Cassazione Civile, Ordinanza n. 36500/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria, per l'anno 2005, recuperava a tassazione maggiori importi a titolo di IRPEF, IRAP e IVA, contestando l'indeducibilità di parte dei costi sostenuti dal contribuente. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente e la CTR rigettava l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate proponeva quattro motivi: 1) nullità o violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per asserita mancanza di autonoma motivazione della sentenza d'appello; 2) violazione del medesimo art. 36 e omesso esame/motivazione apparente, perché non sarebbe stato possibile ricostruire l'iter logico seguito dalla CTR; 3) violazione degli artt. 33 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che il contribuente non avrebbe ritualmente esibito la documentazione rilevante; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, per non avere la CTR correttamente applicato le regole sull'onere della prova in relazione a operazioni fatturate da una società ritenuta fittizia/subappaltatrice cartiera.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto. Ha ritenuto che la sentenza della CTR, pur con motivazione non lineare, superasse la soglia del "minimo costituzionale" e fosse quindi immune da nullità per difetto di motivazione; ha inoltre escluso la violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Ha poi considerato infondata la censura sul rifiuto di esibizione documentale, perché l'Ufficio non aveva dimostrato i presupposti applicativi delle norme richiamate. È invece risultato fondato il motivo sull'onere della prova: trattandosi di operazioni fatturate da una società cartiera, spettava al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni; il solo fatto che i lavori siano stati materialmente eseguiti non esclude la fittizietà soggettiva delle fatture emesse dalla società inesistente, né impedisce il recupero dell'IVA indebitamente detratta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Basilicata, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
difetto di autonoma motivazione; necessità di illustrazione delle censure e delle ragioni della decisione
La sentenza tributaria è viziata solo se priva dell'esposizione del thema decidendum e delle ragioni della decisione; una motivazione non lineare ma intellegibile non integra violazione della norma né nullità.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità per motivazione mancante o apparente è scrutinabile in cassazione solo nei limiti della violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione; rileva solo l'omesso esame nei limiti consentiti o la mancanza assoluta di motivazione.
art. 33 d.P.R. n. 600/1973
Per l'operatività della preclusione probatoria occorre che l'Amministrazione dimostri i presupposti fattuali del rifiuto di esibizione nell'ambito dell'accesso/ispezione/verifica.
art. 52 d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, la mancata esibizione documentale preclude la valutazione solo se si traduce in un sostanziale rifiuto, da provarsi dall'Amministrazione.
art. 2697 c.c.
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare l'oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria della propria diligenza e dell'estraneità all'evasione.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
La contestazione della deducibilità dei costi e della ricostruzione della base imponibile deve essere valutata alla luce degli elementi probatori complessivamente acquisiti secondo le regole dell'accertamento tributario.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, incomprensibile o affetta da contrasto irriducibile; non basta che sia sintetica, discutibile o logicamente imperfetta.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito censurare la mera insufficienza o non linearità della motivazione, ma solo i vizi che integrano la violazione del minimo costituzionale o l'omesso esame nei limiti di legge.
- In tema di rifiuto di esibizione documentale, la preclusione all'utilizzo dei documenti favorevoli al contribuente richiede la prova, da parte dell'Amministrazione, della puntuale richiesta, dell'avvertimento sulle conseguenze e del concreto rifiuto o mancata collaborazione nei casi e modi previsti dalle norme.
- Quando la fatturazione riguarda operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza, o almeno la conoscibilità con ordinaria diligenza, da parte del destinatario; solo allora si sposta sul contribuente l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile.
- La materiale esecuzione della prestazione non esclude di per sé la fittizietà soggettiva dell'operazione fatturata: se la fattura proviene da un soggetto inesistente o cartiera, il costo e l'IVA possono restare indetraibili/dedotti indebitamente se manca la prova contraria dell'effettivo rapporto con quel soggetto.
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