Regolamento (UE) 2022/2472
Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014 e amplia/aggiorna l’esenzione per categoria nel settore agricolo, forestale e rurale. Stabilisce condizioni generali comuni, soglie di notifica, regole di trasparenza, incentivazione, cumulo, pubblicazione e controllo, nonché una serie articolata di categorie di aiuti compatibili ex ante con il mercato interno. La disciplina è fortemente allineata alla PAC 2023-2027 e ai piani strategici approvati ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115.
Regolamento di esenzione per categoria che dichiara compatibili con il mercato interno specifiche categorie di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali.
Ambito di applicazione
Si applica agli aiuti di Stato concessi da Stati membri, sotto forma di regimi di aiuto, aiuti individuali nell’ambito di regimi e aiuti ad hoc, a favore di microimprese, PMI e, per alcune misure, imprese di qualsiasi dimensione attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale e in attività extra-agricole nelle zone rurali. Copre anche alcune misure cofinanziate dal FEASR e i finanziamenti nazionali integrativi connessi ai piani strategici della PAC, purché identici alla misura approvata nel piano. Restano esclusi, tra l’altro, gli aiuti non trasparenti, gli aiuti oltre soglia, gli aiuti all’esportazione, quelli subordinati all’uso di prodotti nazionali, gli aiuti a imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente, gli aiuti alle imprese in difficoltà salvo eccezioni tipizzate, e gli aiuti che comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione. La disciplina si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2029; i regimi cofinanziati FEASR o con finanziamento nazionale integrativo hanno regole transitorie specifiche.
Regolamento (UE) 2022/2472 sugli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali
Il regolamento istituisce un quadro organico di esenzione per categoria per una vasta gamma di aiuti di Stato collegati alla PAC, alla politica di sviluppo rurale e al settore forestale. La logica sottostante è quella di sostituire il precedente regolamento (UE) n. 702/2014, allineando la disciplina alle nuove regole della PAC 2023-2027 e consentendo agli Stati membri di concedere talune misure senza notifica preventiva alla Commissione, a condizione che siano rispettate condizioni sostanziali e procedurali rigorose.
Quadro generale e fonti di compatibilità
Il regolamento si fonda sugli articoli 107, 108 e 109 TFUE, nonché sul regolamento (UE) 2015/1588, che abilita la Commissione a dichiarare compatibili determinate categorie di aiuti ed esentate dalla notifica. La Commissione richiama la propria esperienza applicativa maturata con gli orientamenti 2014-2020 e con la successiva disciplina 2023, sottolineando la necessità di semplificazione, trasparenza, proporzionalità, effetto di incentivazione e controllo efficace.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
L’esenzione copre aiuti a favore delle PMI nel settore agricolo, di misure ambientali in agricoltura, di investimenti per il patrimonio culturale e naturale, di compensazioni per calamità naturali nel settore agricolo, di ricerca e innovazione nei settori agricolo e forestale, di misure forestali e di alcune misure per le zone rurali, comprese quelle cofinanziate dal FEASR e i finanziamenti nazionali integrativi dei piani strategici della PAC. In alcune ipotesi il beneficio è esteso anche a imprese di qualsiasi dimensione; in altre, è limitato a PMI, imprese attive nella produzione agricola primaria o soggetti specifici come i comuni nei progetti CLLD.
Sono esclusi gli aiuti all’esportazione, gli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali, gli aiuti non trasparenti, gli aiuti a favore di beneficiari destinatari di ordini di recupero pendenti, gli aiuti alle imprese in difficoltà salvo eccezioni espressamente previste, nonché gli aiuti che comportino una violazione indissociabile del diritto dell’Unione. Sono altresì esclusi gli aiuti che superino le soglie di notifica dell’articolo 4.
