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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-395/21

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 gennaio 2023. — D.V. contro M.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore – Articolo 4, paragrafo 2 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto – Clausola che prevede il pagamento di onorari di avvocato secondo il principio della tariffa oraria – Articolo 6, paragrafo 1 – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva”. — Causa C-395/21

Giurisprudenza europea62021CJ0395

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte affronta una controversia tra un avvocato lituano e il suo cliente-consumatore su contratti di assistenza legale remunerati a tariffa oraria. Stabilisce che la clausola sul prezzo rientra nell’oggetto principale del contratto ma deve rispettare un rigoroso obbligo di trasparenza precontrattuale. Conferma inoltre che la sola non trasparenza non basta, di per sé, a qualificare la clausola come abusiva, salvo scelta più severa del diritto nazionale. In caso di nullità della clausola, il giudice non può sostituire liberamente il prezzo con una stima equitativa, potendo ricorrere solo in via eccezionale a norme nazionali suppletive se la nullità integrale sarebbe particolarmente pregiudizievole per il consumatore.

Clausola di tariffa oraria in un contratto di servizi legali con consumatore: inclusione nell’oggetto principale, requisiti di trasparenza, effetti della nullità e limiti alla sostituzione giudiziale del prezzo

La questione giuridica

Se una clausola di un contratto di prestazione di servizi legali che prevede un compenso orario rientri nell’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13; quale sia il contenuto dell’obbligo di trasparenza per una siffatta clausola e se sia sufficiente indicare la sola tariffa oraria; se la mancata trasparenza comporti di per sé il carattere abusivo della clausola; e quali effetti produca la declaratoria di abusività sulla sopravvivenza del contratto, sulla possibilità di recupero del compenso e sulla sostituzione della clausola con norme nazionali o con una stima giudiziale.

Principio di diritto

La clausola di un contratto di servizi legali che stabilisce un compenso orario rientra nell’oggetto principale del contratto e, quindi, è sottratta al sindacato sul contenuto solo se formulata in modo chiaro e comprensibile. La sola indicazione della tariffa oraria non basta: il professionista deve fornire, prima della conclusione del contratto, informazioni che consentano al consumatore di valutare, con prudenza e piena cognizione, le conseguenze economiche dell’impegno, ad esempio mediante una stima del costo totale approssimativo o meccanismi equivalenti di informazione periodica. La mancata trasparenza non rende la clausola abusiva automaticamente, salvo che il diritto nazionale, nel rispetto dell’articolo 8 della direttiva, preveda espressamente tale effetto. Se la clausola abusiva è espunta e il contratto non può sopravvivere, il giudice deve in linea di principio ripristinare la situazione del consumatore anche se ciò comporta l’assenza di compenso per l’avvocato; solo se la nullità integrale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose può sostituire la clausola con una disposizione nazionale suppletiva applicabile ai contratti consumeristici, ma non con una propria stima giudiziale del compenso.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 93/13/CEE
  • Direttiva 2011/83/UE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafi 1 e 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 5, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8, direttiva 93/13/CEE

Clausola di tariffa oraria nei servizi legali e tutela del consumatore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas in una controversia tra un avvocato e il proprio cliente-consumatore relativa a cinque contratti di prestazione di servizi legali remunerati a tariffa oraria. Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte di chiarire l’applicazione della direttiva 93/13 alle clausole sul prezzo, al requisito di trasparenza e agli effetti della possibile abusività della clausola.

Fatti e procedimento principale

M.A., consumatore, aveva stipulato con D.V., avvocato, diversi contratti di assistenza legale tra aprile e agosto 2018, con compenso di EUR 100 per ogni ora di consulenza o prestazione legale. Dopo l’esecuzione dei servizi, l’avvocato aveva agito in giudizio per ottenere il saldo degli onorari. Il tribunale di primo grado aveva ritenuto abusive le clausole sul prezzo di tutti i contratti e aveva ridotto della metà il compenso richiesto; la decisione era stata confermata in appello. In cassazione, il giudice nazionale ha sollevato sei questioni pregiudiziali sulla direttiva 93/13.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafi 1 e 2, 5, 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 93/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2011/83/UE, oltre all’articolo 267 TFUE. Sul piano interno, sono richiamati l’articolo 6.2284 del codice civile lituano e l’articolo 50 della legge lituana sulla professione di avvocato, nonché l’ordinanza ministeriale del 2 aprile 2004 sulle raccomandazioni relative agli importi massimi degli onorari.

