Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1778/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'Ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 3156/2025 pubblicata il 23.04.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 20732/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.

Giustizia amministrativa202506578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosceva il beneficio della carta elettronica del docente per tre annualità, per complessivi 1.500 euro, oltre alle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Napoli, sezione lavoro, divenuta irrevocabile e attestata come passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto del docente, in relazione a contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015, per tre annualità, e aveva condannato il Ministero all'erogazione del beneficio e al pagamento delle spese processuali. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'amministrazione nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'accertamento dell'inadempimento, l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile senza fornire prova dell'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e fondata l'azione di ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo era decorso inutilmente e non risultava provato alcun adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, disponendo il deposito della prova dell'adempimento mediante documentazione conforme alle regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori 60 giorni in caso di persistente inerzia. Il commissario dovrà porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa giustificare l'inottemperanza. È stata inoltre accolta la domanda di astreinte: la penalità è determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notifica o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si è insediato il commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La relativa liquidazione è rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Il testo richiama il comma 4, lett. e), e il criterio della non manifesta iniquità.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per assicurare l'effettività dell'esecuzione, determinandola secondo criteri non manifestamente iniqui e fissando un limite massimo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    È decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

    Il decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso esaminato, un presupposto ulteriore per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

    La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato al docente per le annualità individuate nella sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1 c.p.a.

    Funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela.

    L'astreinte è utilizzata quale strumento volto a rendere effettiva la tutela giurisdizionale e a stimolare l'amministrazione all'adempimento.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.

    La disposizione è richiamata per individuare il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l'amministrazione non si conformi agli obblighi da essa derivanti.
  • La mancata prova dell'adempimento di un giudicato, unitamente al decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione integrale entro un termine e a nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione di un giudicato pecuniario nei confronti di una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e cessare con l'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo è intervenuto il commissario ad acta.
  • Per evitare che l'astreinte si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato, la penalità deve essere contenuta entro un limite massimo determinato dal giudice; nel caso esaminato tale limite è stato fissato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.