Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-2/20

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 15 October 2020. — Laboratorios Ern, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – International registration designating the European Union – Figurative mark BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE – Earlier national word mark BIOPLAK – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-2/20

Giurisprudenza europea62020TJ0002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Laboratorios Ern contro la decisione dell’EUIPO che aveva rigettato l’opposizione alla registrazione del marchio BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE. La causa ruota attorno all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e alla valutazione globale del rischio di confusione con il marchio anteriore BIOPLAK. Il Tribunale esclude il rischio di confusione perché i prodotti e servizi comparati sono in larga parte dissimili e i segni sono solo debolmente simili sotto i profili visivo, fonetico e concettuale.

Marchio UE: opposizione contro la registrazione del segno figurativo BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE per assenza di rischio di confusione con il marchio anteriore BIOPLAK.

La questione giuridica

Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussista un rischio di confusione tra il marchio figurativo richiesto BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE e il marchio denominativo anteriore BIOPLAK, in particolare alla luce della somiglianza tra i segni e della somiglianza, o dissimilarità, dei prodotti e servizi interessati.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che non sussiste rischio di confusione tra i segni BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE e BIOPLAK: i prodotti della classe 1 e i servizi della classe 42 richiesti sono dissimili dai preparati farmaceutici anteriori, mentre per i prodotti della classe 5 esiste al più una somiglianza limitata; inoltre i segni presentano solo una somiglianza visiva, fonetica e concettuale di basso grado, attenuata dal carattere poco distintivo del prefisso comune "bio" e dalle rilevanti differenze complessive. In applicazione di una valutazione globale, il pubblico pertinente, dotato di un livello di attenzione relativamente elevato, non sarà indotto a ritenere che i prodotti o servizi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 41 del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio UE BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE / BIOPLAK: assenza di rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione relativo a una registrazione internazionale designante l’Unione europea. Il Tribunale valuta se il segno figurativo richiesto BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE debba essere respinto per conflitto con il marchio anteriore spagnolo BIOPLAK.

Fatti e iter procedurale

Bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG aveva ottenuto una registrazione internazionale designante l’Unione europea per un segno figurativo contenente la denominazione BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, per prodotti delle classi 1, 5 e 42. Laboratorios Ern, SA aveva proposto opposizione sulla base del marchio anteriore denominativo spagnolo BIOPLAK, registrato per "pharmaceutical preparations" in classe 5. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poi sostituito dal regolamento 2017/1001. La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione; la commissione di ricorso aveva confermato il rigetto; Laboratorios Ern aveva quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale.

Normativa rilevante

La controversia è risolta alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che esige, per la tutela del marchio anteriore, l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi, con conseguente rischio di confusione per il pubblico nel territorio di protezione del marchio anteriore. Sono richiamati anche:

  • il regolamento (CE) n. 207/2009, applicabile ratione temporis in origine;
  • gli articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001, relativi al ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso;
  • l’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, per la decisione senza fase orale;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in tema di spese.

Pubblico pertinente e grado di attenzione

Poiché il marchio anteriore è un marchio spagnolo, il pubblico pertinente è quello spagnolo. Il Tribunale condivide l’impostazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti e servizi interessati si rivolgono sia al grande pubblico sia a professionisti; per i prodotti con impatto sulla salute il livello di attenzione è relativamente elevato.

Confronto dei prodotti e servizi

Il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i "pharmaceutical preparations" della classe 5, coperti dal marchio anteriore, sono:

  • simili ai "capsules (filled) for medical purposes" della classe 5 richiesti;
  • simili solo in misura ridotta ai "sanitary products" della classe 5 richiesti;
  • dissimili dai prodotti della classe 1 richiesti;
  • dissimili dai servizi della classe 42 richiesti.

Per i prodotti della classe 1, il Tribunale osserva che si tratta essenzialmente di materie prime o semilavorati, destinati a molteplici usi industriali, mentre i prodotti farmaceutici anteriori sono prodotti finiti, destinati direttamente al consumatore finale o al professionista. Anche se alcuni prodotti della classe 1 possono entrare nella composizione di preparati farmaceutici, tale circostanza non basta a fondare la somiglianza: natura, finalità, pubblico di riferimento e canali distributivi restano differenti.

Per i servizi della classe 42, il Tribunale ritiene che servizi di ricerca, sviluppo, analisi e consulenza scientifica in tema di plastiche biodegradabili abbiano natura e finalità diverse dai preparati farmaceutici. Non vi è complementarità né concorrenza, e anche il pubblico e i canali di commercializzazione/provvigionamento sono differenti.

Confronto dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma una somiglianza di basso grado. Il marchio anteriore è un marchio denominativo composto da BIOPLAK; il segno richiesto è un segno figurativo complesso, con il termine dominante BIOPLAST, l’espressione secondaria BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE e alcuni elementi grafici, tra cui una foglia sopra la lettera "i". Il comune prefisso "bio" ha scarso valore distintivo nel settore considerato, per cui la somiglianza derivante dalla comune sequenza iniziale è attenuata. Le differenze tra le desinenze "-plak" e "-plast" e la presenza degli ulteriori elementi verbali e figurativi impediscono di ritenere alta la somiglianza.

Sul piano fonetico, il Tribunale ribadisce che la pronuncia del segno complesso deve considerare tutti i suoi elementi verbali. La presenza dell’espressione BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE non può essere ignorata, benché secondaria. Anche qui il prefisso comune "bio" ha un peso limitato e la differenza tra "bioplak" e "bioplast" resta significativa; ne deriva una somiglianza fonetica di basso grado.

Sul piano concettuale, il segno richiesto evoca chiaramente le plastiche biodegradabili, mentre il marchio BIOPLAK è percepito come termine fantasioso privo di significato compiuto. L’unico elemento concettuale comune è l’allusione alla natura biologica/biologica, riconducibile al prefisso "bio", che è poco distintivo. La somiglianza concettuale è quindi molto debole.

Valutazione globale del rischio di confusione

Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale ricorda che una bassa somiglianza dei prodotti può essere compensata da un’elevata somiglianza dei segni, e viceversa; tuttavia, nel caso concreto i prodotti della classe 1 e i servizi della classe 42 sono dissimili, quindi nessun rischio di confusione può sussistere per tali categorie. Per i prodotti della classe 5 che risultano simili o solo lievemente simili, il Tribunale considera:

  • la somiglianza globale dei segni solo di basso grado;
  • l’attenzione relativamente elevata del pubblico pertinente;
  • il carattere poco distintivo del prefisso comune "bio";
  • la maggiore capacità differenziante delle parti finali e degli elementi aggiuntivi del segno richiesto. Anche l’argomento secondo cui il segno richiesto sarebbe percepito come una variante o sub-brand del marchio anteriore viene respinto, poiché non è stata provata l’esistenza di una famiglia o serie di marchi tale da giustificare tale percezione.

Decisione

Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 e respinge integralmente il ricorso. Laboratorios Ern, in quanto parte soccombente, è condannata alle spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell'unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneclassificazione di prodotti e servizitutela del marchio anteriore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.