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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27942/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La decisione riguarda una complessa operazione di leveraged buy out finalizzata all'acquisizione di una società operativa mediante una società veicolo estera, con successiva scissione immobiliare, accollo di debiti bancari, pagamento di canoni di locazione ritenuti fuori mercato e una serie di pagamenti ritenuti distrattivi o dissipativi. Il primo imputato, amministratore di diritto della società lussemburghese capogruppo, è stato condannato per bancarotta fraudolenta impropria da operazione dolosa e per bancarotta fraudolenta patrimoniale; il secondo, amministratore di diritto di due società fallite, è stato condannato per plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione. Il primo ricorrente ha dedotto, in sintesi, la mancata configurabilità della bancarotta impropria, la natura meramente fiduciaria/prestanome della propria posizione, la validità del progetto industriale, l'insussistenza della prevedibilità del dissesto e la necessità di ricondurre la vicenda a una diversa lettura del compendio probatorio. Il secondo ricorrente ha eccepito: la violazione del principio di immutabilità del giudice e delle regole sulla lettura degli atti in caso di mutamento del collegio; l'abnormità/nullità del provvedimento relativo all'incompatibilità del presidente del collegio; l'illegittima contestazione suppletiva del capo 8) e la mancata notifica del decreto che dispone il giudizio nella sua integrità; la mancata motivazione e il diniego di rinnovazione istruttoria in appello; l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che le operazioni erano state compiute nell'interesse del gruppo e che alcune dichiarazioni autoaccusatorie rese al curatore fallimentare sarebbero inutilizzabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi, ritenendoli in parte infondati e in parte inammissibili. Ha confermato la tenuta della motivazione di merito sulla configurabilità delle bancarotte contestate e sulla responsabilità degli imputati. In particolare, ha ritenuto legittima l'utilizzazione delle prove assunte dinanzi a un collegio diversamente composto in difetto di richiesta di rinnovazione, ha escluso nullità o abnormità del rinvio disposto per incompatibilità di un componente del collegio, ha ritenuto sanata la mancata completa notificazione del decreto che dispone il giudizio tramite integrazione notificata in dibattimento, ha giudicato corretta la rinnovazione istruttoria disposta in appello e ha escluso la rilevanza della disciplina dei vantaggi compensativi per mancanza di prova di un vero gruppo societario e di concreti benefici riequilibratori. È stata inoltre confermata la condanna al pagamento delle spese processuali e la rifusione delle spese di parte civile.

Norme richiamate

  • art. 216 l. fall.

    integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione/dissipazione quando l'atto depauperativo non è giustificato dall'interesse della società e lede la garanzia dei creditori

  • art. 223, co. 2, n. 2, l. fall.

    la bancarotta impropria può derivare da operazioni dolose complesse, anche in forma di LBO, se prive di effettivo progetto industriale e foriere di dissesto

  • art. 2501-bis c.c.

    costituisce il riferimento normativo dell'operazione di leveraged buy out; richiede un effettivo progetto industriale e un piano economico-finanziario credibile

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nella bancarotta

  • art. 43 c.p.

    richiamato per l'elemento soggettivo, ritenuto integrato dal dolo generico o eventuale

  • art. 125, co. 3, c.p.p.

    richiamato in relazione all'obbligo motivazionale della sentenza

  • art. 606, lett. e), c.p.p.

    dedotto per vizio di motivazione; la Corte ribadisce che non consente una rivalutazione del merito e, in doppia conforme, limita il travisamento della prova

  • art. 525, co. 2, c.p.p.

    il principio di immutabilità del giudice non è violato se le prove assunte dal collegio diversamente composto restano nel fascicolo e le parti non chiedono la rinnovazione

  • art. 511, co. 2, c.p.p.

    consente la lettura dei verbali di prove assunte dinanzi a giudice poi mutato quando la nuova escussione non abbia luogo per mancata richiesta, mancata ammissione o impossibilità

  • art. 36 c.p.p.

    la sua mancata attivazione per l'incompatibilità del presidente del collegio non determina nullità o abnormità degli atti se il procedimento prosegue davanti a diverso collegio

  • art. 34 c.p.p.

    non attribuisce al collegio un vizio rilevante nel caso di trasmissione del procedimento per incompatibilità del componente

  • art. 178, co. 1, lett. a), c.p.p.

    invocato per la nullità, ma escluso

  • art. 179 c.p.p.

    invocato per la nullità assoluta e insanabile, esclusa

  • art. 185 c.p.p.

    richiamato per gli effetti della nullità, non ravvisata

  • art. 423, co. 2, c.p.p.

    la contestazione di un fatto nuovo in dibattimento è legittima se operata secondo le regole processuali e se l'imputato può difendersi

