Cassazione Penale, Sentenza n. 7313/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per furto pluriaggravato, due estorsioni consumate e una tentata, aggravate dal metodo mafioso. Il ricorrente deduceva: 1) mancata autonoma valutazione del fatto da parte del GIP; 2) erronea qualificazione giuridica, sostenendo che doveva rilevarsi l'ipotesi di cui all'art. 393 c.p. anziché estorsione; 3) vizio di motivazione rispetto al riconoscimento dell'aggravante ex art. 416-bis c.p.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), perché il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso (dichiarazione del 1/11/2022). La Corte però osserva che la sola sostituzione della misura (custodia in carcere -> arresti domiciliari) non avrebbe automaticamente tolto interesse ad una impugnazione che investiva la gravità indiziaria e la qualificazione giuridica del fatto. Considerata la rinuncia volontaria (e quindi imputabile), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, in base ai principi applicativi dell'art. 616 c.p.p. e alla giurisprudenza richiamata.
Norme richiamate
art. 591 cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso resa dalla parte determina l'inammissibilità del ricorso stesso; la Corte la dichiara rilevante ai fini processuali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità collegata alla volontà del ricorrente; la Corte ne interpreta l'ambito applicativo estendendolo alle ipotesi di rinuncia volontaria.
art. 606 cod. proc. pen.
comma terzo (richiamato dalla giurisprudenza)
Citato giurisprudenzialmente per osservare che l'art. 616 non distingue tra diversi tipi di inammissibilità; la Corte prende distanza per confermare applicabilità della sanzione.
art. 416-bis c.p.
Norma sostanziale relativa all'aggravante di metodo mafioso; il ricorrente contestava il suo riconoscimento, ma la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità.
art. 393 c.p.
Norma invocata dal ricorrente quale diversa qualificazione del fatto (ipotesi alternativa alla estorsione); la Corte non ha esaminato nel merito la deroga alla qualificazione perché l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile per rinuncia.
Corte Cost. n.186/2000
Giurisprudenza richiamata per sostenere che l'inammissibilità dovuta alla volontà del ricorrente può integrare una forma di colpa che legittima l'applicazione di una sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- La rinuncia espressa al ricorso in Cassazione comporta in genere l'inammissibilità del ricorso stesso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; è quindi necessario valutare attentamente prima di dichiarare la rinuncia.
- La mera sostituzione della misura cautelare (es. carcere -> arresti domiciliari) non elimina automaticamente l'interesse a proseguire l'impugnazione quando questa investa questioni rilevanti come la gravità indiziaria o la qualificazione giuridica del fatto.
- Se la rinuncia è dovuta a una scelta volontaria del ricorrente, il giudice può disporre sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle Ammende) conformemente all'art. 616 c.p.p. e alla giurisprudenza consolidata; pertanto esiste un rischio economico concreto nel rinunciare alla impugnazione.
- Le questioni sostanziali (riconoscimento dell'aggravante mafiosa ex art. 416-bis o diversa qualificazione del reato) rischiano di rimanere non esaminate se la via impugnatoria viene interrotta per inammissibilità: per far valere tali questioni è preferibile non rinunciare prematuramente e proseguire l'impugnazione fino al vaglio di merito.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe valutare la convenienza della rinuncia rispetto al potenziale esito dell'impugnazione e alle possibili sanzioni, considerando anche la prassi giurisprudenziale sul rapporto fra sostituzione della misura e perdurante interesse all'impugnazione.
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