Regolamento (UE) 2022/2454
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione del 14 dicembre 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento uniforma nell’Unione la segnalazione prudenziale delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni infragruppo dei conglomerati finanziari. Introduce modelli standardizzati, istruzioni di compilazione, regole di valutazione e criteri di classificazione per garantire coerenza tra settori bancario, assicurativo e dei servizi di investimento. Definisce inoltre la frequenza almeno annuale delle segnalazioni e consente al coordinatore di richiedere informazioni ad hoc, con applicazione dal 31 dicembre 2023.
Stabilisce le norme tecniche di attuazione per le segnalazioni a fini di vigilanza delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni intragruppo significative dei conglomerati finanziari.
Ambito di applicazione
Si applica ai conglomerati finanziari soggetti alla vigilanza supplementare ai sensi della direttiva 2002/87/CE, in particolare alle imprese regolamentate e alle società di partecipazione finanziaria mista tenute a segnalare al coordinatore le concentrazioni dei rischi significative e le operazioni intragruppo significative. Le segnalazioni riguardano rapporti tra imprese regolamentate di diversi settori o dello stesso settore, tra imprese regolamentate e imprese non regolamentate del gruppo, nonché tra imprese regolamentate e soggetti legati da stretti legami. Il regolamento disciplina formato, contenuto, frequenza e trasmissione delle informazioni, con applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2023; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini del SEE.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 della Commissione
Il regolamento definisce un quadro armonizzato di norme tecniche di attuazione per la vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari ai sensi della direttiva 2002/87/CE. La finalità è rendere comparabili, coerenti e standardizzate le segnalazioni sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni intragruppo significative, facilitando l’azione dei coordinatori e delle altre autorità competenti.
Finalità e contesto normativo
Il provvedimento si fonda sull’esigenza di monitorare in modo omogeneo i rischi assunti a livello di conglomerato, tenendo conto della struttura di gruppo e delle regole settoriali già applicabili a banche, assicurazioni e imprese di investimento. I considerando sottolineano che le autorità di vigilanza devono poter individuare tempestivamente le concentrazioni di rischio e le operazioni intragruppo rilevanti, anche per coordinare le prassi di vigilanza nell’Unione. È inoltre previsto un rinvio dell’applicazione per consentire ai conglomerati di adeguare i sistemi di reporting.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le regole si applicano ai conglomerati finanziari soggetti alla vigilanza supplementare, con particolare riferimento alle imprese regolamentate e alle società di partecipazione finanziaria mista. L’obbligo riguarda le segnalazioni verso il coordinatore delle concentrazioni dei rischi significative e delle operazioni intragruppo significative, incluse quelle tra imprese di diversi settori, dello stesso settore, tra entità regolamentate e non regolamentate e nei rapporti con soggetti legati da stretti legami.
Portata della segnalazione e poteri del coordinatore
L’articolo 1 attribuisce al coordinatore il potere di richiedere, previa consultazione delle autorità competenti rilevanti, informazioni ad hoc sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni intragruppo significative. Le imprese devono trasmettere tali dati senza indebito indugio e assicurare che i valori segnalati siano coerenti con le segnalazioni settoriali, in particolare quelle basate sul regolamento (UE) n. 575/2013 e sul regolamento delegato (UE) 2015/35.
Modelli di segnalazione e frequenza
Il regolamento impone l’uso di modelli standardizzati dell’allegato I: FC.00 per il riepilogo, FC.01 per equity/debito/trasferimenti di attività, FC.02 per i derivati, FC.03 per le operazioni fuori bilancio e le passività potenziali, FC.04 per assicurazione e riassicurazione, FC.05 per i profitti e perdite, FC.06 per le esposizioni verso controparte, FC.07 per esposizioni per valuta/settore/paese e FC.08 per esposizioni per classe di attività e rating. Le informazioni delle sezioni tematiche devono essere fornite almeno una volta l’anno.
Regole comuni di classificazione e misurazione
Le istruzioni dell’allegato II introducono regole generali su struttura dei modelli, numerazione, segni, valutazione, valuta di segnalazione e ambito di applicazione. In particolare, gli importi devono essere espressi secondo le norme settoriali applicabili, con tasso di cambio di chiusura per le esposizioni valutarie. In caso di più operazioni economicamente collegate, il conglomerato deve considerarle come un’unica operazione economica; in caso di operazioni indirette, deve essere ricostruita la catena di trasferimento del rischio fino all’esposizione finale.
Operazioni intragruppo: contenuto della segnalazione
Per gli strumenti di capitale, debito e altri trasferimenti di attività, il modello richiede informazioni sull’identità delle controparti, sul settore, sul codice dello strumento, sulla data di emissione, sulla scadenza, sulla valuta, sugli importi all’origine e alla data di riferimento, sugli interessi/dividendi e sulle osservazioni. Per i derivati sono richiesti, oltre ai dati identificativi, il tipo di strumento, la protezione, la finalità, il nozionale, il valore contabile, le garanzie reali, il sottostante e i ricavi da derivati. Per gli elementi fuori bilancio e le passività potenziali rilevano garanzie, linee di credito non utilizzate, acquisti a termine, repo, valore massimo delle passività potenziali, attività garantite e ricavi connessi.