Condizioni generali di esenzione
Per beneficiare dell’esenzione, l’aiuto deve rispettare cumulativamente le condizioni del capo I e quelle specifiche della singola categoria. Tra gli elementi centrali figurano:
- la trasparenza dell’aiuto, con calcolo ex ante dell’equivalente sovvenzione lordo;
- l’effetto di incentivazione, che di regola richiede domanda scritta prima dell’avvio dei lavori;
- la proporzionalità, con limiti alle intensità o agli importi massimi;
- il cumulo controllato con altri aiuti di Stato e con fondi UE;
- la pubblicazione delle informazioni essenziali e la trasmissione alla Commissione;
- la tenuta di registri per dieci anni e la disponibilità alla verifica.
Soglie di notifica e limiti economici
L’articolo 4 stabilisce soglie puntuali di equivalenti sovvenzione lordo o di intensità massima oltre le quali l’aiuto non rientra nell’esenzione. Per molte misure gli importi sono fissati in termini annuali per ettaro o per unità di bestiame, mentre per gli investimenti si utilizzano massimali per progetto o per impresa. La disciplina mira ad evitare frammentazioni artificiali dei regimi e dei progetti.
Trasparenza, pubblicità e reporting
Gli articoli 9 e 11 impongono una forte trasparenza: gli Stati membri devono pubblicare su siti web nazionali o regionali e sulla piattaforma della Commissione i testi integrali delle misure, le informazioni sintetiche e, per gli aiuti individuali oltre soglia, dati dettagliati sul beneficiario, sulla regione, sul settore, sull’importo e sulla data di concessione. Le informazioni devono essere accessibili in formato standard e restare disponibili per almeno dieci anni. Le relazioni annuali e le informazioni sintetiche devono essere inviate elettronicamente entro termini brevi. Per i regimi fiscali sono previste pubblicazioni per scaglioni di importo.
Valutazione dei regimi di grandi dimensioni
L’articolo 12 introduce un obbligo di valutazione ex post per i regimi particolarmente rilevanti, ossia con dotazione o spesa ammissibile superiore a 150 milioni EUR in un anno o 750 milioni EUR sull’intera durata, se la durata complessiva supera tre anni. Il piano di valutazione deve essere notificato alla Commissione, che ne approva la metodologia; la relazione finale deve essere presentata con largo anticipo rispetto alla scadenza del regime.
Aiuti agli investimenti agricoli
L’articolo 14 rappresenta il fulcro della disciplina agricola sugli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria. Sono ammessi investimenti volti a migliorare competitività, sostenibilità, igiene, benessere animale, infrastrutture, ripristino del potenziale produttivo, mitigazione e adattamento climatico, bioeconomia circolare e biodiversità. Sono elencati con precisione i costi ammissibili: costruzioni, acquisto o leasing di macchinari, consulenze, software, investimenti non produttivi, costi irrigui e impianti per energie rinnovabili. L’intensità ordinaria è del 65 %, elevabile all’80 % o, per alcune misure non produttive o di ripristino/prevenzione, fino al 100 %.
Particolare attenzione è data all’irrigazione, che è subordinata a condizioni tecniche e ambientali molto dettagliate: piano di gestione del bacino, misurazione dei consumi, valutazione ex ante del risparmio idrico, effettiva riduzione del consumo, e compatibilità con gli obiettivi della direttiva quadro acque. Sono inoltre esclusi acquisti di diritti all’aiuto, piantagioni annuali, drenaggi e acquisto di animali, salvo eccezioni tassative.
Misure compensative, di sostegno e di cooperazione in agricoltura
Gli articoli 15-32 disciplinano una pluralità di strumenti: ricomposizione fondiaria, rilocalizzazione di fabbricati, investimenti nella trasformazione e commercializzazione, avviamento di giovani agricoltori e di attività agricole, avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori, regimi di qualità, conoscenza e informazione, consulenza, servizi di sostituzione, promozione, assicurazioni e fondi mutualistici, danni da animali protetti, risorse genetiche, benessere animale e cooperazione.
Per i giovani agricoltori l’aiuto di avviamento è limitato a 100.000 EUR, richiede piano aziendale e, in alcuni casi, un impegno ad acquisire le competenze professionali entro 36 mesi. Per le associazioni di produttori l’aiuto è di natura forfettaria, decrescente e limitato a 100.000 EUR l’anno per cinque anni. I regimi di qualità ammettono pagamenti annuali per i costi fissi di partecipazione, con durata massima di sette anni e tetto di 3.000 EUR per beneficiario/anno nei casi relativi al cotone e ai prodotti alimentari.
