Sentenza del 31/08/2022 n. 25633 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento TIA relativo all'annualità 2007 per complessivi Euro 35.895,43; la contribuente contestava il difetto di motivazione dell'avviso, l'errato calcolo degli interessi e l'indebita applicazione dell'addizionale provinciale, nonché contestava l'inammissibilità dell'appello per vizi formali della notifica (mancanza di sottoscrizione dell'impiegato sul timbro di ricezione).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inesistente la notifica dell'appello consegnato all'ufficio comunale poiché sulla copia depositata mancava la sottoscrizione dell'impiegato addetto; ha confermato che il timbro dell'ente, privo di sottoscrizione, non è sufficiente a sanare la notifica. Per tale motivo la CTR aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello. Condanna della ricorrente alle spese di lite quantificate (Euro 2.500,00 compensi professionali + Euro 200,00 esborsi + spese generali 15% e accessori) e rilievo dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dal D.P.R. n.115/2002 come modificato dalla L. n.228/2012.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992
art. 16, art. 20, art. 53
Il rinvio alle modalità di notificazione previste per la consegna all'ufficio dell'ente locale richiede la sottoscrizione dell'impiegato addetto sulla copia; in mancanza la notificazione è inesistente.
D.P.R. n. 445 del 2000
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle formalità di ricezione, ma la Corte conferma che non esime dall'obbligo della sottoscrizione dell'impiegato addetto.
Codice di procedura civile
art. 156 c.p.c.; art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Art. 156 c.p.c. richiamato in tema di raggiungimento dello scopo della notificazione; la Corte afferma che l'inesistenza della notificazione prevista specificamente per l'ente locale non è sanabile con il mero raggiungimento dello scopo. Art. 360 c.p.c. utilizzato come parametro di cassazione per le censure di violazione di norme processuali.
L. n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Richiamata dalla ricorrente in ordine al diritto di difesa e alla motivazione degli atti, ma non esaminata nel merito perché assorbita dalla questione formale della notifica.
L. n. 241 del 1990
Richiamato rispetto ai principi di buona amministrazione e trasparenza nel procedimento, ma non decisivo in presenza di nullità della notificazione.
Codice civile
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione/decadenza o effetti degli atti, ma le questioni di merito non sono state esaminate per sopravvenuta inammissibilità dell'appello.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater (introdotto dalla L. n. 228/2012 art.1, comma 17)
La Corte dà atto dell'operatività della norma che impone, per i giudizi instaurati dopo il 30/1/2013, l'ulteriore versamento del contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in caso di rigetto integrale.
Massime di principio
- La consegna di atti all'ufficio dell'ente locale mediante 'consegna all'impiegato addetto che rilascia ricevuta sulla copia' richiede che la copia dell'atto riporti la sottoscrizione dell'impiegato addetto: il solo timbro dell'ente è insufficiente.
- Se la notifica all'ente pubblico è inesistente per carenza della sottoscrizione obbligatoria, non può sanarsi retrospettivamente con la prova che l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo materiale (es. che l'ente poi abbia preso visione).
- In presenza di vizi formali qualificati come causa di inesistenza della notificazione, il giudice non entra nel merito delle censure sostanziali se il vizio forma l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Per evitare il rischio di nullità, il privateo deve utilizzare modalità alternative che producano prova formale della ricezione (es. raccomandata A/R, PEC o ottenere espressa sottoscrizione dell'impiegato addetto sulla copia al momento della consegna).
- La soccombenza per inammissibilità processuale comporta condanna alle spese e, per i giudizi notificati dopo il 30/01/2013, il possibile obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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