Sentenza n. 688/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del decreto prefettizio di revoca della patente di guida prot. -OMISSIS- 23/12/2022 Area III;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della patente e di ogni altro titolo abilitativo alla guida per circolazione durante il periodo di sospensione della patente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto ha disposto la revoca della patente ai sensi dell’art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992, dopo che era stata accertata la sua circolazione, il 29 novembre 2022, nonostante una precedente sospensione della patente. Con unico motivo ha dedotto la nullità dell’atto per mancanza degli elementi essenziali e l’eccesso di potere, sostenendo che il precedente provvedimento di sospensione non gli fosse stato correttamente notificato e che egli non ne avesse avuto conoscenza prima del controllo dei Carabinieri. La Prefettura ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, e ha comunque contestato nel merito la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare il motivo relativo alla mancata notificazione e alla dedotta nullità o illegittimità della revoca. Ha ritenuto che la revoca prevista dall’art. 218, comma 6, del codice della strada costituisca una sanzione amministrativa accessoria, dovuta e vincolata una volta accertata la circolazione durante il periodo di sospensione. In materia di sanzioni amministrative del codice della strada, l’opposizione davanti al giudice ordinario costituisce rimedio generale anche contro le sanzioni accessorie, compresa la revoca della patente, ai sensi degli artt. 204-bis e 205 del codice della strada. La posizione del destinatario è qualificata come diritto soggettivo, poiché il Prefetto non dispone di margini di discrezionalità nell’adozione della revoca. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; la verifica di eventuali preclusioni o decadenze spetta al giudice della causa riproposta, che può valutare anche la rimessione in termini per errore scusabile. Il TAR ha precisato che la pendenza del processo amministrativo decorreva dalla notificazione del ricorso, avvenuta il 28 marzo 2023. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992
chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente [...] è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi.
La revoca della patente è una sanzione amministrativa accessoria applicabile quando sia accertata la circolazione durante il periodo di sospensione; il provvedimento prefettizio è dovuto e vincolato.
art. 219, comma 1, d.lgs. 285/1992
quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso [...] dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria
Attribuisce al Prefetto la competenza ad adottare la revoca quando essa costituisce sanzione amministrativa accessoria.
art. 204-bis d.lgs. 285/1992
alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203 [...] possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria
Prevede l’opposizione davanti al giudice ordinario contro le sanzioni amministrative del codice della strada, quale rimedio alternativo al ricorso amministrativo.
art. 205 d.lgs. 285/1992
contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria
Conferma la competenza del giudice ordinario per l’opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie e concorre a fondare, quale principio generale, la cognizione del giudice ordinario sulle sanzioni accessorie.
art. 11, comma 2, c.p.a.
le preclusioni e le decadenze intervenute
In caso di declinatoria della giurisdizione, consente la riproposizione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, salve le preclusioni e decadenze; la relativa verifica spetta al giudice della causa riproposta.
art. 11, comma 5, c.p.a.
concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti
Attribuisce al giudice della causa riproposta il potere di valutare l’eventuale rimessione in termini per errore scusabile.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Le controversie relative alla revoca della patente disposta ai sensi dell’art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché la revoca costituisce una sanzione amministrativa accessoria e la posizione del destinatario ha natura di diritto soggettivo.
- L’opposizione davanti al giudice ordinario, prevista dal codice della strada per le sanzioni amministrative, è un rimedio generale esteso anche alle sanzioni accessorie, compresa la revoca della patente, salvo un’espressa previsione contraria.
- Quando sia accertata la circolazione durante il periodo di sospensione della patente, la revoca prevista dall’art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992 è un provvedimento vincolato: il Prefetto non dispone di margini di discrezionalità nell’applicazione della sanzione accessoria.
- In caso di declinatoria della giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.; la verifica delle eventuali preclusioni e decadenze, nonché della rimessione in termini per errore scusabile, spetta al giudice della causa riproposta.
- Ai fini della riproposizione del processo dopo una pronuncia declinatoria della giurisdizione, la pendenza del giudizio amministrativo decorre dalla notificazione del ricorso, quale primo elemento della fattispecie complessa di litispendenza, completata dal successivo deposito.
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