Sono disciplinati con precisione i costi ammissibili per formazione, consulenza, sostituzione in azienda, fiere e pubblicazioni, nonché la natura indiretta o in natura di molti aiuti, spesso erogati al prestatore del servizio e non al beneficiario finale. Gli aiuti promozionali non devono promuovere marchi o origini, salvo eccezioni legate ai regimi di qualità protetti.
Gestione dei rischi, calamità, epizoozie e danni da fauna protetta
Le misure di crisi e compensazione costituiscono un blocco rilevante. Gli articoli 25, 26, 27, 28 e 29 disciplinano rispettivamente eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, capi morti, premi assicurativi e fondi di mutualizzazione, danni da animali protetti. In tali casi il regolamento richiede, in generale, riconoscimento formale dell’evento da parte dell’autorità competente, nesso causale diretto, determinazione individuale del danno e limiti stringenti di compensazione, spesso fino al 100 % dei costi ammissibili.
Sono previsti meccanismi specifici di calcolo della perdita di reddito sulla base di produzione e prezzi medi, di valutazione del danno materiale tramite valore pre-evento o costi di riparazione, di detrazione dei costi evitati e di riduzione dell’aiuto in presenza di coperture assicurative insufficienti. Per le misure relative a epizoozie e organismi nocivi sono ammissibili test, vaccinazioni, abbattimento, distruzione, pulizia, disinfezione e biosicurezza; la compensazione per i danni è limitata al valore di mercato degli animali o prodotti distrutti, alle perdite di reddito e ai costi di sostituzione delle attrezzature.
Tutela ambientale in agricoltura
Gli articoli 33, 34 e 35 riguardano Natura 2000, impegni agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica. La disciplina si fonda su pagamenti annuali per ettaro per compensare costi aggiuntivi e mancato guadagno, legati a impegni che vanno oltre i requisiti obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali. Le durate ordinarie degli impegni sono pluriennali, con clausole di revisione in caso di cambi normativi. I massimali per ettaro sono fissati in modo dettagliato e differenziato per colture annuali, perenni specializzate e altri usi del terreno.
Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione e PEI
L’articolo 38 disciplina la R&S nei settori agricolo e forestale, imponendo pubblicazione preventiva del progetto e diffusione dei risultati su un sito web pubblico per almeno cinque anni. L’aiuto è diretto all’organismo di ricerca o di diffusione della conoscenza e non deve tradursi in un sostegno dei prezzi agricoli o forestali.
Gli articoli 39 e 40 si collegano ai gruppi operativi del PEI: il regolamento copre sia i costi di partecipazione ai progetti, sia un aiuto di importo limitato per le imprese beneficiarie, con massimale di 500.000 EUR per progetto. La ratio è favorire l’innovazione con impatto limitato su concorrenza e scambi.
Settore forestale
Gli articoli 41-54 introducono una disciplina parallela e molto articolata per la silvicoltura. Sono previste esenzioni per forestazione e imboschimento, sistemi agroforestali, prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate, resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali, Natura 2000 forestale, servizi silvo-climatico-ambientali, informazione e consulenza forestale, infrastrutture forestali, tecnologie forestali, conservazione genetica, associazioni di produttori forestali, ricomposizione fondiaria e cooperazione.
Numerosi interventi sono subordinati a valutazioni di impatto ambientale, piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, specie idonee alle condizioni ambientali locali, e rispetto di requisiti minimi ecologici. L’intensità è spesso del 100 %, ma per infrastrutture e tecnologie forestali l’intensità ordinaria è del 65 %, elevabile all’80 % o al 100 % in casi specifici. Sono poste limitazioni all’ammissibilità del capitale circolante, dei costi di leasing e di talune specie arboree, oltre a limiti temporali per i premi annuali.
