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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-583/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 gennaio 2023. — Procedimento penale a carico di MV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di equiparazione delle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscere a tali condanne effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali – Norme nazionali relative al cumulo delle pene a posteriori – Pluralità di reati – Determinazione di una pena cumulativa – Limite massimo di quindici anni per le pene detentive temporanee – Articolo 3, paragrafo 5 – Eccezione – Reato commesso prima della pronuncia o dell’esecuzione delle condanne nell’altro Stato membro. — Causa C-583/22 PPU

Giurisprudenza europea62022CJ0583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Nel rinvio pregiudiziale del Bundesgerichtshof, la Corte interpreta la decisione quadro 2008/675/GAI in relazione al cumulo delle pene tra una condanna tedesca e precedenti condanne francesi dell’imputato. La Corte esclude che, in una situazione in cui l’equiparazione delle condanne straniere alle nazionali impedirebbe di irrogare una pena eseguibile, l’articolo 3, paragrafo 1, obblighi comunque lo Stato membro ad applicare il proprio sistema di cumulo. Precisa inoltre che la presa in considerazione "in altro modo" delle condanne straniere non impone al giudice nazionale di quantificare e motivare in modo specifico lo svantaggio derivante dalla mancata applicazione del cumulo a posteriori.

Interpretazione della decisione quadro 2008/675/GAI sulla presa in considerazione di condanne precedenti straniere nel cumulo delle pene, quando tale presa in considerazione impedirebbe l’irrogazione di una pena eseguibile nel nuovo procedimento.

La questione giuridica

Se l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI imponga di equiparare alle condanne nazionali le condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro ai fini del cumulo delle pene anche quando ciò impedirebbe di irrogare una pena eseguibile nel nuovo procedimento, e se, in alternativa, l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, richieda una quantificazione e motivazione concreta dello svantaggio derivante dall’impossibilità di applicare il cumulo a posteriori previsto dal diritto nazionale.

Principio di diritto

La Corte afferma che, quando il reato oggetto del nuovo procedimento è stato commesso prima della pronuncia delle condanne precedenti in un altro Stato membro e l’applicazione delle norme nazionali sul cumulo delle pene a tali condanne straniere impedirebbe di irrogare una pena eseguibile nel nuovo procedimento, lo Stato membro non è tenuto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI, ad attribuire a quelle condanne straniere effetti equivalenti a quelli delle condanne nazionali. Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, richiede solo che i giudici possano tenerne conto in altro modo, ma non impone di accertare e motivare concretamente lo svantaggio derivante dall’impossibilità di applicare il cumulo a posteriori come per le condanne nazionali.

Norme richiamate

  • Decisione quadro 2008/675/GAI
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, decisione quadro 2008/675/GAI
  • Articolo 1, paragrafo 1, decisione quadro 2008/675/GAI
  • Articoli 53, 54 e 55 StGB
  • Articolo 67, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 23 bis, primo comma, Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Presa in considerazione di condanne precedenti straniere e cumulo delle pene

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale d’urgenza del Bundesgerichtshof in materia penale. Il giudice tedesco chiedeva come interpretare la decisione quadro 2008/675/GAI in un caso in cui precedenti condanne francesi dell’imputato avrebbero inciso sul calcolo della pena da irrogare in Germania per fatti commessi prima di quelle condanne.

Fatti e procedimento principale

MV, cittadino francese, aveva commesso in Germania il 10 ottobre 2003 un grave reato di violenza sessuale. In Francia era stato successivamente condannato più volte per fatti diversi; una delle condanne aveva raggiunto il limite di 15 anni di reclusione previsto dal diritto tedesco per la pena cumulativa temporanea.

Il Landgericht Freiburg im Breisgau lo aveva condannato a 6 anni di reclusione, ritenendo che la pena "effettivamente proporzionata" fosse di 7 anni ma riducendola di 1 anno a titolo compensativo, poiché non riteneva possibile il cumulo a posteriori con le pene francesi. MV ha proposto Revision dinanzi al Bundesgerichtshof.

