Sentenza n. 441/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia: - del provvedimento prefettizio n. -OMISSIS- emesso in data 4.6.2025, notificato in data 6.6.2025, avente ad oggetto rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di DASPO sportivo prot. -OMISSIS- emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia in data 19.3.2025, notificato in data 21.3.2025, nonché dello stesso provvedimento presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il DASPO disposto dal Questore per la durata di due anni
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico e il DASPO questorile, deducendo l’assenza di una concreta pericolosità, l’inesistenza di precedenti a suo carico, la diversa qualificazione penalistica dei fatti, l’erronea interpretazione della documentazione relativa alla gara e ai provvedimenti disciplinari, nonché la sproporzione e l’inadeguatezza della misura. Ha inoltre lamentato la mancata considerazione del fatto che l’attività calcistica costituiva una fonte di sostentamento economico e che egli era un lavoratore sportivo. I fatti contestati consistevano nell’avere, durante una partita, minacciato e ingiuriato l’arbitro, mimando inizialmente il gesto di sferrargli un pugno e colpendolo poi alla mano mentre gli veniva mostrato il cartellino rosso. Nel prosieguo dell’incontro altri compagni di squadra erano stati ammoniti e il Giudice Sportivo aveva squalificato il ricorrente fino al 30 giugno 2025.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti del DASPO, qualificato come misura di prevenzione adottabile sulla base di elementi di fatto e di una prognosi probabilistica di pericolosità, senza necessità di una lesione dell’ordine pubblico già accertata né di una condanna penale. La condotta del ricorrente, caratterizzata da minacce, ingiurie, gesto aggressivo e contatto fisico con l’arbitro, è stata ritenuta idonea a creare un clima di tensione e un rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica; lo stato di incensuratezza è stato considerato neutro e non sufficiente a superare la ricostruzione dei fatti. È stata respinta anche la censura sulla durata biennale, compresa nel limite legale da uno a cinque anni e ritenuta proporzionata alle modalità della condotta. Quanto all’attività lavorativa, il Collegio ha applicato il principio secondo cui il DASPO può colpire il partecipante alla competizione, ma non il professionista quando il divieto incida sull’attività sportiva professionalmente esercitata e retribuita. Nel caso concreto, la documentazione ha dimostrato che l’attività sportiva non era prevalente né esclusiva e che il ricorrente percepiva redditi superiori da rapporti di lavoro subordinato; egli non aveva quindi lo status di lavoratore sportivo professionista, potendo essere destinatario della misura. Sono rimasti impregiudicati gli effetti dell’ordinanza cautelare che aveva consentito al ricorrente di esaurire l’attività lavorativa prevista. Spese compensate per la peculiarità dei profili interpretativi.
Norme richiamate
art. 6, commi 1 e 5, l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate [...] nei confronti di [...] coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto [...] una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico [...]
Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione fondata su una prognosi di pericolosità ricavata da elementi di fatto; non richiede una lesione già consumata dell’ordine pubblico né una condanna penale. La durata deve essere compresa tra uno e cinque anni e va determinata in modo proporzionato alla condotta.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Richiamati quali disposizioni in base alle quali la Questura ha comunicato l’avvio del procedimento per l’adozione del DASPO.
artt. 25, comma 1, e 28, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2021
Richiamati per la definizione di lavoratore sportivo e per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo; nel caso concreto non è stato riconosciuto al ricorrente lo status di lavoratore sportivo professionista, poiché l’attività sportiva non era prevalente né esclusiva.
artt. 1 e 35 Cost.
Richiamati, secondo la giurisprudenza citata, per escludere un’interpretazione del DASPO che consenta di limitare l’attività lavorativa retribuita del professionista sportivo.
Massime di principio
- Il DASPO previsto dall’art. 6 l. 401/1989 è una misura amministrativa di prevenzione che può essere adottata sulla base di elementi di fatto idonei a fondare una prognosi concreta e attuale di pericolosità, senza che sia necessario l’accertamento di una lesione già verificatasi dell’ordine pubblico, una denuncia penale o una condanna definitiva.
- La valutazione della pericolosità ai fini del DASPO segue una logica probabilistica del “più probabile che non”, fondata su elementi gravi, precisi e concordanti e su una valutazione complessiva della condotta e del contesto; lo stato di incensuratezza, considerato isolatamente, non esclude l’applicazione della misura.
- Una condotta di minaccia, ingiuria, gesto aggressivo e contatto fisico nei confronti dell’arbitro durante una competizione sportiva può integrare i presupposti del DASPO quando, valutata nel contesto concreto, sia idonea a generare tensione e rischio di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Il DASPO può essere disposto anche nei confronti del partecipante alla competizione, ma non può essere interpretato in modo da incidere sull’attività lavorativa professionalmente esercitata e retribuita; tale limite non opera quando l’attività sportiva del destinatario è dilettantistica, non prevalente né esclusiva e il suo principale reddito deriva da altro lavoro.
- La durata biennale del DASPO è proporzionata quando, rientrando nel limite legale da uno a cinque anni, sia adeguatamente motivata in relazione alle concrete modalità esecutive della condotta e alla sua idoneità a porre in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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