento.

Come è indicizzato

Materiecredito immobiliare ai consumatoriservizi di pagamentomobilità bancariapratiche di vendita abbinata e aggregatatutela dei consumatori

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