Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-396/21

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 gennaio 2023. — KT e NS contro FTI Touristik GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 14, paragrafo 1 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Esecuzione di un contratto di pacchetto turistico – Responsabilità dell’organizzatore interessato – Misure dirette a contrastare la diffusione su scala mondiale di una malattia infettiva – Pandemia di COVID-19 – Restrizioni adottate nel luogo di destinazione e nel luogo di residenza del viaggiatore interessato nonché in altri Paesi – Difetto di conformità dei servizi forniti nell’ambito del pacchetto interessato – Adeguata riduzione del prezzo di tale pacchetto. — Causa C-396/21

Giurisprudenza europea62021CJ0396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che, nei pacchetti turistici, la riduzione del prezzo ex articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 spetta anche quando la mancata o inesatta esecuzione dei servizi dipenda da restrizioni anti-COVID nel luogo di destinazione. Il fatto che restrizioni simili siano state adottate anche nel luogo di residenza del viaggiatore o in altri Paesi non esclude il diritto alla riduzione. La Corte ha inoltre precisato che la riduzione deve essere commisurata al valore dei servizi effettivamente non conformi e al periodo di durata del difetto.

Pacchetto turistico: diritto alla riduzione del prezzo ex articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 quando il difetto di conformità deriva da restrizioni COVID-19 nel luogo di destinazione, anche se imposte pure altrove per la natura pandemica della malattia

La questione giuridica

Se l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del pacchetto turistico quando il difetto di conformità dei servizi inclusi nel pacchetto deriva da restrizioni imposte nel luogo di destinazione per contrastare una malattia infettiva, anche se tali restrizioni sono state adottate pure nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri Stati a causa del carattere pandemico della malattia.

Principio di diritto

L’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 riconosce al viaggiatore il diritto a un’adeguata riduzione del prezzo ogni volta che i servizi turistici inclusi nel pacchetto presentino un difetto di conformità, indipendentemente dalla causa del difetto e anche se esso derivi da restrizioni imposte per una malattia infettiva nel luogo di destinazione, pur quando misure analoghe siano state adottate nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri Paesi a causa del carattere pandemico della malattia. L’unica eccezione è il caso in cui il difetto di conformità sia imputabile al viaggiatore; la riduzione va calcolata in modo obiettivo sui servizi non conformi e sul loro valore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 1 direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 3, punti 12 e 13, direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 13 direttiva (UE) 2015/2302
  • Articolo 14 direttiva (UE) 2015/2302
  • Considerando 31 direttiva (UE) 2015/2302
  • Considerando 34 direttiva (UE) 2015/2302

Pacchetto turistico e riduzione del prezzo per restrizioni COVID-19

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht München I nell’ambito di una controversia tra due viaggiatori e un organizzatore di viaggi, relativa alla riduzione del prezzo di un pacchetto turistico a seguito delle restrizioni adottate in Spagna per contrastare la pandemia di COVID-19. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici e i servizi turistici collegati.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti nel procedimento principale avevano acquistato un pacchetto comprendente volo andata e ritorno tra Germania e Gran Canaria e soggiorno sull’isola nel periodo 13-27 marzo 2020. Dopo l’arrivo, le autorità spagnole adottarono misure restrittive per contenere la diffusione del COVID-19: chiusura delle spiagge, coprifuoco, limitazioni nell’albergo, divieto di accesso alle piscine e alle sdraio, annullamento del programma di animazione. I viaggiatori rientrarono anticipatamente in Germania e chiesero una riduzione del prezzo del 70% del pacchetto, che l’organizzatore rifiutò.

Il Tribunale di primo grado respinse la domanda ritenendo che le misure sanitarie non integrassero un difetto di conformità del pacchetto, ma costituissero tutela della salute dei viaggiatori. In appello, il giudice del rinvio dubitò che le restrizioni potessero generare un difetto di conformità, soprattutto perché misure simili erano state adottate anche in Germania e in altri Stati europei, sicché tali restrizioni potevano apparire come circostanze "normali" della pandemia o rientranti nel cosiddetto "rischio generico della vita".