Prima questione: oggetto principale del contratto

La Corte afferma che una clausola che fissa il prezzo dei servizi legali secondo il principio della tariffa oraria rientra nell’“oggetto principale del contratto” ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Tale clausola definisce infatti una prestazione essenziale del contratto, che consiste nella fornitura di servizi legali dietro corrispettivo. Il fatto che la clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale non incide su questa qualificazione.

Seconda e terza questione: obbligo di trasparenza

La Corte precisa che il requisito di chiarezza e comprensibilità non si esaurisce nella correttezza grammaticale della clausola. Il professionista deve esporre in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di determinazione del prezzo e consentire al consumatore di valutare le conseguenze economiche dell’impegno assunto.

Nel caso della tariffa oraria, la sola indicazione dell’importo orario non è sufficiente. Prima della conclusione del contratto devono essere fornite informazioni che permettano al consumatore di prendere una decisione prudente e consapevole, ad esempio:

  • una stima del numero prevedibile o minimo di ore necessarie;
  • una valutazione del costo totale approssimativo;
  • l’impegno a inviare fatture o relazioni periodiche sul lavoro svolto.

La Corte sottolinea che la valutazione va compiuta tenendo conto delle circostanze concrete e delle informazioni disponibili al professionista al momento della conclusione del contratto. La mancanza di informazioni precontrattuali non può essere semplicemente compensata in fase esecutiva.

Quarta questione: mancanza di trasparenza e abusività

Secondo la Corte, il solo fatto che una clausola rientri nell’oggetto principale e non sia trasparente non comporta automaticamente la sua abusività ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13. In linea di principio, l’abusività richiede una valutazione complessiva del significativo squilibrio e della buona fede.

Tuttavia, la Corte osserva che l’articolo 8 della direttiva consente agli Stati membri di adottare un livello di protezione più elevato. Pertanto, se il diritto nazionale lo prevede espressamente, la non trasparenza può essere sufficiente a qualificare la clausola come abusiva. La Corte richiama, a questo proposito, la disciplina lituana che sembra seguire proprio questa opzione più rigorosa.

Quinta e sesta questione: effetti della clausola abusiva e poteri del giudice

La Corte ricorda che, una volta accertata l’abusività, il giudice nazionale deve disapplicare la clausola e, per quanto possibile, ripristinare la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola. Se il contratto non può sopravvivere senza la clausola sul prezzo, la direttiva non osta, in linea di principio, alla nullità dell’intero contratto anche se ciò comporta che il professionista non percepisca alcun compenso.

Solo in via eccezionale, quando la nullità integrale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il giudice può sostituire la clausola abusiva con una disposizione nazionale suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti. Tale disposizione deve essere specifica per i contratti tra professionista e consumatore; non è invece consentito al giudice fissare autonomamente un compenso "ragionevole" sulla base di una propria valutazione equitativa.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la clausola sulla tariffa oraria rientra nell’oggetto principale del contratto;
  • essa non soddisfa l’obbligo di trasparenza se il consumatore non riceve prima della conclusione del contratto informazioni idonee a valutarne le conseguenze economiche;
  • la non trasparenza non determina automaticamente l’abusività, salvo previsione nazionale più severa ai sensi dell’articolo 8;
  • in caso di soppressione della clausola, il giudice non può sostituirla con una propria stima del compenso, ma solo, in casi eccezionali, con una norma nazionale suppletiva applicabile ai rapporti consumeristici.

Implicazioni pratiche

Per la pratica forense e la consulenza contrattuale, la decisione impone particolare attenzione alla redazione delle lettere d’incarico e dei contratti di assistenza legale con consumatori. La semplice tariffa oraria non basta: occorre documentare in modo chiaro il possibile impatto economico dell’incarico, altrimenti la clausola può essere esposta a contestazioni e, in alcuni ordinamenti, essere trattata come abusiva per sola mancanza di trasparenza.

Come è indicizzato

Materieclausole abusive nei contratti con consumatoriservizi legalitrasparenza contrattualeeffetti della nullità delle clausole abusivediritto processuale civile nazionale

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