Cassazione Penale, Sentenza n. 4434/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e motivazione illogica e contraddittoria relativa al rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore. La ricorrente deduce che la richiesta era tempestiva e documentata, che l'impedimento era non rimediabile e fondato sulla natura fiduciaria del rapporto e su un concomitante impegno ritenuto dal difensore prevalente, e che il giudice non avrebbe esaminato adeguatamente la documentazione e la natura dell'impedimento
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche al procedimento di esecuzione, ma ha considerato congrua e non manifestamente illogica la comparazione operata dal giudice di primo grado tra i due impegni concomitanti, ritenendo l'udienza opposta di pari o maggiore peso rispetto a quella richiesta per il procedimento di esecuzione. Ha aggiunto che il giudice ha rilevato la mancata prova della tempestività della richiesta (mancanza della PEC che dimostrasse la fissazione anteriore dell'udienza per l'opposizione), e che la ricorrente non ha contestato specificamente tutte le autonome ragioni di decisione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché agli oneri ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 420-ter cod. proc. pen.
Si applica anche nel procedimento di esecuzione; il legittimo impedimento del difensore dovuto a concomitante impegno professionale costituisce causa di rinvio, ma il giudice deve valutare la congruità e il peso comparato dei rispettivi impegni
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della condanna pecuniaria equitativa alla Cassa delle Ammende e alla determinazione che l'atto non risulta presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. si applica anche ai procedimenti di esecuzione: un legittimo impedimento del difensore per impegno professionale può giustificare il rinvio, ma va documentato e la sua gravità va comparata con l'udienza coincidente
- È fondamentale provare la tempestività della richiesta di rinvio: allegare la PEC o altra prova della fissazione anteriore dell'udienza concorrente è determinante per la valutazione del giudice
- Il giudice valuta il peso comparato degli impegni in modo discrezionale ma sindacabile in cassazione solo se la decisione è manifestamente illogica; una motivazione congrua e non manifestamente irragionevole porta all'inammissibilità del ricorso
- Se la decisione è fondata su più ragioni autonome ed autosufficienti, il ricorso per cassazione deve criticare specificamente tutte le ragioni decisorie, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità
- In caso di inammissibilità non riconducibile a colpa grave, la Corte può comunque irrogare, in via equitativa, una somma alla Cassa delle Ammende e condannare alle spese processuali
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