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 1 della direttiva 2015/2302, che mira a un elevato livello di protezione dei consumatori;
  • l’articolo 3, punti 12 e 13, che definiscono rispettivamente le "circostanze inevitabili e straordinarie" e il "difetto di conformità";
  • l’articolo 13, che attribuisce all’organizzatore la responsabilità dell’esecuzione del pacchetto;
  • l’articolo 14, in particolare il paragrafo 1 sulla riduzione del prezzo e i paragrafi 2 e 3 sul risarcimento dei danni;
  • i considerando 31 e 34, rilevanti per il sistema dei rimedi riconosciuti al viaggiatore.

La normativa tedesca citata dal giudice del rinvio, in particolare gli articoli 651i e 651m BGB, serve solo da contesto interno della controversia.

Ragionamento della Corte

La Corte svolge l’interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo i criteri letterale, sistematico, teleologico e storico.

Sotto il profilo letterale, osserva che il diritto alla riduzione del prezzo sorge ogni volta che vi sia un difetto di conformità, definito come inadempimento o inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto. La norma prevede un’unica eccezione: quando il difetto è imputabile al viaggiatore. Ne consegue che non rileva se il difetto dipenda dall’organizzatore, da terzi o da circostanze inevitabili e straordinarie.

Sul piano sistematico, la Corte rileva che l’articolo 14 fa parte del regime armonizzato di responsabilità contrattuale dell’organizzatore e che le eccezioni previste per il risarcimento dei danni non si estendono alla riduzione del prezzo. La direttiva costruisce così un regime di responsabilità oggettiva dell’organizzatore, con esoneri limitati.

Quanto alla finalità della direttiva, il diritto alla riduzione del prezzo in caso di qualsiasi difetto di conformità, salvo imputabilità al viaggiatore, è coerente con l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori.

La Corte richiama anche la genesi della direttiva: nel corso del procedimento legislativo, il legislatore ha distinto le eccezioni alla riduzione del prezzo da quelle al risarcimento, confermando che il primo rimedio ha una portata più ampia.

Applicazione al caso concreto

La Corte afferma che le restrizioni sanitarie adottate nel luogo di destinazione, anche se simili a quelle in vigore nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri Paesi a causa della pandemia, non escludono il diritto alla riduzione del prezzo. La questione se tali misure siano "normali" nella situazione pandemica o rientrino nel "rischio generico della vita" è irrilevante ai fini dell’articolo 14, paragrafo 1.

Resta tuttavia compito del giudice nazionale verificare:

  • se i servizi effettivamente offerti corrispondessero a quelli promessi nel pacchetto;
  • quali specifici servizi siano stati non conformi, tenendo conto anche degli obblighi collegati allo scopo del contratto;
  • quale sia la riduzione adeguata, da calcolare in modo obiettivo in rapporto al valore dei servizi non conformi e alla durata del difetto.

La Corte richiama inoltre l’obbligo del viaggiatore di informare senza indebito ritardo l’organizzatore dei difetti di conformità; nel caso di specie, tale omissione non poteva incidere sulla quantificazione della riduzione, perché la segnalazione non avrebbe potuto ridurre la durata del difetto.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 deve essere interpretato nel senso che il viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del pacchetto turistico quando il difetto di conformità dei servizi inclusi nel pacchetto deriva da restrizioni imposte nel luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva, anche se tali restrizioni siano state adottate pure nel luogo di residenza del viaggiatore e in altri Paesi per il carattere pandemico della malattia.

La riduzione deve essere adeguata e commisurata ai servizi inclusi nel pacchetto rispetto ai quali il difetto di conformità sia stato accertato, corrispondendo al loro valore.

Come è indicizzato

Materiepacchetti turisticiresponsabilità dell’organizzatoreriduzione del prezzopandemia covid-19tutela dei consumatori

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.