Zone rurali, CLLD e misure collegate ai piani strategici PAC
Gli articoli 55-61 disciplinano gli aiuti per servizi di base e infrastrutture rurali, avviamento di imprese extra-agricole, regimi di qualità per cotone e prodotti alimentari, promozione, cooperazione nelle zone rurali e progetti CLLD. Queste misure sono esentate solo se identiche alla misura prevista nel piano strategico PAC e, dunque, strettamente collegate alla programmazione FEASR approvata dalla Commissione.
Particolarmente rilevanti sono l’importo massimo di 100.000 EUR per l’avviamento di attività extra-agricole, il limite di 3.000 EUR annui per l’adesione ai regimi di qualità e il massimale di 200.000 EUR per progetto CLLD. Per i progetti di cooperazione e CLLD il regolamento valorizza filiere corte, mercati locali, turismo rurale, innovazione sociale, strategie di sviluppo locale e piccoli comuni intelligenti.
Disposizioni finali e transitorie
L’articolo 62 sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014, lasciandone sopravvivere gli effetti solo per alcuni aiuti connessi al regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025. L’articolo 63 contiene norme transitorie per aiuti concessi prima dell’entrata in vigore e per la continuità dei regimi esentati, incluso un periodo transitorio di sei mesi alla fine della validità del regolamento; per i regimi PAC cofinanziati FEASR o con finanziamenti nazionali integrativi, l’esenzione prosegue per l’intero periodo di programmazione. L’articolo 64 fissa l’entrata in vigore al 1o gennaio 2023 e la durata dell’applicazione fino al 31 dicembre 2029.
Profilo operativo per professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è uno strumento essenziale di qualification degli aiuti nel comparto agro-forestale: consente di verificare se una misura possa essere erogata senza notifica, purché siano rispettate con precisione le condizioni di compatibilità, i massimali, la trasparenza documentale, i requisiti di incentivazione e le regole di cumulo. In pratica, la correttezza del disegno del regime, la tracciabilità contabile dei costi ammissibili, l’allineamento con il piano strategico PAC e la pubblicazione tempestiva degli atti sono condizioni decisive per evitare che l’aiuto ricada nel regime ordinario di notifica e controllo preventivo della Commissione.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 delimita le categorie ammesse: aiuti alle PMI nel settore agricolo, aiuti per la tutela ambientale in agricoltura, investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale, aiuti per danni da calamità naturali nel settore agricolo, aiuti alla R&S e innovazione agricolo-forestale e aiuti a favore del settore forestale. Sono incluse, per le zone rurali, alcune misure cofinanziate dal FEASR o tramite finanziamenti nazionali integrativi, nonché gli aiuti ai comuni in progetti CLLD. Sono esclusi i regimi soggetti a valutazione ex post oltre certe soglie, gli aiuti all’esportazione, gli aiuti subordinati a prodotti nazionali, gli aiuti a imprese con ordine di recupero pendente, gli aiuti alle imprese in difficoltà salvo deroghe, gli aiuti che violano inderogabilmente il diritto UE e talune sovvenzioni all’esportazione OMC.
Soglie di notifica
L’articolo 4 fissa soglie massime oltre le quali l’aiuto individuale non rientra nell’esenzione: tra le principali, 600.000 EUR per investimenti nelle aziende agricole e per rilocalizzazione di fabbricati aziendali, 7,5 milioni EUR per investimenti nella trasformazione/commercializzazione agricola, 500 EUR/unità di bestiame/anno per il benessere animale, 500 EUR/ha/anno per Natura 2000 nei primi cinque anni e 200 EUR oltre tale periodo, 600 EUR/ha/anno per impegni agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica, 7,5 milioni EUR per R&S, forestazione, agroforestazione e investimenti forestali rilevanti, 10 milioni EUR per servizi di base e infrastrutture rurali, 200.000 EUR per progetto CLLD e 500.000 EUR per progetto PEI. È vietato eludere le soglie mediante frazionamento artificiale.
