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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 899/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa (9 mesi di reclusione e 300 euro di multa) sostenendo che il reato era prescritto alla data della decisione di appello. Il fatto era avvenuto il 09/02/2014; calcolati gli atti interruttivi, il termine di prescrizione di anni 7 e mesi 6 si sarebbe estinto il 09/08/2021, quindi prima dell'udienza di appello del 24/11/2022. Nel merito il ricorrente rilevava che la Corte d'appello aveva omesso di decidere sulla questione preliminare della prescrizione, che era stata comunque dedotta nelle conclusioni della difesa (seppure in via subordinata). Non risultavano aggravanti, recidiva né cause di sospensione imputabili al difensore o all'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che il reato di truffa è prescritto dal 09/08/2021 e che la Corte d'appello ha omesso di decidere sulla questione della prescrizione, con conseguente violazione di legge e difetto di motivazione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle statuizioni penali (estinzione del reato per prescrizione). Sono state invece confermate le statuizioni civili: condanna al risarcimento del danno (euro 6.500) e alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile Agostino Di Renzo.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020

    art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Ha regolato la trattazione con contraddittorio scritto della causa; la Corte ha proceduto senza udienza orale ai sensi di questa disposizione

  • Codice di procedura penale - motivi di ricorso

    art. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) c.p.p.

    Il ricorso è stato proposto con i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. (violazione di legge e omessa motivazione). La Corte ha ritenuto sussistente la violazione della legge penale relativa alla prescrizione e l'omessa decisione su un motivo di gravame

Massime di principio

  • Se la prescrizione è stata sollevata anche in via subordinata, il giudice deve comunque decidere espressamente sulla questione; l'omessa pronuncia costituisce motivo di annullamento in Cassazione
  • Quando, alla data della decisione, il termine di prescrizione è già decorso e non risultano cause di sospensione/interruzione imputabili all'imputato, la sentenza di condanna deve essere annullata per estinzione del reato (spesso senza rinvio)
  • L'estinzione del reato per prescrizione incide sulle responsabilità penali ma non automaticamente su quelle civili: la condanna al risarcimento del danno può rimanere confermata e operare indipendentemente dall'estinzione penale
  • È fondamentale documentare e verificare tutti gli atti interruttivi o sospensivi del decorso della prescrizione (es. richieste di rinvio, atti dell'imputato, esperimento di impugnazioni) perché possono modificare il calcolo dei termini
  • In sede di impugnazione, chi tutela l'imputato dovrebbe comunque chiedere alternativamente la declaratoria di prescrizione qualora la richiesta principale di assoluzione non fosse accolta; ciò evita omissioni decisionali sul punto

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