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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2501

Regolamento (UE) 2022/2501 della Commissione del 14 dicembre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per le navi battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri

Normativa europea32022R2501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dichiara esaurito lo sforzo di pesca massimo consentito per il 2022 assegnato all’Italia per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM. Da tale esaurimento deriva il divieto, per specifiche navi italiane di 18-24 metri, di proseguire le attività di pesca e di detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture dopo la data di chiusura. La data di chiusura indicata nell’allegato è il 1 ottobre 2022. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per talune navi italiane di lunghezza fuori tutto tra 18 e 24 metri.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia, aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri, limitatamente al gruppo di stock del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). La misura riguarda lo sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2022 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, con effetti dal 1 ottobre 2022. Non risultano altre esclusioni nel testo fornito.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11

Il regolamento stabilisce la chiusura, per l’anno 2022, delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per determinate navi italiane. La misura discende dal fatto che, secondo le informazioni disponibili alla Commissione, lo sforzo di pesca massimo consentito per l’Italia risulta raggiunto.

Contesto e base normativa

Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della politica comune della pesca, richiamato in particolare per l’articolo 36, paragrafo 2. Nei considerando viene inoltre richiamato il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022 nel Mediterraneo e nel Mar Nero.

Ambito soggettivo e oggettivo

La chiusura riguarda esclusivamente:

  • navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia;
  • lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri;
  • gruppo di stock del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM.

La disciplina opera sullo sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2022 e non introduce una misura generale per tutti i segmenti della flotta, ma solo per il segmento indicato nell’allegato, identificato dal codice di sforzo EFF2/MED2_TR3.

Esaurimento dello sforzo di pesca

L’articolo 1 dispone che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2022 all’Italia per il gruppo di stock interessato si considera raggiunto dalla data stabilita nell’allegato. L’allegato indica come data di chiusura il 1 ottobre 2022.

Divieti conseguenti alla chiusura

Dal giorno di chiusura, l’articolo 2 vieta alle navi interessate di proseguire le attività di pesca del gruppo di stock disciplinato dal regolamento. Il divieto copre anche le attività successive alla cattura, e in particolare:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Il divieto si applica alle catture effettuate dopo la data di chiusura.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Disposizioni principali

Esaurimento dello sforzo di pesca

L’articolo 1 stabilisce che lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2022 all’Italia per il gruppo di stock del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM si considera raggiunto a decorrere dalla data fissata nell’allegato. Per il gruppo di sforzo indicato nell’allegato (codice EFF2/MED2_TR3) la data di chiusura è il 1 ottobre 2022.

Divieto di pesca e di gestione delle catture

L’articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura, le attività di pesca del gruppo di stock interessato da parte di navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 18 metri e inferiore a 24 metri. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto normativo

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2. Nei considerando si richiama il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2022, e si afferma che le informazioni pervenute alla Commissione indicano il raggiungimento del massimo sforzo consentito.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse biologiche marinecontrollo e gestione della pesca

Testo integrale

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