Normativa rilevante

La Corte richiama la decisione quadro 2008/675/GAI, in particolare:

  • articolo 1, paragrafo 1, sulle condizioni per prendere in considerazione precedenti decisioni di condanna pronunciate in altri Stati membri;
  • articolo 3, paragrafi 1, 2 e 5, sul principio di equiparazione e sulla relativa eccezione.

Richiama inoltre gli articoli 53, 54 e 55 StGB, che disciplinano in Germania il cumulo delle pene e il cumulo a posteriori, con un massimo di 15 anni per le pene detentive temporanee.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se, alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro, le condanne francesi dovessero essere equiparate a quelle nazionali anche se ciò avrebbe impedito di irrogare una pena eseguibile in Germania;
  • se, in alternativa, la presa in considerazione delle condanne straniere dovesse essere effettuata in modo tale da imporre al giudice tedesco di quantificare e motivare concretamente lo svantaggio causato dall’impossibilità di applicare il cumulo a posteriori.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che la decisione quadro mira a far sì che le condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro producano effetti equivalenti a quelli delle condanne nazionali, ma senza armonizzare integralmente le conseguenze delle condanne precedenti nei vari ordinamenti. L’articolo 3, paragrafo 5, tuttavia, introduce un’eccezione quando il nuovo reato è stato commesso prima della pronuncia o dell’esecuzione completa della precedente condanna.

Nel caso concreto, tale condizione temporale era soddisfatta, perché il reato tedesco era anteriore alle condanne francesi. Inoltre, le norme tedesche sul cumulo delle pene rientrano nella "legislazione penale sulla comminazione delle pene" di cui all’articolo 3, paragrafo 5, primo comma. Poiché l’equiparazione delle condanne francesi a quelle tedesche avrebbe impedito di irrogare una pena eseguibile, ricorreva l’ipotesi in cui l’applicazione delle norme nazionali limiterebbe il potere del giudice di comminare la pena.

Perciò, la Corte dichiara che lo Stato membro non è tenuto ad attribuire a tali condanne straniere gli effetti equivalenti delle condanne nazionali quando ciò priverebbe il giudice della possibilità di infliggere una pena eseguibile nel nuovo procedimento.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

La Corte interpreta l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, nel senso che esso obbliga gli Stati membri soltanto a garantire che i loro tribunali possano "tenere conto in altro modo" delle condanne precedenti pronunciate in altri Stati membri. La norma non specifica le modalità concrete, lasciando un margine di discrezionalità agli Stati membri.

Di conseguenza, la disposizione non impone al giudice nazionale di procedere a un calcolo quantificato dello svantaggio derivante dalla mancata applicazione del cumulo a posteriori né di motivare in modo specifico tale svantaggio. È sufficiente che il giudice abbia effettivamente tenuto conto, in qualche forma, delle condanne straniere.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 3, paragrafi 1 e 5, della decisione quadro 2008/675/GAI non obbliga lo Stato membro a equiparare le condanne precedenti straniere alle condanne nazionali quando ciò impedirebbe di irrogare una pena eseguibile nel nuovo procedimento, se il reato è stato commesso prima di tali condanne;
  • l’articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, non impone al giudice nazionale di accertare e motivare concretamente lo svantaggio derivante dall’impossibilità di applicare il cumulo a posteriori previsto per le condanne nazionali.

Principio affermato

La decisione quadro 2008/675 garantisce un principio di equivalenza tra condanne nazionali e condanne di altri Stati membri, ma tale principio cede quando, in un nuovo procedimento per un reato commesso prima delle condanne straniere, l’applicazione delle regole nazionali sul cumulo limiterebbe il potere del giudice di irrogare una pena eseguibile. In tale ipotesi, lo Stato membro resta però tenuto a consentire che le condanne straniere siano considerate in altro modo, senza un obbligo UE di quantificare formalmente il pregiudizio derivante dalla mancata applicazione del cumulo a posteriori.

Come è indicizzato

Materiecooperazione giudiziaria in materia penalericonoscimento delle decisioni penali tra stati membricumulo delle peneprocedimento pregiudiziale d’urgenza

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