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Sentenza

Sentenza n. 606/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona - Sez. Lavoro n. 413/2024 del 23/08/2024;

Giustizia amministrativa202600196

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, regolarmente notificata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e disposta l’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici considerati, oltre alla metà delle spese di lite. Ha chiesto, in particolare, il pagamento delle somme liquidate nella sentenza. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. La ricorrente ha inoltre rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 prima della proposizione dell’azione. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla ricorrente nel giudizio presupposto, la cui attribuzione doveva essere eseguita dall’Amministrazione secondo quanto stabilito dal giudicato.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabili nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile richiamate, tra cui quella sulla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • L’Amministrazione che non esegua una sentenza passata in giudicato è tenuta a darvi integrale esecuzione, salvo comprovare l’avvenuto pagamento totale o parziale delle somme dovute; la costituzione meramente formale e l’assenza di contestazioni non impediscono l’accertamento dell’inottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l’inadempimento dell’Amministrazione sussisteva al momento della proposizione del ricorso, anche se l’Amministrazione si costituisce formalmente senza contestare la pretesa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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