Corte di giustizia, Ordinanza C-469/22
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 10 gennaio 2023. — Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA contro Fundação do Desporto e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2014/24/UE – Svolgimento della procedura – Scelta dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti – Articolo 63 – Operatore economico che fa affidamento sulle capacità di un altro soggetto per soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice – Obbligo per detto operatore economico di trasmettere i documenti attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione di un subappaltatore, dopo l’attribuzione dell’appalto – Incompatibilità. — Causa C-469/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata, ha risposto a un rinvio del Supremo Tribunal Administrativo portoghese in materia di appalti pubblici. Ha stabilito che, quando un operatore economico si avvale delle capacità di un terzo, la direttiva 2014/24 richiede che l’amministrazione possa verificare prima dell’aggiudicazione i requisiti e l’assenza di cause di esclusione anche del soggetto ausiliario. È quindi incompatibile una disciplina nazionale che rinvii alla fase successiva all’aggiudicazione la produzione dei documenti e della dichiarazione di impegno del terzo.
Appalti pubblici: incompatibilità con la direttiva 2014/24 di una normativa nazionale che rinvia a dopo l’aggiudicazione la prova dei requisiti del soggetto ausiliario e la sua dichiarazione di impegno quando l’offerente fa affidamento sulle sue capacità.
La questione giuridica
Se l’articolo 63 della direttiva 2014/24, letto con l’articolo 59 e il considerando 84, osti a una disciplina nazionale secondo cui, nelle procedure di appalto pubblico in cui l’operatore economico faccia affidamento sulle capacità di un terzo per eseguire il servizio, i documenti attestanti i requisiti di qualificazione di tale terzo e la sua dichiarazione di impegno possono essere richiesti solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto.
Principio di diritto
L’articolo 63 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 59 e con il considerando 84, osta a una normativa nazionale che consenta di esigere solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto i documenti attestanti i requisiti del soggetto sulle cui capacità l’offerente fa affidamento e la dichiarazione di impegno di tale soggetto. La verifica della sussistenza dei criteri di selezione e dell’assenza di motivi di esclusione relativi anche ai soggetti ausiliari deve poter essere effettuata dall’amministrazione aggiudicatrice prima dell’aggiudicazione.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 59 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 60 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 63 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 57 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 58 direttiva 2014/24/UE
- Considerando 84 direttiva 2014/24/UE
- Articolo 99 regolamento di procedura della Corte
- Articolo 105 regolamento di procedura della Corte
Appalti pubblici: documentazione del soggetto ausiliario e momento della verifica
L’ordinanza riguarda un rinvio pregiudiziale del Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) in una controversia tra Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA e la Fundação do Desporto, relativa all’esclusione della prima da una procedura di appalto pubblico di servizi e all’aggiudicazione alla Link Consulting – Tecnologias de Informação SA. La Corte ha deciso con ordinanza motivata ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento nazionale Ambisig contestava di essere stata esclusa dalla gara per la ragione che l’amministrazione aveva ritenuto applicabile la disciplina sul raggruppamento di operatori e, conseguentemente, aveva richiesto documenti e dichiarazioni relativi a un terzo sulle cui capacità la società intendeva fare affidamento. L’offerente sosteneva invece di aver fatto ricorso non a un raggruppamento, ma all’avvalimento/subappalto di parte dei servizi, e che i documenti del terzo non dovevano essere prodotti in fase di offerta.
I giudici di primo e secondo grado avevano ritenuto legittima l’esclusione, valorizzando la clausola del capitolato che subordinava il subappalto a previa autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice e richiamando, per analogia, l’articolo 168, paragrafo 4, del codice degli appalti pubblici portoghese.
Questione pregiudiziale
Il Supremo Tribunal Administrativo ha chiesto se fosse conforme al diritto dell’Unione una normativa nazionale secondo cui, nei casi in cui l’operatore economico faccia affidamento sulle capacità di altri soggetti per eseguire l’appalto, i documenti attestanti i requisiti del subappaltatore e la sua dichiarazione di impegno siano richiesti solo dopo l’aggiudicazione.
Normativa unionale rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 59 della direttiva 2014/24, sul DGUE;
- l’articolo 60 della direttiva 2014/24, sui mezzi di prova;
- l’articolo 63 della direttiva 2014/24, sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti;
- il considerando 84 della direttiva 2014/24, che chiarisce la funzione semplificatrice del DGUE ma anche l’obbligo per l’offerente aggiudicatario di produrre le prove pertinenti;
- l’articolo 57 della direttiva 2014/24, sui motivi di esclusione;
- l’articolo 58 della direttiva 2014/24, sui criteri di selezione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che l’articolo 63, paragrafo 1, riconosce all’operatore economico il diritto di fare affidamento, per uno specifico appalto, sulle capacità economiche, finanziarie, tecniche o professionali di altri soggetti, indipendentemente dal rapporto giuridico con essi. Se l’operatore intende avvalersene, deve dimostrare di disporre dei mezzi necessari e può farlo anche tramite l’impegno dei terzi interessati.
La direttiva prevede inoltre che l’amministrazione aggiudicatrice verifichi, conformemente agli articoli 59, 60 e 61, se i soggetti sui cui capacità si fa affidamento soddisfino i criteri pertinenti e se nei loro confronti sussistano motivi di esclusione. Tale verifica deve poter essere compiuta prima dell’aggiudicazione, perché solo così l’amministrazione può evitare di invitare o ammettere operatori che poi non siano in grado di produrre la documentazione necessaria o risultino non qualificati.
Il considerando 84 rafforza questa lettura, evidenziando che la semplificazione documentale tramite DGUE non elimina la necessità di un controllo effettivo sui soggetti ausiliari e che le amministrazioni possono richiedere i documenti complementari anche nella fase di selezione dei candidati, se necessario per il buon andamento della procedura.
Decisione
La Corte conclude che l’articolo 63 della direttiva 2014/24, letto con l’articolo 59 e con il considerando 84, osta a una normativa nazionale che consenta di richiedere solo dopo l’aggiudicazione dell’appalto i documenti attestanti i requisiti di qualificazione del soggetto ausiliario e la sua dichiarazione di impegno. La verifica dei requisiti del terzo deve essere possibile già prima dell’aggiudicazione.
Implicazioni operative
Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che l’avvalimento richiede una documentazione idonea a dimostrare subito la disponibilità delle risorse promesse e la qualificazione del soggetto ausiliario. Per le amministrazioni aggiudicatrici, la decisione impone di strutturare la gara in modo da consentire il controllo preventivo su tutti i soggetti rilevanti ai fini della selezione, senza rinviare la verifica alla fase successiva all’aggiudicazione.
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