Corte di giustizia, Sentenza C-253/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) dell' 8 maggio 2019. — Stadt Euskirchen contro Rhenus Veniro GmbH & Co. KG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Aggiudicazione diretta – Contratti di servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus e tram – Condizioni – Direttiva 2014/24/UE – Articolo 12 – Direttiva 2014/25/UE – Articolo 28. — Causa C-253/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la disciplina dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 non governa l’aggiudicazione diretta di contratti di trasporto pubblico con autobus quando il contratto non abbia natura di concessione. Nel caso concreto, poiché l’aggiudicazione era stata pubblicizzata nel 2016, trovavano applicazione le direttive 2014/24 e 2014/25, che hanno codificato e precisato la giurisprudenza sugli affidamenti in house. La questione sulla partecipazione del 2,5% della SVE nella RVK è quindi rimasta assorbita dalla risposta negativa sull’applicabilità del regolamento.
Applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 all’aggiudicazione diretta di servizi di trasporto pubblico con autobus non qualificabili come concessione
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 si applichi all’aggiudicazione diretta di un contratto per servizi di trasporto pubblico di passeggeri con autobus non avente la forma di concessione e, in caso affermativo, se consenta all’operatore interno di far eseguire la parte principale del servizio a una società di cui detenga solo il 2,5% del capitale, mentre il resto è detenuto da altre autorità competenti.
Principio di diritto
L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 non si applica all’aggiudicazione diretta di contratti aventi ad oggetto servizi di trasporto pubblico con autobus che non costituiscono concessioni ai sensi della direttiva 2014/23/UE; per tali contratti rileva il regime degli appalti pubblici e, quindi, le norme delle direttive applicabili, non la disciplina speciale del regolamento sui servizi pubblici di trasporto passeggeri.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 2 del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007
- Direttiva 2014/23/UE
- Articolo 5 della direttiva 2014/23/UE
- Direttiva 2014/24/UE
- Articolo 12 della direttiva 2014/24/UE
- Direttiva 2014/25/UE
- Articolo 11 della direttiva 2014/25/UE
- Articolo 28 della direttiva 2014/25/UE
- Direttiva 2004/17/CE
- Direttiva 2004/18/CE
Applicabilità dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 ai servizi di trasporto pubblico con autobus non concessori
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Düsseldorf in una controversia tra la città di Euskirchen e Rhenus Veniro GmbH & Co. KG relativa a un progetto di aggiudicazione diretta di un contratto per servizi di trasporto pubblico di passeggeri con autobus e altri veicoli a motore. Il punto centrale è stabilire se la disciplina speciale del regolamento n. 1370/2007 si applichi anche quando il contratto non assume la forma di una concessione di servizi.
Fatti e procedimento principale
La città di Euskirchen aveva pubblicato, l’8 dicembre 2016, un avviso di preinformazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 per affidare direttamente il servizio alla SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, società interamente controllata dal comune. La SVE, tuttavia, non disponeva di mezzi e autisti propri e prevedeva di subappaltare la maggior parte delle prestazioni alla RVK Regionalverkehr Köln GmbH, nella quale avrebbe acquisito il 2,5% delle quote sociali, mentre il resto del capitale era detenuto da varie altre autorità e società pubbliche. La Vergabekammer aveva vietato l’affidamento, ritenendo tra l’altro che la SVE non rispettasse il requisito dell’esecuzione personale del servizio e che la RVK operasse oltre il territorio dell’autorità competente. La SVE ha quindi proposto ricorso dinanzi al giudice del rinvio.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento n. 1370/2007, in particolare:
- l’articolo 2, che definisce, tra l’altro, "trasporto pubblico di passeggeri", "aggiudicazione diretta" e "operatore interno";
- l’articolo 4, paragrafo 7, sul subappalto e sull’obbligo di svolgere direttamente una parte importante del servizio;
- l’articolo 5, paragrafo 2, che disciplina l’aggiudicazione diretta da parte delle autorità locali a operatori interni;
- l’articolo 7, paragrafo 2, sulla pubblicazione preventiva dell’intenzione di aggiudicare direttamente. La Corte richiama inoltre la direttiva 2014/23/UE sulle concessioni, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e la direttiva 2014/25/UE nei settori speciali, osservando che gli articoli 12 della direttiva 2014/24 e 28 della direttiva 2014/25 codificano la giurisprudenza sugli affidamenti tra enti pubblici/in house.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, secondo la sua giurisprudenza, gli affidamenti diretti di servizi di trasporto pubblico di passeggeri con autobus che non costituiscono concessioni e rientrano nel campo di applicazione materiale e temporale delle direttive 2004/17 e 2004/18 non sono disciplinati dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007, bensì dal regime degli affidamenti diretti sviluppato sulla base di quelle direttive. Per le direttive 2014/24 e 2014/25, applicabili nel caso di specie perché il termine di recepimento era già scaduto alla data dell’avviso del dicembre 2016, la Corte sottolinea che esse hanno recepito e precisato la giurisprudenza sugli affidamenti in house. Ne deriva che il legislatore dell’Unione ha inteso collegare il regime degli affidamenti diretti a tali direttive e non all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 quando il contratto non è una concessione.
Risposta della Corte e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007 non si applica all’aggiudicazione diretta di contratti aventi ad oggetto servizi di trasporto pubblico con autobus che non assumono la forma di contratti di concessione ai sensi della direttiva 2014/23/UE. Di conseguenza, la questione specifica relativa alla possibilità per l’operatore interno di far eseguire la parte preponderante del servizio a una società da esso partecipata al 2,5% non viene decisa nel merito, poiché resta assorbita dall’inapplicabilità della norma invocata.
Principio affermato
La regola affermata è che, per i servizi di trasporto pubblico con autobus non configurabili come concessione, l’affidamento diretto non ricade sotto l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007, ma sotto le pertinenti direttive sugli appalti pubblici o sui settori speciali, a seconda del caso concreto.
Osservazioni operative per la pratica
Per gli operatori pubblici e per i consulenti che assistono enti locali, la pronuncia segnala che la qualificazione del contratto come concessione o come appalto è decisiva per individuare il regime applicabile. In presenza di un affidamento diretto non concessorio, non basta invocare il regolamento n. 1370/2007 per giustificare la procedura: occorre verificare la compatibilità con le norme e le eccezioni previste dalle direttive sugli appalti pubblici, incluse quelle sugli affidamenti in house.
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