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Ordinanza

Ordinanza n. 1292/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di diniego di visto d'ingresso per motivi di “Studio”, Prot. N. 247, emesso in data 29/09/2025 dall'Ambasciata d'Italia a Manama. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: - del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di studio POS. N. 20250002882 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Manama e notificato a mani del ricorrente in data 14/01/2026, nonché ogni atto presupposto, connesso o consequenziale;

Giustizia amministrativa202514735

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto d'ingresso per motivi di studio, seguito da un provvedimento confermativo impugnato con motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il diniego di visto d'ingresso per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Manama e, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento confermativo del diniego. Il TAR ha rilevato, in primo luogo, che non è stato comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre ravvisato dubbi sull'ammissibilità del ricorso per possibile nullità della procura, non risultando la dichiarazione di autenticazione della firma apposta alla presenza del notaio. Infine, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, ha ritenuto carente il fumus boni iuris, considerando adeguate le motivazioni del provvedimento confermativo e rilevando che i redditi dichiarati dal ricorrente e dai familiari non risultano conformi alla soglia prevista per la tipologia di visto richiesta e non dimostrano la disponibilità attuale di sufficienti mezzi economici di sussistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Il periculum in mora è stato escluso perché il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Sono stati inoltre evidenziati dubbi sulla validità della procura e, comunque, un fumus boni iuris insufficiente: il diniego confermativo appare adeguatamente motivato quanto alla mancanza dei requisiti economici, poiché i redditi dichiarati dal ricorrente e dai familiari non raggiungono la soglia di riferimento applicabile ai visti in questione e non provano la disponibilità corrente di adeguati mezzi di sussistenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la misura è stata negata per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile e per l'insufficienza del fumus boni iuris.

  • artt. 3 e 6 direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno

    Richiamano i requisiti economici e la soglia di riferimento per la tipologia di visto considerata.

  • Tabella A della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno

    Individua la soglia economica di riferimento per i visti in questione, non raggiunta dai redditi dichiarati.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    Concorre, unitamente alle altre disposizioni richiamate, a rendere applicabili i requisiti economici previsti dalla direttiva ministeriale.

  • art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999

    Richiamato quale base normativa dell'applicazione dei requisiti economici alla fattispecie.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    Concorre a fondare il requisito della disponibilità di adeguati mezzi economici per l'ingresso dello straniero.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un diniego di visto d'ingresso richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera lesione dell'interesse all'ingresso per motivi di studio non è sufficiente senza una specifica dimostrazione dell'irreparabilità del danno.
  • Il requisito del fumus boni iuris è carente quando il diniego di visto risulta motivato dalla mancata dimostrazione dei mezzi economici richiesti e gli elementi documentali prodotti non raggiungono la soglia normativa applicabile né comprovano la disponibilità corrente delle risorse necessarie.
  • La possibile nullità della procura, derivante dalla mancanza della dichiarazione di autenticazione della firma apposta alla presenza del notaio, può costituire un autonomo elemento ostativo alla concessione della tutela cautelare, ferma la valutazione sommaria propria della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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