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Sentenza

Sentenza del 08/11/2016 n. 288 - Comm. Trib. Prov. Teramo

IVA - Operazioni inesistenti- Prova- Onere della prova - Contenuti - Ripartizione tra contribuente e A.E.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la ripartizione dell'onere della prova in materia di IVA e operazioni inesistenti. Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria, sostenendo che l'Amministrazione non avesse fornito elementi sufficienti per dimostrare l'inesistenza delle operazioni. Secondo il principio affermato, l'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi del proprio credito e offrire almeno un riscontro indiziario dell'inesistenza delle operazioni contestate. Solo dopo tale dimostrazione può sorgere a carico del contribuente l'onere di fornire la prova contraria, ad esempio dimostrando l'effettività delle operazioni o la propria estraneità a eventuali frodi.

La decisione

La sentenza afferma che l'onere della prova grava originariamente sull'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non possono supplire alle carenze probatorie dell'Amministrazione né sostituire l'attività di accertamento. In assenza di un riscontro, anche soltanto indiziario, sull'inesistenza delle operazioni, non può essere imposto al contribuente alcun onere di prova contrario. L'esito è quindi favorevole al contribuente sul principio di diritto affermato.

Norme richiamate

  • Art. 2697 cod. civ.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provarne i presupposti. In materia tributaria, l'Amministrazione deve quindi dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa fiscale.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1

    I poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa e non possono essere utilizzati per sostituire l'attività di accertamento e di prova che spetta all'Amministrazione nella fase procedimentale e nel giudizio.

Massime di principio

  • In una contestazione IVA per operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve prima fornire elementi concreti, anche indiziari, che mettano in dubbio l'effettività delle operazioni.
  • Il contribuente non è tenuto a dimostrare spontaneamente la propria correttezza fin dall'inizio: l'onere della prova contraria nasce solo dopo che l'Amministrazione abbia assolto il proprio onere iniziale.
  • Indizi isolati o mere affermazioni dell'Amministrazione possono non essere sufficienti se non sono idonei a dimostrare, almeno in via presuntiva, l'inesistenza delle operazioni.
  • Il giudice tributario non può colmare integralmente le lacune probatorie dell'Amministrazione tramite i propri poteri officiosi.
  • Una volta fornita una ricostruzione indiziaria seria e coerente dall'Amministrazione, il contribuente deve collaborare dimostrando l'effettività delle operazioni, la regolarità della documentazione e, ove rilevante, la propria estraneità a eventuali frodi.

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