Trasparenza, equivalente sovvenzione lordo e forme ammissibili
L’articolo 5 limita l’esenzione agli aiuti trasparenti, cioè calcolabili ex ante come equivalente sovvenzione lordo. Sono considerati trasparenti, a determinate condizioni, sovvenzioni, contributi in conto interessi, servizi sovvenzionati, prestiti, garanzie, agevolazioni fiscali, anticipi rimborsabili e vendite/locazioni sotto mercato con valutazione indipendente; non lo sono i conferimenti di capitale e le misure di finanziamento del rischio. L’articolo 7 disciplina costi ammissibili, IVA, attualizzazione e aumento di intensità per gli anticipi rimborsabili in talune condizioni.
Effetto di incentivazione
L’articolo 6 richiede, in linea generale, domanda scritta presentata prima dell’avvio dei lavori. Per le grandi imprese e per gli aiuti ad hoc, sono richieste ulteriori prove documentali sulla variazione sostanziale del progetto, dei costi o dei tempi, e sulla sua realizzabilità in assenza di aiuto. Per alcune categorie l’effetto di incentivazione è presunto o non richiesto, in particolare per misure compensative, informazione, consulenza, investimenti ambientali specifici, Natura 2000, calamità, epizoozie, animali protetti, R&S, conservazione genetica e cooperazione CLLD/PEI.
Cumulo con altri aiuti e con fondi UE
L’articolo 8 stabilisce che ai fini delle soglie e intensità massime si considera l’importo totale degli aiuti di Stato sul medesimo progetto o impresa. Il cumulo è ammesso se riguarda costi ammissibili diversi; sugli stessi costi è ammesso solo fino al massimale più elevato applicabile. I finanziamenti UE gestiti centralmente non si conteggiano come aiuti di Stato, ma il finanziamento pubblico complessivo non può superare il tasso più favorevole previsto dalla normativa UE. Sono previste regole specifiche per il cumulo con pagamenti PAC e con aiuti de minimis.
Pubblicazione, relazioni, registri e controllo
Gli articoli 9, 11 e 13 impongono pubblicazione su banca dati pubblica/Transparency Award Module, invio di informazioni sintetiche entro 20 giorni lavorativi, relazioni annuali in formato elettronico, conservazione dei registri per 10 anni e obbligo di fornire alla Commissione documenti e informazioni entro 20 giorni lavorativi. Gli importi individuali sopra 10.000 EUR per produzione primaria e 100.000 EUR per gli altri beneficiari devono essere pubblicati; per gli aiuti fiscali sono previste soglie e aggregazioni per scaglioni.
Valutazione ex post per i regimi di grandi dimensioni
L’articolo 12 prevede una valutazione ex post per i regimi con dotazione o spese ammissibili superiori a 150 milioni EUR in un anno o 750 milioni EUR sulla durata complessiva, se la durata supera tre anni. Il piano di valutazione va notificato entro 20 o 30 giorni lavorativi, a seconda dei casi; la valutazione deve essere indipendente e includere una relazione intermedia e una finale, da presentare alla Commissione almeno nove mesi prima della scadenza del regime.
Aiuti agli investimenti agricoli
L’articolo 14 disciplina gli investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione primaria: obiettivi ammessi, costi ammissibili, limiti e intensità. L’intensità base è 65 %, elevabile all’80 % per investimenti ambientali/climatici o benessere animale, giovani agricoltori, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo, e fino al 100 % per investimenti non produttivi o di ripristino/prevenzione da calamità, eventi climatici avversi, epizoozie, organismi nocivi e animali protetti. Sono previste regole speciali per l’irrigazione, il consumo di energia, l’uso di biocarburanti e l’acqua riciclata.
Aiuti compensativi, assicurativi, genetici e di cooperazione in agricoltura
Gli articoli 15-32 disciplinano ricomposizione fondiaria, rilocalizzazione di fabbricati, investimenti in trasformazione/commercializzazione, avviamento giovani agricoltori, associazioni di produttori, regimi di qualità, scambio di conoscenze, consulenza, sostituzione aziendale, promozione, eventi climatici avversi, epizoozie e organismi nocivi, capi morti, premi assicurativi e fondi di mutualizzazione, danni da animali protetti, conservazione delle risorse genetiche, benessere animale e cooperazione agricola. Le misure sono in larga parte compensate al 100 % o con intensità specifiche, con limiti monetari e temporali puntuali, e spesso richiedono piani aziendali, riconoscimenti formali, nesso causale diretto, programmi di controllo e assenza di duplicazioni con pagamenti PAC.
