Cassazione Civile, Ordinanza n. 35294/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un cliente aveva convenuto in giudizio il fornitore da cui aveva acquistato piastrelle per pavimentare il proprio studio professionale, deducendo che, dopo la posa in opera, il rivestimento aveva manifestato difetti cromatici e chiedendo il rimborso delle spese necessarie per rimuovere e rifare la pavimentazione, oltre al ristoro per il mancato godimento dell'immobile durante i lavori. Il fornitore aveva chiamato in garanzia il produttore delle piastrelle, eccependo poi in cassazione, con quattro motivi, che: (i) il giudice di merito avesse mal valutato le prove e erroneamente attribuito a lui la responsabilità; (ii) il difetto fosse invece imputabile alla scorretta posa operata da terzi; (iii) non fosse provata la consegna, da parte del produttore, del manuale tecnico/d'uso che avrebbe dovuto accompagnare il materiale; (iv) vi fosse violazione del principio di uguaglianza perché i due rapporti contrattuali, quello tra produttore e fornitore e quello tra fornitore e cliente finale, sarebbero stati trattati con identico metro nonostante fossero diversi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le prime tre censure mirassero, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e del compendio istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre condiviso la ricostruzione della Corte d'appello secondo cui il difetto era dipeso non da una mera imperizia del posatore, ma dal mancato rispetto delle prescrizioni specifiche di posa del materiale, prescrizioni che il fornitore avrebbe dovuto mettere a disposizione del cliente finale. In questa prospettiva, l'omessa consegna del manuale è stata ritenuta rilevante ai fini della responsabilità contrattuale del fornitore, in applicazione del dovere di diligenza ex art. 1176 c.c. La quarta censura è stata parimenti ritenuta inammissibile perché introduceva una lettura alternativa delle risultanze fattuali e invocava un preteso trattamento identico di rapporti non omogenei. Il ricorso è stato dunque respinto in rito; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1495, terzo comma, c.c.
richiamato dall'intimata per eccepire la prescrizione dell'azione relativa ai vizi del bene, ma la Corte non fonda la decisione su tale profilo.
art. 1176 c.c.
il dovere di diligenza del fornitore va commisurato alle caratteristiche concrete dell'operazione; esso comprende non solo la consegna del bene, ma anche la messa a disposizione dei documenti necessari alla sua corretta utilizzazione.
art. 3 Cost.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché non evidenziava un'effettiva identità di situazioni da trattare in modo uguale; i rapporti produttore-fornitore e fornitore-consumatore finale sono diversi.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nella proposta del relatore per la definizione camerale del ricorso come inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati nei gradi di merito.
- Nel contratto di fornitura o vendita di beni che richiedono particolari modalità di impiego, il dovere di diligenza del venditore/fournitore non si esaurisce nella consegna del bene, ma può comprendere la consegna o messa a disposizione delle istruzioni e dei documenti necessari alla corretta posa o utilizzazione.
- Se il difetto del bene deriva dal mancato rispetto delle specifiche tecniche di posa, la mancata trasmissione delle relative istruzioni al cliente finale può integrare inadempimento contrattuale imputabile al fornitore.
- Una censura fondata sul principio di eguaglianza è inammissibile o infondata se non dimostra l'omogeneità delle situazioni poste a confronto; rapporti contrattuali strutturalmente diversi possono essere soggetti a regimi giuridici differenti.
- Il pagamento spontaneo dell'importo liquidato in una sentenza esecutiva non comporta di per sé difetto sopravvenuto di interesse all'impugnazione.
Come è indicizzato
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