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Sentenza

Sentenza n. 8/2026 - Catania, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 2226/2025 emessa dal Tribunale di Catania.

Giustizia amministrativa202501934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 2226/2025 del Tribunale di Catania, confermativa di un decreto ingiuntivo per il pagamento di € 44.995,66

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa creditrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ha agito in ottemperanza deducendo il mancato pagamento, da parte del Comune, della somma dovuta in esecuzione della sentenza civile n. 2226/2025, passata in giudicato il 19 luglio 2025. Il titolo aveva confermato il decreto ingiuntivo n. 3995/2020, relativo al pagamento dei lavori di costruzione di una scuola elementare affidati all'ATI SAE S.r.l./Edilgecos S.r.l. La Presidenza della Regione Siciliana ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere parte del rapporto obbligatorio e di non essere destinataria del titolo esecutivo. La ricorrente ha replicato che la Regione doveva essere evocata quale parte formale del precedente giudizio, per assicurare la completezza del contraddittorio. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione: la decisione in forma esecutiva era stata notificata il 29 aprile 2025 e il ricorso era stato notificato il 22 settembre 2025, senza che nel frattempo fosse intervenuto il pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto corretta la citazione della Presidenza della Regione Siciliana, poiché l'art. 114, comma 1, c.p.a. richiede che il ricorso sia proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio che ha dato luogo al giudicato; la Regione, pur non essendo obbligata al pagamento, era stata parte formale del precedente giudizio. Nel merito dell'obbligo sostanziale, il Comune di Camporotondo Etneo è stato individuato quale unico soggetto tenuto al pagamento, essendo destinatario del decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza civile. Il TAR ha ordinato al Comune di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore, includendo le spese successive documentate. Per l'ulteriore inerzia ha nominato il Segretario Generale del Comune commissario ad acta, con un ulteriore termine di novanta giorni e obbligo di comunicare l'insediamento alla Segreteria del TAR. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000, oltre accessori se dovuti, nonché al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    il ricorso per ottemperanza debba essere proposto nei confronti di tutte le parti del giudizio che hanno determinato la pronuncia del giudicato

    Nel giudizio di ottemperanza devono essere evocate tutte le parti formali del giudizio presupposto, anche quando non siano destinatarie dell'obbligo sostanziale risultante dal titolo.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione può essere proposta, nel caso esaminato, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della decisione in forma esecutiva.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Richiamato quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Richiamato quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il ricorso deve essere notificato a tutte le parti formali del giudizio che ha originato il giudicato, anche se soltanto una di esse è destinataria dell'obbligo sostanziale di adempimento; tale evocazione è necessaria per la completezza del contraddittorio.
  • Quando il titolo giudiziale individua un ente locale quale unico soggetto obbligato al pagamento, l'ottemperanza deve essere ordinata nei confronti di tale ente, senza estendere l'obbligo a un'amministrazione che sia stata parte formale del giudizio presupposto ma non sia destinataria della condanna.
  • L'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della decisione in forma esecutiva, in assenza di adempimento spontaneo.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuato anche nel Segretario Generale dell'amministrazione inadempiente, per provvedere in via sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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