Tutela ambientale in agricoltura
Gli articoli 33-35 riguardano Natura 2000, impegni agro-climatico-ambientali e agricoltura biologica. Le compensazioni sono annuali per ettaro, dirette a coprire costi aggiuntivi e mancato guadagno, con durata ordinaria da cinque a sette anni e obblighi di revisione e accesso a formazione/consulenza. I massimali sono 500 EUR/ha/anno per Natura 2000 nei primi cinque anni e 200 EUR oltre, 600/900/450 EUR/ha/anno per gli impegni agro-climatico-ambientali e per il biologico, a seconda della coltura/uso del suolo.
Investimenti per patrimonio culturale/naturale e calamità naturali
L’articolo 36 finanzia investimenti per la conservazione del patrimonio culturale e naturale in aziende agricole e foreste, fino al 100 % e con tetto di 10.000 EUR/anno per le opere permanenti. L’articolo 37 disciplina gli aiuti per danni da calamità naturali nel settore agricolo, con riconoscimento formale dell’evento, nesso causale, finestre temporali di tre e quattro anni per regime e pagamento, e compensazione di perdite di reddito e danni materiali, nel limite del 100 % dei costi ammissibili.
R&S, PEI e innovazione
L’articolo 38 prevede aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori agricolo e forestale, con pubblicazione ex ante del progetto e dei risultati, destinazione dei risultati al pubblico e intensità fino al 100 %. Gli articoli 39 e 40 disciplinano i costi dei progetti dei gruppi operativi PEI e gli aiuti di importo limitato per i beneficiari dei progetti, con massimale di 500.000 EUR per progetto.
Aiuti al settore forestale
Gli articoli 41-54 coprono forestazione, sistemi agroforestali, prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate, resilienza ecosistemica, Natura 2000 forestale, servizi silvo-climatico-ambientali, informazione e consulenza forestale, infrastrutture forestali, tecnologie forestali, risorse genetiche, avviamento di associazioni di produttori forestali, ricomposizione fondiaria e cooperazione forestale. Le intensità sono in larga parte del 100 %, con tetti e condizioni tecniche specifiche, inclusi vincoli su specie ammissibili, requisiti ambientali minimi, piani di gestione forestale per le grandi imprese e limiti per capitale circolante e leasing.
Aiuti per le zone rurali e CLLD
Gli articoli 55-61 disciplinano servizi di base e infrastrutture rurali, avviamento di imprese extra-agricole, regimi di qualità per cotone e prodotti alimentari, promozione, cooperazione nelle zone rurali, progetti CLLD e aiuti di importo limitato per i CLLD. Per queste misure è decisiva la coerenza con i piani strategici PAC approvati, l’identità della misura rispetto al piano e il rispetto di massimali quali 100.000 EUR per l’avviamento extra-agricolo, 3.000 EUR/anno per l’adesione ai regimi di qualità e 200.000 EUR per progetto CLLD.
Disposizioni transitorie e applicazione temporale
L’articolo 62 sostituisce il regolamento (UE) n. 702/2014, che continua a produrre effetti limitati per gli aiuti concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 fino al 31 dicembre 2025. L’articolo 63 disciplina l’applicazione agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore, la valutazione degli aiuti non esentati e il periodo transitorio di sei mesi per i regimi esistenti; i regimi PAC cofinanziati FEASR o con finanziamento nazionale integrativo restano esentati per l’intero periodo di programmazione. L’articolo 64 fissa entrata in vigore al 1o gennaio 2023 e applicazione fino al 31 dicembre 2029.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2454
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2457
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2458
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2463
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2495
- Regolamento · 14 dic 2022Regolamento (UE) 2022/2467
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →