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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-543/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 15 ottobre 2020. — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG contro Hauptzollamt Hamburg. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 78 – Articolo 236, paragrafo 1 – Procedura d’importazione – Revisione della dichiarazione in dogana – Politica commerciale – Antidumping – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 – Dazio antidumping definitivo – Impegni su prezzi – Esenzione – Articolo 2, paragrafo 1 – Condizione di presentazione di una fattura corrispondente all’impegno – Omessa menzione di un elemento elencato nell’allegato del regolamento di esecuzione 2015/82. — Causa C-543/19

Giurisprudenza europea62019CJ0543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha negato l’esenzione antidumping a un importatore di acido citrico cinese perché la fattura presentata richiamava la decisione di esecuzione sbagliata, ossia la 2008/899 anziché la 2015/87. Ha inoltre escluso che il documento corretto possa essere depositato solo dopo, nel contesto di un rimborso ex articolo 236 del codice doganale. La pronuncia ribadisce l’interpretazione restrittiva delle esenzioni antidumping e la centralità delle condizioni formali previste dal regolamento speciale.

Esenzione dal dazio antidumping su acido citrico cinese: la fattura corrispondente all’impegno deve richiamare la decisione di esecuzione 2015/87 e non può essere sanata successivamente nel procedimento di rimborso ex articolo 236 del codice doganale.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 consenta l’esenzione dal dazio antidumping quando la fattura corrispondente all’impegno indica, nella dichiarazione richiesta, la decisione 2008/899 invece della decisione di esecuzione 2015/87. 2) Se, in caso di risposta negativa, una fattura corretta e completa possa essere prodotta successivamente nell’ambito di un procedimento di rimborso dei dazi antidumping ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale.

Principio di diritto

L’esenzione dal dazio antidumping prevista dal regolamento di esecuzione 2015/82 è subordinata al rigoroso rispetto delle condizioni formali e sostanziali ivi stabilite, compreso il richiamo nella fattura alla decisione di esecuzione 2015/87 che accetta l’impegno: una fattura che menzioni invece la precedente decisione 2008/899 non è una "fattura corrispondente all’impegno" e non consente l’esenzione. Inoltre, tale fattura non può essere prodotta successivamente nel procedimento di rimborso ex articolo 236 del codice doganale, poiché il regolamento 2015/82 deroga espressamente alla disciplina doganale comune e richiede la presentazione della fattura al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario), articoli 62, 68, 77, 78, 201, 236
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, articolo 1, paragrafo 4, articolo 2, paragrafi 1 e 2, allegato
  • Decisione di esecuzione (UE) 2015/87 della Commissione
  • Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio
  • Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio
  • Decisione 2008/899/CE della Commissione
  • Regolamento (UE) n. 952/2013

Esenzione antidumping e fattura corrispondente all’impegno

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg in materia di dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese. La controversia opponeva Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG all’ufficio doganale principale di Amburgo sulla possibilità di ottenere l’esenzione prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/82.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente aveva importato merci prodotte dalla Weifang Ensign Industry Co. Ltd. e, al momento delle dichiarazioni doganali, aveva prodotto fatture che contenevano una dichiarazione analoga a quella richiesta dall’allegato del regolamento 2015/82, ma con un riferimento errato: non alla decisione di esecuzione (UE) 2015/87, bensì alla decisione 2008/899/CE. L’ufficio doganale aveva quindi negato l’esenzione e applicato il dazio antidumping generale del 42,7%.

Successivamente la ricorrente aveva presentato fatture rettificate e chiesto il rimborso dei dazi antidumping ai sensi dell’articolo 236 del codice doganale, sostenendo che la revisione della dichiarazione ex articolo 78 avrebbe consentito di correggere l’errore e che, in ogni caso, la disciplina doganale consentiva la produzione successiva dei documenti.

Normativa rilevante

La Corte ha esaminato in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/82, che subordina l’esenzione al fatto che le merci siano accompagnate da una fattura corrispondente all’impegno;
  • il punto 9 dell’allegato del medesimo regolamento, che richiede una dichiarazione firmata nella quale si affermi che la vendita avviene nell’ambito dell’impegno accettato dalla Commissione con la decisione di esecuzione (UE) 2015/87;
  • l’articolo 2, paragrafo 2, che fa sorgere l’obbligazione doganale quando una delle condizioni di esenzione non è rispettata;
  • gli articoli 78 e 236 del codice doganale, invocati dalla ricorrente per ottenere una correzione a posteriori e il rimborso.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ha ricordato che le esenzioni dai dazi antidumping costituiscono eccezioni al regime normale e devono essere interpretate restrittivamente. Ha sottolineato che il riferimento alla decisione di esecuzione con cui la Commissione ha accettato l’impegno è essenziale perché consente alle autorità doganali di verificare con precisione che la singola importazione rientri davvero nel regime di esenzione.

Applicando un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica, la Corte ha affermato che la fattura deve menzionare la decisione di esecuzione 2015/87. Poiché nel caso di specie le fatture facevano invece riferimento alla precedente decisione 2008/899, esse non potevano essere qualificate come fatture "corrispondenti all’impegno" ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2015/82.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte ha poi distinto la fattispecie da quella decisa nella sentenza Tigers, nella quale la normativa antidumping non indicava espressamente il momento di presentazione della fattura. Nel regolamento 2015/82, invece, la fattura corrispondente all’impegno deve accompagnare le merci al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica, come confermato dal considerando 184 del regolamento e dal considerando 11 della decisione di esecuzione 2015/87.

Ne consegue che la fattura non può essere prodotta successivamente nel quadro di un procedimento di revisione o di rimborso fondato sull’articolo 236 del codice doganale. La Corte ha inoltre rilevato che il regolamento 2015/82 deroga espressamente alle regole doganali generali, comprese quelle sugli articoli 78 e 236, rendendo incompatibile una sanatoria postuma dell’errore documentale.

Dispositivo

La Corte ha dichiarato che:

  • le importazioni non possono beneficiare dell’esenzione se la fattura richiama la decisione 2008/899 invece della decisione di esecuzione 2015/87;
  • una fattura corretta non può essere presentata successivamente nel procedimento di rimborso dei dazi antidumping ex articolo 236 del codice doganale.

Portata pratica della decisione

La pronuncia è rilevante per gli operatori doganali e per i consulenti che assistono importatori in regimi antidumping con impegni di prezzo. La Corte conferma che, quando il regolamento speciale impone requisiti formali puntuali per ottenere l’esenzione, il mancato rispetto anche di un riferimento essenziale nella fattura preclude il beneficio, senza possibilità di regolarizzazione successiva tramite revisione o rimborso.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingunione doganaleimportazionirimborso dazi doganalipolitica commerciale comune

Testo integrale

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