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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-719/21

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 gennaio 2023. — Frédéric Jouvin contro Commissione europea. — Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Denuncia alla Commissione europea – Decisione della Commissione che respinge la denuncia – Ricorso di annullamento – Termine per presentare una comparsa di risposta. — Causa C-719/21 P

Giurisprudenza europea62021CJ0719

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente l’impugnazione di Frédéric Jouvin contro l’ordinanza del Tribunale che aveva confermato il rigetto, da parte della Commissione, della sua denuncia ex articolo 101 TFUE. Il ricorrente contestava soprattutto la qualificazione dei fatti, la valutazione delle prove e il trattamento dei suoi argomenti sugli accordi di normazione. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, ribadendo i limiti del controllo giurisdizionale sulle decisioni di rigetto delle denunce e la centralità del divieto di sostituire la valutazione del giudice a quella della Commissione.

Impugnazione respinta contro l’ordinanza che aveva confermato il rigetto da parte della Commissione di una denuncia in materia di intese ex articolo 101 TFUE, con contestazione anche sulla tempestività della comparsa di risposta

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia commesso errori di diritto, di motivazione o di valutazione dei fatti nel confermare la decisione della Commissione che, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 773/2004, aveva respinto la denuncia del ricorrente per insufficienza di elementi idonei a fondare sospetti ragionevoli di collusione e, più in generale, di infrazione all’articolo 101 TFUE; e se la comparsa di risposta della Commissione fosse tardiva ai sensi del regolamento di procedura della Corte.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che, nel sindacato sulle decisioni di rigetto delle denunce in materia di concorrenza, il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e può censurare solo errori di diritto, errori manifesti di შეფასazione, sviamento di potere o snaturamento manifesto degli elementi di prova. Nel caso concreto, il Tribunale aveva legittimamente ritenuto che la Commissione potesse respingere la denuncia perché i fatti dedotti apparivano riconducibili soprattutto al diritto della proprietà intellettuale e perché le informazioni fornite non consentivano di fondare sospetti ragionevoli di collusione; inoltre, gli argomenti nuovi introdotti in sede contenziosa sugli accordi di normazione non potevano imporre alla Commissione un esame ulteriore. La Corte ha anche respinto l’eccezione di tardività della comparsa di risposta della Commissione, poiché depositata entro due mesi e dieci giorni dalla notificazione dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 773/2004, articolo 7
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 51
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 172
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 184, paragrafo 2
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
  • Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo 101 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale, capitolo 7, punti 280-286

Impugnazione contro il rigetto di una denuncia in materia di concorrenza

La pronuncia riguarda un’impugnazione ex articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia contro un’ordinanza del Tribunale che aveva respinto il ricorso di annullamento avverso una decisione della Commissione di rigetto di una denuncia relativa a presunte infrazioni all’articolo 101 TFUE. La controversia nasceva da allegazioni del ricorrente circa una presunta collusione tra operatori postali, produttori di sistemi di affrancatura e organismi di normazione, collegata alla tutela di brevetti e a processi di standardizzazione.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva presentato inizialmente una denuncia riferita all’articolo 102 TFUE, poi riformulata sul fondamento dell’articolo 101 TFUE. La Commissione aveva dapprima osservato che il comportamento denunciato sembrava riguardare una contraffazione di brevetti più che un abuso di posizione dominante, e successivamente aveva informato il denunciante, ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 773/2004, che non sussistevano motivi sufficienti per agire. Dopo ulteriori osservazioni e integrazioni del denunciante, la Commissione ha adottato il 28 maggio 2020 la decisione di rigetto, rilevando in sostanza che le probabilità di accertare un’infrazione al diritto della concorrenza apparivano limitate, sia perché la questione rientrava anzitutto nel diritto della proprietà intellettuale, sia perché mancavano elementi idonei a fondare sospetti ragionevoli di collusione.

Procedimento dinanzi al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, il ricorrente aveva dedotto cinque motivi, relativi tra l’altro alla valutazione dell’interesse dell’Unione, alla diligenza dell’esame della denuncia, a un presunto sviamento di potere, alla discriminazione nell’accesso al processo di normazione e alla violazione dell’articolo 101 TFUE. Il Tribunale ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati.

