Sentenza n. 341/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 672/2024 del 22/01/2024 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 672/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 672/2024, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione da parte del Ministero. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per complessivi 3.500 euro, oltre alle spese di lite del giudizio lavoristico, distratte in favore del procuratore antistatario. Sebbene il titolo esecutivo fosse stato ritualmente notificato, l'Amministrazione non aveva adempiuto, anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato e, se necessario, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che il titolo esecutivo era stato regolarmente notificato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e che l'Amministrazione non aveva corrisposto le somme dovute. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, corrispondendo alla ricorrente le somme riconosciute dal Tribunale del lavoro, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo deve decorrere prima che possa essere azionata l'esecuzione forzata nei confronti dell'amministrazione; nel caso concreto il termine era decorso senza adempimento.
Massime di principio
- L'ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l'amministrazione, pur destinataria di un obbligo puntuale, rimane inadempiente.
- L'azione di ottemperanza può essere accolta quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte vittoriosa, in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta indicando un dirigente dell'amministrazione obbligata, con facoltà di delega e senza compenso, e fissando il termine per l'esecuzione decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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