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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32217/2022 del 02/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il richiedente protezione internazionale aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il decreto con cui la Commissione territoriale aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria; il Tribunale aveva confermato il diniego. In cassazione il ricorso è stato però dichiarato inammissibile per un vizio della procura speciale: la procura allegata al ricorso non recava la necessaria certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. L'Amministrazione si è limitata a depositare una memoria per eventuale discussione orale, senza un controricorso rituale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando d'ufficio il difetto di valida certificazione della data di rilascio della procura speciale. Ha ritenuto applicabile il requisito speciale previsto per i ricorsi in materia di protezione internazionale e conforme l'interpretazione già fornita dalle Sezioni Unite: la procura deve essere successiva alla comunicazione del decreto e la relativa data deve essere certificata dal difensore. È stato inoltre escluso che la tardiva costituzione dell'Amministrazione imponesse una decisione sulle spese, e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    La norma introduce, per i ricorsi in materia di protezione internazionale, un requisito speciale rispetto agli artt. 83 e 365 c.p.c.: la procura deve essere rilasciata dopo la comunicazione del decreto e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità, altrimenti il ricorso è inammissibile.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dalla regola speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, soggetta a deroga nel rito speciale della protezione internazionale.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    Il rilievo d'ufficio delle cause di inammissibilità o improcedibilità non richiede previa rimessione della questione alle parti quando si tratta di questioni che la parte diligente deve considerare prevedibili nello sviluppo processuale.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indicato come base dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi respinta dalla Corte costituzionale.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi respinta dalla Corte costituzionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi respinta dalla Corte costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi respinta dalla Corte costituzionale.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato solo nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi respinta dalla Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione in materia di protezione internazionale, la procura speciale deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; la mancanza di questa certificazione comporta inammissibilità del ricorso.
  • La verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso può e deve essere compiuta d'ufficio dalla Corte, senza necessità di contraddittorio preventivo sul punto quando la questione è processuale e prevedibile per la parte diligente.
  • La disciplina speciale della procura nel rito della protezione internazionale prevale sulle regole ordinarie della procura speciale di cui agli artt. 83 e 365 c.p.c.
  • La tardiva costituzione dell'Amministrazione con semplice memoria, priva dei requisiti del controricorso, non comporta regolazione delle spese in suo favore o a suo carico nel caso deciso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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