Assicurazione e riassicurazione intragruppo
Il modello FC.04 disciplina i contratti di assicurazione e i trattati di riassicurazione interni al conglomerato. Sono richiesti dati su assicurato/cedente, assicuratore/riassicuratore, tipo di contratto o trattato, durata, valuta, copertura massima, crediti netti, importi recuperabili da riassicurazione, risultato tecnico, premi, sinistri e area di attività secondo la classificazione Solvency II. Le istruzioni distinguono numerosi tipi di trattati di riassicurazione, sia proporzionali sia non proporzionali.
Profitti e perdite infragruppo
Il modello FC.05 riguarda le componenti economiche generate da operazioni intragruppo significative: provvigioni, commissioni, interessi, dividendi, costi o ricavi, premi assicurativi, sinistri e risultato tecnico della riassicurazione. Devono essere segnalate anche le esternalizzazioni infragruppo e le ripartizioni interne dei costi che generano operazioni significative. Le segnalazioni includono l’importo, la valuta, la data di inizio, l’operazione cui il P&L è collegato e osservazioni sulla natura economica o su eventuali condizioni non di mercato.
Concentrazioni del rischio verso terzi
Il modello FC.06 richiede di esporre le concentrazioni di rischio significative verso controparti esterne, con disaggregazione per tipologia di esposizione: equity, obbligazioni, attività con rischi principalmente a carico dei contraenti, derivati, altri investimenti, mutui e prestiti, garanzie e impegni, polizze, riassicurazione esterna, altre esposizioni dirette, esposizioni indirette e operazioni con attività sottostanti. Sono inoltre previsti importo totale dell’esposizione, tecniche di attenuazione del rischio, esenzioni e importo netto finale.
Concentrazioni per valuta, settore, paese e per rating
Le tabelle FC.07 e FC.08 completano il quadro delle concentrazioni del rischio aggregando le esposizioni per valuta, settore e paese, nonché per classe di attività e rating. Le esposizioni devono essere presentate al netto delle tecniche di attenuazione del rischio e delle esenzioni settoriali. Per i titoli obbligazionari, il rating deve essere scelto tra quelli delle ECAI prescelte che comportano il requisito patrimoniale più elevato; per gli strumenti di capitale va indicato anche il peso sul totale attivo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 31 dicembre 2023. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Portata e frequenza delle segnalazioni
Il coordinatore, previa consultazione delle autorità competenti rilevanti, può chiedere alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista informazioni ad hoc sulle concentrazioni dei rischi significative e sulle operazioni intragruppo significative. Le imprese devono inoltre assicurare coerenza tra i dati segnalati ai fini della direttiva 2002/87/CE e quelli trasmessi secondo le norme settoriali pertinenti, in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/35.
Modelli per le concentrazioni dei rischi
Per le concentrazioni dei rischi significative le imprese utilizzano i modelli FC.06, FC.07 e FC.08 dell’allegato I secondo le istruzioni dell’allegato II. Per le segnalazioni alla luce del regolamento delegato (UE) 2015/2303, il coordinatore può richiedere un formato specifico. Le informazioni comprendono esposizioni per controparte, per valuta/settore/paese e per classe di attività e rating.
Modelli per le operazioni intragruppo significative
Per le operazioni intragruppo significative relative a equity, debito, trasferimenti di attività, derivati, elementi fuori bilancio, assicurazione/riassicurazione e profitti e perdite, le imprese utilizzano i modelli FC.00-FC.05 dell’allegato I. La segnalazione deve coprire operazioni esistenti all’inizio del periodo, avviate nel periodo e ancora in essere alla data di riferimento, oppure avviate e concluse nel periodo.
Regole di compilazione e trasmissione
Le informazioni vanno trasmesse nei formati di scambio dati specificati dal coordinatore. I dati non devono contenere decimali e vanno espressi con precisione equivalente alle unità; la valuta di segnalazione è quella usata per la redazione del bilancio consolidato.
Struttura dei modelli e identificativi
Gli allegati prevedono un set di identificativi standard per imprese, controparti, strumenti e operazioni, con priorità al LEI e, in mancanza, a codici specifici attribuiti dal gruppo o dalla vigilanza locale. Sono disciplinati anche i codici di tipo strumento, tipo operazione, tipo di protezione, finalità e area di attività, oltre alle date, valute, importi e osservazioni.
Criteri comuni: operazione economica unica e operazioni indirette
Più operazioni possono essere trattate come un’unica operazione economica se contribuiscono allo stesso rischio, perseguono la stessa finalità o sono collegate temporalmente da un piano. Sono inoltre disciplinate le operazioni indirette, comprese le catene e le operazioni a cascata, che devono essere ricondotte all’esposizione finale con indicazione delle tappe intermedie nelle osservazioni.
Rilevazione delle operazioni intragruppo per categoria
L’allegato distingue le regole per strumenti di capitale, debito e trasferimento di attività; derivati; garanzie fuori bilancio e passività potenziali; assicurazione/riassicurazione; e P&L. Per ciascuna categoria sono indicati gli elementi da riportare, compresi nomi, codici identificativi, settore, data di inizio/scadenza, importi iniziali e a riferimento, valore delle garanzie reali, tassi, premi, sinistri e risultati tecnici.
Concentrazione dei rischi: esposizioni verso terzi
Per le concentrazioni di rischio verso controparti esterne, il regolamento richiede di riportare esposizioni per singola controparte, con indicazione di rating, ECAI prescelta, settore NACE, paese, impresa del conglomerato interessata, importi per tipologia di esposizione e deduzioni derivanti da tecniche di attenuazione del rischio e da esenzioni settoriali, fino all’importo netto finale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2023.
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