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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45319/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma d'appello lamentando, in sintesi: carenza o manifesta illogicità della motivazione (es. sul capo A: si contesta che Bizzantini non avrebbe potuto effettuare il sopralluogo perché in Calabria); mancata indicazione e descrizione delle intercettazioni dalla quali si sarebbe desunto il contributo concreto alla rapina (capi G, K, M); omessa risposta sui profili di responsabilità per le lesioni (capo H) e per i reati in materia di armi; censura generale di difetto di motivazione rispetto all'affermazione di concorso e alla qualificazione dei ruoli ("palo", sopralluogo, spartizione del bottino).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi aspecifici, rilevando che i motivi sono mera reiterazione delle censure già respinte in appello e non svolgono la funzione di critica argomentata richiesta in sede di legittimità. Il Collegio ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione esaustiva e coerente, valorizzando intercettazioni ambientali e telefoniche, monitoraggio GPS, dichiarazioni e perquisizioni per ritenere provati il concorso alle rapine (ruolo di controllo/"palo", sopralluogo, partecipazione alla spartizione del bottino) e la detenzione/ricettazione di armi. È stata confermata la correttezza della valutazione di merito; i ricorsi pertanto sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la declaratoria d'inammissibilità: comporta condanna alle spese processuali e pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende in relazione ai profili di colpa del ricorso.

  • art. 114 c.p.

    La Corte d'appello ha escluso la qualificazione del contributo dei due imputati secondo la formula di cui all'art. 114 c.p. (ovvero come mera partecipazione che esclude altre aggravanti), ritenendo invece sussistere profili più gravi di concorso.

  • art. 112 c.p.

    La Corte ha ritenuto ricorrente la circostanza aggravante richiamata in sentenza (menzionata in relazione alla qualificazione del concorso), come indicato nella motivazione del giudice di merito.

  • art. 605 c.p.

    Risultato escluso dalla Corte d'appello in relazione a uno specifico capo (la Corte ha escluso l'integrazione del delitto previsto da tale norma in un capo contestato).

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012 (Rv. 253915)

    Richiamata per il principio secondo cui, nelle rapine a mano armata, tutti i compartecipi (autori materiali e basisti) possono rispondere anche del porto illegale di armi, poiché l'ideazione dell'impresa comprende il momento rappresentativo dell'impiego delle armi.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e articolate che mettano in luce vizi di motivazione logicamente rilevanti; la mera ripetizione delle doglianze d'appello è spesso inammissibile.
  • La Corte di legittimità non sostituisce il suo giudizio a quello del giudice di merito: può sindacare solo la struttura logica e la completezza della motivazione, non la rivalutazione delle prove.
  • Intercettazioni, monitoraggi e dichiarazioni testimoniali adeguatamente riportate in sentenza possono essere ritenute sufficienti a provare il concorso quando dimostrano sopralluogo, spartizione del bottino o organizzazione della fuga (ruolo di "palo").
  • La partecipazione alla spartizione del provento del reato costituisce indicio forte di coinvolgimento attivo nella consumazione della rapina e può giustificare la responsabilità per concorso.
  • Il fatto che un imputato si trovasse temporaneamente fuori sede non esclude automaticamente la sua partecipazione se sono dimostrati rientri, contatti o altre tracce probatorie che consentono di ricostruire la sua presenza/attività.
  • Nei fatti di rapina a mano armata la responsabilità per reati in materia di armi può estendersi a tutti i compartecipi quando l'impresa prevedeva l'uso delle armi; la prova del possesso può essere desunta anche da elementi indiretti e intercettazioni.
  • L'omessa o insufficiente contestazione puntuale, in grado tecnico, delle singole argomentazioni di merito nella memoria di cassazione rende probabile l'inammissibilità del ricorso e l'eventuale condanna alle spese e alla sanzione ex art. 616 c.p.p.

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