  • art. 429 c.p.p.

    l'eventuale incompletezza del decreto che dispone il giudizio può essere sanata con rinnovazione della notifica integrata

  • art. 130 c.p.p.

    richiamato dalla difesa come rimedio per errore materiale, non ritenuto necessario nel caso concreto

  • art. 517, co. 1, c.p.p.

    consente la contestazione suppletiva di un reato connesso emerso nel dibattimento, purché non di competenza di un giudice superiore

  • art. 603, co. 1 e 3, c.p.p.

    la rinnovazione istruttoria in appello può essere disposta anche d'ufficio; il giudice può motivare in sentenza le ragioni della necessità

  • art. 598-bis, co. 4, c.p.p.

    quando il giudice ritiene necessaria la rinnovazione istruttoria, dispone l'udienza partecipata

  • art. 495, co. 2, c.p.p.

    l'imputato ha diritto a prove a discarico a fronte di prove a carico, ma la violazione si configura se le prove difensive sono richieste e ingiustificatamente negate

  • art. 191 c.p.p.

    l'inutilizzabilità presuppone un'illegittima acquisizione della prova, non la sola omissione della lettura degli atti

  • art. 526 c.p.p.

    richiamato in tema di utilizzazione delle prove legittimamente acquisite

  • art. 516 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 63, co. 2, c.p.p.

    le dichiarazioni rese al curatore fallimentare non vi rientrano e non sono inutilizzabili per tale sola ragione

  • art. 220 disp. att. c.p.p.

    non estende al curatore fallimentare la disciplina delle dichiarazioni autoindizianti rese all'autorità procedente

  • art. 33 l. fall.

    richiamato per la relazione del curatore e per l'utilizzabilità delle dichiarazioni del fallito in sede fallimentare

  • art. 4, comma 3, c.c.

    non citato espressamente nel testo fornito

  • art. 2634, comma 3, c.c.

    i vantaggi compensativi possono escludere la natura distrattiva solo se certi, congrui, proporzionati e idonei a riequilibrare il depauperamento

  • art. 2504-bis c.c.

    richiamato per spiegare gli effetti della fusione, rilevanti nel giudizio di legittimità economico-giuridica dell'operazione LBO

Massime di principio

  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, qualunque operazione che trasferisca o sottragga risorse dal patrimonio sociale senza corrispettivo e senza utile per la società integra distrazione se incide sulla garanzia dei creditori; la prova della destinazione lecita o dell'utilità sociale grava sull'amministratore.
  • Le operazioni infragruppo non sono automaticamente lecite: per escludere la natura distrattiva occorre dimostrare l'esistenza di un vero gruppo con poteri di direzione e coordinamento e, soprattutto, un saldo finale positivo o un vantaggio compensativo concreto, certo, congruo e proporzionato, idoneo a neutralizzare il depauperamento subito dalla società sacrificata.
  • Nelle operazioni di leveraged buy out, l'assenza di un effettivo progetto industriale e di un piano economico-finanziario credibile può trasformare l'operazione in una operazione dolosa rilevante ai fini della bancarotta impropria ex art. 223, co. 2, n. 2, l. fall.
  • Per la bancarotta impropria da operazione dolosa è sufficiente il dolo generico, comprensivo del dolo eventuale: non occorre la prova della volontà specifica di cagionare il fallimento, ma la consapevolezza della pericolosità dell'operazione e della prevedibilità del dissesto.
  • L'amministratore di diritto non è esente da responsabilità per il solo fatto di essere un prestanome o un fiduciario: risponde se accetta la carica e consente l'attuazione dell'altrui disegno illecito, anche solo omettendo di impedire eventi che aveva l'obbligo giuridico di impedire.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una mera rivalutazione del merito o una ricostruzione alternativa delle prove; nei casi di doppia conforme il vizio di travisamento della prova è ulteriormente circoscritto.
  • Il mutamento della composizione del giudice non determina automaticamente nullità della decisione: le prove già acquisite permangono nel fascicolo del dibattimento e possono essere lette/utilizzate se la nuova escussione non viene chiesta, non è ammessa o non è più possibile.
  • Le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare, e poi riversate nella relazione del curatore, non sono inutilizzabili ex art. 63, co. 2, c.p.p., perché il curatore non è autorità di polizia giudiziaria o giudiziaria e la procedura fallimentare non è preordinata all'acquisizione di notizie di reato.
  • La contestazione suppletiva in dibattimento è legittima quando emerge un reato connesso non compreso nel decreto che dispone il giudizio, purché l'imputato sia posto in condizione di difendersi e la cognizione non appartenga a un giudice superiore.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentaleBancarotta preferenziale
IstitutiConcorso di personeDolo eventualeInutilizzabilità della provaNullità processualeOnere della prova

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