Eccezione preliminare sulla tardività della comparsa di risposta

In sede di impugnazione, il ricorrente ha eccepito la tardività della comparsa di risposta della Commissione. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 172 del regolamento di procedura, la comparsa di risposta va depositata entro due mesi dalla notifica dell’atto di impugnazione, termine prorogato di dieci giorni in ragione della distanza ex articolo 51. Poiché l’impugnazione era stata notificata alla Commissione il 13 dicembre 2021 e la comparsa era stata depositata il 22 febbraio 2022, la Corte ha ritenuto il deposito tempestivo e ha respinto l’eccezione.

Primo motivo di impugnazione: valutazione dei fatti, prova e motivazione

Con il primo motivo il ricorrente contestava il ragionamento del Tribunale sull’assenza di prove di collusione e sull’irrilevanza del numero elevato di asseriti contraffattori. La Corte ha osservato che il ricorrente, in sostanza, chiedeva una nuova valutazione degli elementi di fatto e di prova, operazione preclusa in sede di impugnazione salvo snaturamento manifesto. Ha quindi ribadito che la constatazione dei fatti e la valutazione delle prove spettano al Tribunale, mentre la Corte controlla solo errori di diritto o snaturamenti manifesti.

Quanto alla censura di motivazione, la Corte ha distinto tra insufficienza della motivazione e contestazione della sua fondatezza: il ricorrente criticava in realtà l’adeguatezza del ragionamento del Tribunale, non un vero difetto motivazionale. Inoltre, il riferimento al numero elevato di contraffattori non era decisivo, perché il Tribunale aveva fondato la propria conclusione soprattutto sul fatto che i comportamenti denunciati rientravano nel diritto della proprietà intellettuale e non in quello della concorrenza.

Secondo motivo di impugnazione: asserita suddivisione dei mercati

Il secondo motivo riguardava la presunta errata constatazione, da parte del Tribunale, che la lettera del 15 maggio 2018 non contenesse l’argomento relativo alla suddivisione dei mercati. La Corte ha rilevato che il ricorrente stava nuovamente sollecitando una rivalutazione del contenuto e del valore probatorio della lettera, senza dimostrare uno snaturamento manifesto degli atti. Di conseguenza, ha dichiarato il motivo irricevibile.

Terzo motivo di impugnazione: accordi di normazione e articoli 101 TFUE

Il terzo motivo verteva sul trattamento degli argomenti relativi agli accordi di normazione, in particolare al sistema GS1, e sulla pretesa discriminazione nell’accesso al processo di normazione. La Corte ha ricordato che il ricorrente aveva sviluppato dinanzi al Tribunale una teoria generale del carattere anticoncorrenziale dell’accordo di normazione e del comportamento dei suoi membri, ma senza censurare specificamente la decisione della Commissione sotto il profilo di un errore di diritto, di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere.

La Corte ha condiviso la lettura del Tribunale secondo cui molti di tali argomenti erano nuovi rispetto al procedimento amministrativo e non potevano costringere la Commissione a pronunciarsi su una diversa base fattuale. Ha inoltre osservato che il Tribunale aveva adeguatamente esposto le ragioni del rigetto dei motivi di primo grado e che non vi era alcuna violazione dell’obbligo di motivazione.

Limiti del sindacato giurisdizionale sulle denunce antitrust

La Corte ha riaffermato la giurisprudenza secondo cui il controllo del giudice dell’Unione sulle decisioni con cui la Commissione respinge una denuncia non implica una sostituzione della valutazione dell’interesse dell’Unione con quella del denunciante o del giudice. Il sindacato riguarda la presenza di fatti materialmente inesatti, errori di diritto, errori manifesti di valutazione o sviamento di potere. Nel caso in esame, il Tribunale aveva correttamente verificato che la Commissione non avesse oltrepassato tali limiti, in particolare laddove aveva ritenuto che le allegazioni riguardassero soprattutto profili di proprietà intellettuale e non consentissero di inferire sospetti ragionevoli di collusione.

Dispositivo e spese

Non essendo stato accolto alcun motivo, la Corte ha respinto integralmente l’impugnazione. Il ricorrente è stato condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione, in applicazione delle disposizioni del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzainteseprocedimento dinanzi alla Commissioneimpugnazionenormazione e accordi di standardizzazione

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