Corte di giustizia, Sentenza C-117/19
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 ottobre 2020. — «Linas AgroAB» contro Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos vyriausybės. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014 – Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso – Definizione – Regolamento (CE) n. 945/2005 – Determinazione del titolo di nitrato di ammonio – Presunzione secondo cui un prodotto con un titolo di azoto superiore al 28% in peso abbia un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso. — Causa C-117/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la definizione del prodotto soggetto al dazio antidumping sul nitrato di ammonio comprende anche i concimi NPK indicati nel regolamento, perché i loro dati chimici consentono di presumere un contenuto di nitrato di ammonio superiore all’80%. La presunzione, però, non è assoluta: resta possibile dimostrare che il prodotto concreto non rientra nella definizione tariffaria. In caso di contestazione, la verifica delle prove e l’eventuale necessità di analisi di laboratorio spettano al giudice nazionale secondo le regole processuali interne.
Interpretazione del regolamento antidumping sul nitrato di ammonio: presunzione del superamento dell’80% di AN quando il tenore di azoto è superiore al 28% e conseguente applicazione del dazio senza test di laboratorio, salvo prova contraria.
La questione giuridica
Se l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento (CE) n. 945/2005, debba essere interpretato nel senso che: 1) per concimi a base di nitrato di ammonio con titolo di azoto superiore al 28%, rapporto azoto nitrico/azoto ammoniacale circa 1:1 e tenore complessivo di fosforo e potassio non superiore al 12%, si possa presumere un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80%; 2) tale presunzione sia applicabile ai nuovi tipi di prodotto NPK contemplati dal regolamento; 3) la presunzione sia giuridicamente vincolante ai fini della classificazione TARIC e dell’imposizione del dazio antidumping; 4) sia possibile determinare il tenore di nitrato di ammonio sulla base di tale presunzione senza ulteriori test di laboratorio.
Principio di diritto
La Corte ha affermato che l’articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 999/2014, interpretato alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005, consente di presumere, fino a prova contraria, che un concime a base di nitrato di ammonio con titolo di azoto superiore al 28% in peso, rapporto tra azoto nitrico e ammoniacale circa 1:1 e contenuto complessivo di fosforo e potassio non superiore al 12% in peso, abbia un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso ai fini dell’applicazione del dazio antidumping definitivo. Tuttavia, tale presunzione è relativa e può essere vinta da prova contraria; in tal caso, spetta al giudice nazionale valutare, secondo il diritto processuale interno e nel rispetto di equivalenza ed effettività, se sia necessario un test di laboratorio per accertare il tenore effettivo di nitrato di ammonio.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 945/2005
- Regolamento (CE) n. 658/2002
- Regolamento (CE) n. 132/2001
- Regolamento (CE) n. 384/96
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014
- Regolamento (UE) 2016/1821
- Regolamento (CE) n. 2658/87
- Articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1036
- Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
Presunzione del contenuto di nitrato di ammonio nei concimi NPK
La causa è un rinvio pregiudiziale della commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania nell’ambito di una controversia tra Linas Agro AB e l’autorità doganale lituana. La questione riguarda l’applicazione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi a base di nitrato di ammonio originari della Russia, in particolare se per alcuni concimi NPK si possa presumere un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in base al solo tenore di azoto.
Fatti e procedimento principale
Linas Agro aveva importato in Lituania concimi NPK 30-4-4, dichiarandoli come prodotti rientranti in codici TARIC diversi da quello soggetto al dazio antidumping specifico. Il controllo doganale, fondato sui certificati del produttore e su analisi di laboratorio, ha rilevato un tenore di azoto pari al 30% in peso, dunque superiore al 28%. L’autorità doganale ha ritenuto che ciò implicasse automaticamente un contenuto di nitrato di ammonio superiore all’80% e ha applicato il dazio antidumping previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014, oltre a dazio doganale, IVA, interessi e ammenda.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in primo luogo, i regolamenti di base in materia antidumping, in particolare l’articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1036 sulla durata e sui riesami delle misure e l’articolo 14, paragrafo 1, sulla riscossione dei dazi secondo forma, aliquota e altri elementi fissati nel regolamento istitutivo. Richiama inoltre l’articolo 13 sul concetto di elusione. Sul piano specifico della controversia, sono centrali il regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014, che istituisce il dazio definitivo sulle importazioni di concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso, e il regolamento (CE) n. 945/2005, che ha precisato la definizione del prodotto in esame e ha sostituito il riferimento generico al "nitrato di ammonio" con quello ai "concimi solidi con un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso".
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che i considerando da 20 a 23 del regolamento n. 945/2005 illustrano la relazione chimica tra azoto e nitrato di ammonio: poiché il peso molecolare del nitrato di ammonio e il rapporto con il tenore di azoto sono noti, un prodotto con tenore di azoto superiore al 28% in peso contiene necessariamente più dell’80% di nitrato di ammonio. Questa logica è stata applicata anche ai nuovi tipi di prodotto NPK esaminati nel 2005, nei quali l’aggiunta di fosforo e/o potassio non alterava le caratteristiche chimiche essenziali del nitrato di ammonio presente.
La Corte precisa però che la presunzione è solo relativa. L’articolo 1 del regolamento n. 999/2014, letto insieme alla definizione di prodotto ricavabile dal regolamento n. 945/2005, non autorizza ad applicare il dazio a prodotti che, in concreto, non abbiano un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso. Se l’importatore fornisce prova contraria, la presunzione deve essere superata. La Corte richiama inoltre il principio secondo cui i dazi antidumping possono essere riscossi solo quando il prodotto rientra effettivamente nella sottovoce NC/TARIC contemplata dal regolamento e possiede tutte le caratteristiche del prodotto interessato.
Quanto alle modalità di prova, la Corte afferma che, in assenza di disciplina unionale specifica, spetta al diritto processuale nazionale definire gli strumenti probatori e al giudice nazionale valutare se le prove prodotte siano sufficienti e se sia necessario un test di laboratorio per accertare il contenuto effettivo di nitrato di ammonio.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 999/2014, letto alla luce dei considerando da 20 a 23 del regolamento (CE) n. 945/2005, deve essere interpretato nel senso che si può presumere che un concime a base di nitrato di ammonio con titolo di azoto superiore al 28% in peso, rapporto tra azoto nitrico e azoto ammoniacale circa 1:1 e tenore complessivo di fosforo e potassio non superiore al 12% in peso abbia, fino a prova contraria, un titolo di nitrato di ammonio superiore all’80% in peso. Non è quindi necessario, in linea di principio, un test di laboratorio per stabilire l’esatto titolo di nitrato di ammonio, salvo che la prova contraria imponga una verifica ulteriore.
Principi affermati
La sentenza afferma in sostanza che:
- la definizione del prodotto soggetto a dazio antidumping può essere interpretata mediante i considerando del regolamento che ne ha precisato la portata;
- la corrispondenza tra tenore di azoto e contenuto di nitrato di ammonio può fondare una presunzione tecnica utile alla classificazione doganale;
- tale presunzione non è assoluta e può essere vinta da prova contraria;
- la valutazione delle prove e l’eventuale necessità di analisi di laboratorio spettano al giudice nazionale secondo le regole processuali interne.
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